Regolamento (UE) 2018/1115
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115 del Consiglio, del 10 agosto 2018, che attua l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna gli elenchi sanzionatori dell’UE relativi al Sud Sudan per recepire la risoluzione 2428 (2018) del Consiglio di sicurezza ONU. Due persone vengono aggiunte all’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 e contestualmente rimosse dall’allegato II, in coerenza con il loro nuovo inquadramento sanzionatorio. L’atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2015/735 sulle misure restrittive relative al Sud Sudan, con trasferimento di due persone dall'elenco dell'allegato II all'allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone ed entità connesse alla situazione in Sud Sudan, incidendo sugli elenchi nominativi contenuti negli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/735. Le modifiche riguardano in particolare due soggetti già designati dall’ONU il 13 luglio 2018 e comportano la loro aggiunta all’allegato I e la corrispondente espunzione dall’allegato II. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi sanzionatori UE relativi al Sud Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1115 del Consiglio attua l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 in materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Sud Sudan. L’atto interviene a seguito della risoluzione 2428 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha aggiunto due persone all’elenco ONU delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Finalità della modifica
Il Consiglio precisa che, poiché le due persone sono già state designate ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, è opportuno trasferirle nell’allegato I. La modifica serve quindi ad allineare il regime sanzionatorio dell’Unione alla designazione ONU più aggiornata.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sul sistema di misure restrittive dell’Unione applicabile a persone ed entità collegate alla situazione in Sud Sudan, limitatamente alla revisione degli elenchi nominativi contenuti negli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/735. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna un regime già esistente e direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifiche all’allegato I
L’allegato I del regolamento di esecuzione aggiunge due soggetti all’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive:
- Malek Reuben Riak Rengu, alias Malek Ruben, con indicazione del titolo di tenente generale e dei ruoli di vicecapo di Stato maggiore incaricato della logistica e di vicecapo di Stato maggiore della difesa e ispettore generale dell’esercito;
- Paul Malong Awan, alias Paul Malong Awan Anei, Paul Malong e Bol Malong, con indicazione del titolo di generale e dei ruoli di ex capo di Stato maggiore dello SPLA e di ex governatore dello Stato di Bahr el-Ghazal settentrionale.
Per ciascuna persona sono riportati dati identificativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, eventuali numeri di passaporto, data della designazione ONU (13 luglio 2018) e una sintesi dettagliata delle ragioni della designazione. Le motivazioni richiamano, in particolare, attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan, atti volti a estendere o prolungare il conflitto, attacchi contro civili e violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ostacoli all’azione umanitaria e, per Malek Reuben Riak Rengu, anche il pianificare, ordinare o commettere atti di violenza sessuale e di genere.
Modifiche all’allegato II
L’allegato II del regolamento di esecuzione dispone l’espunzione delle voci relative a Paul Malong e a Malek Reuben Riak dall’allegato II del regolamento (UE) 2015/735. La logica del provvedimento è quindi di riallocare i due nominativi dall’elenco dell’allegato II a quello dell’allegato I.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 13 agosto 2018. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i professionisti, l’atto rileva ai fini del controllo delle liste sanzionatorie e dell’adeguamento delle procedure di screening, compliance e congelamento di fondi e risorse economiche, nei limiti del regime previsto dal regolamento (UE) 2015/735. L’aggiornamento riguarda esclusivamente i nominativi indicati e non introduce ulteriori categorie di soggetti o nuove misure materiali nel testo qui fornito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/735 secondo quanto indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono inserite nell’elenco sanzionatorio le persone Malek Reuben Riak Rengu e Paul Malong Awan, con i rispettivi alias, dati identificativi e motivazioni ONU riportate nell’allegato.
Aggiornamento dell’allegato II
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 secondo quanto indicato nell’allegato II del regolamento di esecuzione. Le voci relative a Paul Malong e Malek Reuben Riak sono espunte dall’allegato II, poiché le stesse persone vengono collocate nell’allegato I.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto degli allegati sanzionatori
L’allegato I riporta i dettagli identificativi e la base fattuale della designazione ONU del 13 luglio 2018 per Malek Reuben Riak Rengu e Paul Malong Awan, inclusi ruoli, alias, date e luoghi di nascita, cittadinanza, passaporti e motivi dell’inserimento in elenco. L’allegato II indica invece l’espunzione delle relative voci dall’elenco precedente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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