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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1122

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L'autorizzazione riguarda l'impiego negli integratori alimentari per adulti, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento, e prevede specifiche condizioni d'uso, requisiti di etichettatura e criteri di composizione. Il testo riconosce inoltre una tutela dei dati per cinque anni a favore del richiedente iniziale, durante i quali i dati scientifici protetti non possono essere usati a vantaggio di richiedenti successivi senza consenso. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione all'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone (PQQ disodico) come nuovo alimento e aggiornamento dell'elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell'Unione il sale disodico di pirrolochinolina chinone come nuovo alimento, in particolare per l'uso in integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, con esclusione delle donne in gravidanza e durante l'allattamento. L'autorizzazione è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento opera inoltre una tutela dei dati a favore del richiedente iniziale, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., che limita l'uso dei dati protetti da parte di richiedenti successivi salvo consenso o autorizzazione indipendente. Restano ferme le disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122: autorizzazione del sale disodico di pirrolochinolina chinone come nuovo alimento

Il regolamento adotta una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La Commissione fonda il provvedimento sul parere EFSA e sulle valutazioni condotte nell'ambito della precedente disciplina sui nuovi alimenti, riconoscendo al contempo una tutela dei dati per alcuni studi tossicologici e di genotossicità presentati dal richiedente.

Contesto normativo e procedimento

Il testo ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato. La domanda era stata originariamente presentata il 6 dicembre 2012 a un'autorità competente nazionale in base al regolamento (CE) n. 258/97; in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, la domanda è stata considerata come presentata ai sensi della nuova disciplina poiché non era intervenuta una decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018.

L'Irlanda ha trasmesso una relazione di valutazione iniziale l'8 luglio 2016, con la conclusione che fosse necessaria una valutazione complementare sulla sicurezza del prodotto per il consumo a lungo termine ai livelli proposti. Gli altri Stati membri hanno concordato con tale relazione entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97. La Commissione ha quindi consultato l'EFSA il 13 ottobre 2016; l'Autorità ha adottato il proprio parere il 24 ottobre 2017, ritenendo il prodotto sicuro negli usi e ai livelli proposti come ingrediente di integratori alimentari.

Ambito dell'autorizzazione

L'autorizzazione riguarda il sale disodico di pirrolochinolina chinone prodotto dal batterio Hyphomicrobium denitrificans, ceppo CK-275, come nuovo alimento destinato agli integratori alimentari per la popolazione adulta in generale. La domanda esclude espressamente le donne in gravidanza e allattamento, e questa limitazione è riflessa anche nelle prescrizioni di etichettatura.

Il regolamento precisa che l'autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari. Ne consegue che l'immissione sul mercato del nuovo alimento è consentita solo nel rispetto del quadro generale applicabile agli integratori alimentari.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Un elemento centrale del provvedimento è la tutela dei dati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., ha chiesto la protezione di una serie di studi non pubblicati, tra cui studi di mutagenesi, aberrazione cromosomica, micronucleo e tossicità orale e renale. La Commissione, sentita l'EFSA, ha ritenuto che tali studi siano stati determinanti per affrontare le preoccupazioni di genotossicità e per stabilire il profilo tossicologico e il NOAEL.

Per questo motivo:

  • per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento gli studi protetti non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.;
  • per lo stesso periodo, solo tale società è autorizzata a immettere il nuovo alimento sul mercato dell'Unione, salvo domanda successiva fondata su informazioni ottenute legalmente senza riferimento ai dati protetti, oppure salvo consenso del titolare dei dati.

Il testo chiarisce che questa limitazione non impedisce ad altri operatori di presentare una domanda per lo stesso nuovo alimento, purché la domanda si basi su informazioni ottenute legittimamente e non sui dati protetti.

Condizioni d'uso e requisiti di etichettatura

L'allegato fissa le condizioni specifiche di utilizzo negli integratori alimentari e prevede un livello massimo di 20 mg/giorno. La denominazione da riportare in etichetta è "sale disodico di pirrolochinolina chinone".

Gli integratori alimentari che contengono tale sostanza devono inoltre riportare la dicitura:

  • "Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento."

Questi requisiti rispondono all'esigenza di informare correttamente il consumatore sulla destinazione d'uso e sulle categorie escluse.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L'allegato inserisce anche la voce nelle specifiche della tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento è definito come:

  • denominazione chimica: disodio 9-carbossi-4,5-diosso-1H-pirrolo[5,4-f]chinolina-2,7-dicarbossilato;
  • formula chimica: C14H4N2Na2O8;
  • numero CAS: 122628-50-6;
  • peso molecolare: 374,17 Da.

Il prodotto è descritto come una polvere marrone-rossastra prodotta dal batterio non geneticamente modificato Hyphomicrobium denitrificans, ceppo CK-275. Sono inoltre indicati requisiti di qualità e sicurezza, tra cui purezza minima, limiti per umidità, etanolo residuo, piombo, arsenico e criteri microbiologici specifici (conteggio totale di cellule vitali, muffe e lieviti, coliformi e presenza di Hyphomicrobium denitrificans).

Modifica dell'elenco dell'Unione e decorrenza

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 aggiungendo la nuova voce nella tabella 1 e la relativa colonna "Tutela dei dati", nonché la specifica tecnica nella tabella 2. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell'elenco dell'Unione

Il sale disodico di pirrolochinolina chinone è autorizzato come nuovo alimento e inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L'inserimento è accompagnato dalle condizioni d'uso e dai requisiti di etichettatura riportati nell'allegato.

Limitazione dell'autorizzazione al richiedente iniziale e tutela dei dati

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore, solo Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. è autorizzata a immettere il nuovo alimento sul mercato dell'Unione, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società. Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda non possono essere usati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni senza consenso.

Condizioni d'uso negli integratori alimentari

L'uso autorizzato riguarda gli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. Nell'allegato è indicato un livello massimo di 20 mg/giorno.

Requisiti specifici di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da utilizzare in ეტichetta è "sale disodico di pirrolochinolina chinone". Gli integratori alimentari che lo contengono devono riportare la dicitura: "Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento."

Specifica del nuovo alimento

L'allegato definisce il prodotto come disodio 9-carbossi-4,5-diosso-1H-pirrolo[5,4-f]chinolina-2,7-dicarbossilato (formula chimica C14H4N2Na2O8, CAS 122628-50-6, peso molecolare 374,17 Da). Il prodotto è descritto come polvere marrone-rossastra prodotta dal batterio non geneticamente modificato Hyphomicrobium denitrificans, ceppo CK-275, con requisiti di purezza, umidità, solventi residui, metalli pesanti e criteri microbiologici specifici.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato con l'aggiunta della nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati), della colonna "Tutela dei dati" e della specifica corrispondente nella tabella 2 (specifiche).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimenti e nuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentareprotezione dei dati industrialiintegratori alimentari

Testo integrale

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