Regolamento (UE) 2018/1120
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare verso l'Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. La Bosnia-Erzegovina viene inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 nella colonna A, in ragione della positiva situazione sanitaria rispetto all'afta epizootica. La modifica non incide sugli ulteriori requisiti dell'ordinamento UE per l'importazione e l'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 aggiornando l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'introduzione nell'UE di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, con riferimento alla Bosnia-Erzegovina.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, limitatamente agli aspetti di autorizzazione sanitaria e di trattamento termico previsti dal regolamento (UE) n. 605/2010. Riguarda gli operatori che importano tali prodotti e, indirettamente, le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi interessati. La modifica concerne la Bosnia-Erzegovina, inserita nell'allegato I, colonna A, senza pregiudizio degli altri obblighi UE, in particolare quelli relativi all'inclusione degli stabilimenti negli elenchi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati per latte e colostro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. La misura aggiorna l'allegato I, contenente l'elenco dei paesi terzi o di parti di essi autorizzati all'esportazione verso l'UE e il trattamento termico richiesto.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. La modifica si concentra sulla Bosnia-Erzegovina, che viene aggiunta alla colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, consentendo l'introduzione nell'Unione di tali prodotti secondo il regime applicabile a tale colonna. La Commissione precisa che questa autorizzazione opera fermo restando il rispetto delle altre norme UE applicabili alle importazioni e all'immissione sul mercato di prodotti di origine animale.
Presupposti della modifica
La Bosnia-Erzegovina risultava già elencata nell'allegato I per l'esportazione nell'Unione di latte e prodotti a base di latte sottoposti a trattamento "C". Le autorità bosniache avevano chiesto un'autorizzazione più ampia, relativa anche a latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro sottoposti a trattamenti meno rigorosi. La Commissione richiama la situazione favorevole per la sanità animale, in particolare l'inclusione del paese tra quelli indenni da afta epizootica senza obbligo di vaccinazione da parte dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
Esiti dei controlli veterinari e limiti dell'autorizzazione
La Commissione segnala di aver effettuato controlli veterinari in Bosnia-Erzegovina, dai quali sono emerse carenze, soprattutto in relazione alle condizioni sanitarie degli stabilimenti. Le autorità competenti risultano comunque impegnate a porre rimedio a tali carenze. Nonostante ciò, in considerazione della situazione sanitaria animale, la Commissione ritiene giustificata l'inclusione del paese nell'allegato I.
Rapporto con la normativa UE vigente
La modifica dell'allegato I non elimina né sostituisce gli altri requisiti previsti dal diritto dell'Unione per l'importazione e la commercializzazione di prodotti di origine animale. In particolare, resta applicabile la disciplina sugli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, richiamata espressamente dalla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010
La voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita nella tabella dell'allegato I con l'indicazione "BA / Bosnia-Erzegovina / + / + / +", con effetto di autorizzare l'introduzione nell'Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro secondo la classificazione prevista dalla colonna A dell'allegato.
Presupposti sanitari e motivazione della modifica
La Commissione richiama la situazione sanitaria favorevole della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda l'afta epizootica, paese riconosciuto dall'OIE come indenne senza vaccinazione obbligatoria. Pur avendo riscontrato alcune carenze nei controlli veterinari, soprattutto nelle condizioni sanitarie degli stabilimenti, ritiene opportuno procedere all'inclusione nell'allegato I.
Rapporto con altri obblighi dell'Unione
L'inclusione nella colonna A dell'allegato I non pregiudica gli obblighi derivanti da altre disposizioni UE in materia di importazioni e di immissione sul mercato di prodotti di origine animale, in particolare l'obbligo di inserimento degli stabilimenti negli elenchi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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