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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1116

Regolamento (UE) 2018/1116 del Consiglio, del 10 agosto 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32018R1116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Sud Sudan per recepire la risoluzione 2428 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Rafforza e precisa il divieto di assistenza connessa ad attività militari e la disciplina del congelamento dei beni, introducendo nuove esenzioni e deroghe autorizzabili dalle autorità competenti. La finalità è garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti del Sud Sudan, con aggiornamento dell'embargo sulle armi, delle deroghe autorizzabili e dei criteri di congelamento dei beni.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in relazione al Sud Sudan, con particolare riguardo alla fornitura, vendita, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria, nonché al congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti elencati nell'allegato I. Opera nell’intero territorio degli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Le deroghe e le autorizzazioni sono subordinate, in alcuni casi, a previa informazione o approvazione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Non disciplina settori estranei alle misure restrittive sul Sud Sudan.

Modifica delle misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Sud Sudan

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/735 per adeguare il regime sanzionatorio dell’Unione alla risoluzione 2428 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla decisione (PESC) 2018/1125. Il contesto è quello del perdurare delle ostilità e delle violazioni degli accordi di pace e cessate il fuoco in Sud Sudan, circostanze che hanno indotto l’ONU a rafforzare le misure restrittive già esistenti.

Finalità e coordinamento con il quadro ONU

L’atto mira a garantire un’applicazione uniforme nell’Unione delle misure restrittive decise a livello internazionale. I considerando evidenziano che la risoluzione 2428 (2018) ha modificato sia le esenzioni dall’embargo sulle armi e dalla relativa assistenza tecnica e finanziaria, sia i criteri di designazione delle persone e delle entità soggette a congelamento dei beni. Il regolamento UE è quindi adottato per dare attuazione a tali aggiornamenti nel diritto dell’Unione.

Divieti relativi ad armamenti, assistenza tecnica e finanziamenti

L’articolo 2, come sostituito, formula un divieto ampio e articolato. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, inclusi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari e paramilitari e relativi pezzi di ricambio, a soggetti in Sud Sudan o per uso in Sud Sudan.

Sono inoltre vietati i finanziamenti e l’assistenza finanziaria connessi ad attività militari, con menzione espressa di:

  • sovvenzioni;
  • prestiti;
  • assicurazione dei crediti all’esportazione;
  • assicurazione e riassicurazione.

Il divieto si estende anche all’assistenza tecnica, finanziaria e ai servizi di intermediazione relativi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.

Esenzioni generali

L’articolo 3 esclude l’applicazione dei divieti dell’articolo 2 in due ipotesi principali. La prima riguarda armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno del personale ONU, comprese la missione UNMISS e la forza di sicurezza interinale UNISFA, oppure al suo uso. La seconda riguarda l’abbigliamento protettivo, inclusi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, esportato temporaneamente in Sud Sudan da personale ONU, rappresentanti dei media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per il loro esclusivo uso personale.

Deroghe soggette ad autorizzazione

L’articolo 4 disciplina una serie di deroghe che le autorità competenti possono autorizzare caso per caso. In linea generale, tali deroghe concernono finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione relativi a:

  • attrezzature militari non letali destinate unicamente a uso umanitario o protettivo, con obbligo di previa informazione al comitato per le sanzioni secondo il paragrafo 6 dell’UNSCR 2428 (2018);
  • armamenti e materiale connesso esportati temporaneamente in Sud Sudan dalle forze di uno Stato, quando agiscono conformemente al diritto internazionale per proteggere o evacuare i propri cittadini e le persone per le quali vi è responsabilità consolare, anch’essi subordinati a previa informazione al comitato;
  • armamenti e materiale connesso a favore della task force regionale dell’Unione africana, destinati esclusivamente a operazioni regionali contro l’Esercito di resistenza del Signore, con previa informazione al comitato;
  • armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere l’attuazione delle condizioni dell’accordo di pace, previa approvazione del comitato per le sanzioni;
  • altre vendite o forniture di armamenti e materiale connesso, oppure la fornitura di assistenza o personale, anch’esse subordinate a previa approvazione del comitato.

Lo Stato membro che concede l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate.

Congelamento dei beni e criteri di inserimento in elenco

L’articolo 5, paragrafo 1, conferma il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell’allegato I. L’allegato comprende persone, entità e organismi designati dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU, istituito dal paragrafo 16 dell’UNSCR 2206 (2015), in quanto responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan, oppure coinvolti direttamente o indirettamente in tali azioni o politiche.

I criteri richiamano espressamente i paragrafi 6, 7, 8 e 12 della risoluzione 2206 (2015) e il paragrafo 14 della risoluzione 2428 (2018), rafforzando il collegamento tra la disciplina UE e l’elenco ONU.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del divieto di assistenza militare

L’articolo 2, come sostituito, vieta la fornitura, direttamente o indirettamente, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, inclusi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari e paramilitari e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona, entità od organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan. È inoltre vietata la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione crediti all’esportazione, assicurazione e riassicurazione, nonché assistenza tecnica, finanziaria e servizi di intermediazione connessi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.

Esenzioni generali dal divieto sulle armi

L’articolo 3, come sostituito, prevede che i divieti dell’articolo 2 non si applichino ai finanziamenti, all’assistenza finanziaria, all’assistenza tecnica e ai servizi di intermediazione relativi ad armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente al personale ONU, inclusi UNMISS e UNISFA, o al suo uso, nonché all’abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, esportato temporaneamente in Sud Sudan da personale ONU, media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato per uso personale esclusivo.

Deroghe autorizzabili dalle autorità competenti

L’articolo 4 consente, in deroga all’articolo 2, autorizzazioni per finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione a: attrezzature militari non letali a uso umanitario o protettivo, previo preavviso al comitato per le sanzioni secondo il paragrafo 6 dell’UNSCR 2428 (2018); armamenti temporaneamente esportati da forze di uno Stato per protezione o evacuazione dei propri cittadini e di soggetti sotto responsabilità consolare, con analogo preavviso; armamenti e materiale connesso per la task force regionale dell’Unione africana contro l’Esercito di resistenza del Signore, con preavviso; armamenti destinati a sostenere l’attuazione delle condizioni dell’accordo di pace, previa approvazione del comitato per le sanzioni; altre vendite o forniture di armamenti, o assistenza o personale, anch’esse previa approvazione del comitato. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse.

Congelamento dei fondi e criteri di designazione

L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I. Nell’allegato figurano i soggetti identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi del paragrafo 16 dell’UNSCR 2206 (2015) come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan, o coinvolti direttamente o indirettamente in tali azioni o politiche, in conformità dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell’UNSCR 2206 (2015) e del paragrafo 14 dell’UNSCR 2428 (2018).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalicongelamento dei benicontrollo delle esportazioni di armirelazioni esterne

Testo integrale

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