Regolamento (UE) 2018/1123
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione è limitata, per cinque anni dall’entrata in vigore, a Pharmena SA, con tutela dei dati relativi a studi e metodi di analisi su cui si è fondata la valutazione scientifica. Il prodotto può essere impiegato solo in integratori alimentari per adulti, escluse le donne in gravidanza e allattamento, nel rispetto di specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Autorizzazione dell’1-metilnicotinamide cloruro come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, con tutela dei dati a favore del richiedente iniziale.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione dell’1-metilnicotinamide cloruro come nuovo alimento, in particolare per l’uso in integratori alimentari destinati alla popolazione adulta, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento. Riguarda gli operatori che intendano commercializzare il prodotto nell’UE e incide anche sui successivi richiedenti, per i quali operano limiti temporanei di utilizzo dei dati protetti e della relativa autorizzazione. L’autorizzazione lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.
Autorizzazione dell’1-metilnicotinamide cloruro come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione autorizza l’1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’atto è adottato sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e delle condizioni previste per i nuovi alimenti, con riferimento alle obiezioni sollevate dagli Stati membri e alla successiva valutazione complementare.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda era stata presentata da Pharmena SA il 18 settembre 2013 all’autorità competente del Regno Unito, originariamente ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97, ma è stata ricondotta al regime del regolamento (UE) 2015/2283 in forza dell’articolo 35, paragrafo 1. Dopo la relazione di valutazione iniziale del 26 novembre 2015, altri Stati membri hanno sollevato obiezioni motivate, in particolare sulla sicurezza e sulla tolleranza a lungo termine del prodotto e sull’interazione con l’assunzione di niacina tramite dieta e integratori. La Commissione ha quindi chiesto il parere dell’EFSA, che il 20 settembre 2017 ha concluso che l’1-metilnicotinamide cloruro, negli usi e ai livelli proposti, è conforme ai requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Tutela dei dati e riservatezza del fascicolo
Il richiedente ha chiesto la protezione di una serie di studi e metodi di analisi contenuti nel fascicolo, tra cui i metodi di analisi, studi su tossicità, farmacocinetica, genotossicità, metabolismo lipidico e biodisponibilità. La Commissione, anche alla luce del parere EFSA, ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Ne consegue che i metodi di analisi, lo studio in vitro sul micronucleo con linfociti umani e lo studio di tossicità orale subcronica di 90 giorni non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo consenso di Pharmena SA. Per il medesimo periodo, l’autorizzazione è riservata al richiedente iniziale, salvo nuove domande fondate su informazioni ottenute lecitamente e indipendenti dal fascicolo protetto.
Condizioni d’uso, destinatari ed etichettatura
L’autorizzazione riguarda esclusivamente gli integratori alimentari, definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento. L’allegato stabilisce un livello massimo di 58 mg/giorno. Gli integratori che contengono il nuovo alimento devono riportare in etichetta la denominazione "1-metilnicotinamide cloruro" e la dicitura specifica che ne limita l’uso agli adulti, escludendo gravidanza e allattamento.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato contiene le specifiche del prodotto autorizzato. L’1-metilnicotinamide cloruro è descritto come un solido cristallino bianco o biancastro ottenuto per sintesi chimica, con denominazione chimica 3-carbamoil-1-metil-piridinio cloruro, formula C7H9N2OCl e numero CAS 1005-24-9. Sono fissati requisiti di purezza e limiti per trigonellina, acido nicotinico, nicotinamide, impurità sconosciute, umidità, perdita all’essiccazione, residuo alla calcinazione, metanolo, metalli pesanti e criteri microbiologici.
Modifica dell’elenco dell’Unione e rapporto con altri atti
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, aggiungendo una colonna dedicata alla tutela dei dati e la voce relativa all’1-metilnicotinamide cloruro nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati, nonché le corrispondenti specifiche nella tabella delle specifiche. L’autorizzazione opera senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.
Entrata in vigore e durata della tutela
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata la data di autorizzazione del 2 settembre 2018 e la scadenza della tutela dei dati al 2 settembre 2023, confermando la durata quinquennale della protezione prevista per il fascicolo del richiedente.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione
L’1-metilnicotinamide cloruro è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è adottata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Limitazione soggettiva dell’autorizzazione e tutela dei dati
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo il richiedente iniziale Pharmena SA è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione di un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con il consenso di Pharmena SA. I dati e gli studi contenuti nel fascicolo di domanda non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni senza il consenso di Pharmena SA.
Condizioni d’uso e destinazione d’impiego
L’uso autorizzato riguarda integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento. Il livello massimo autorizzato è pari a 58 mg/giorno.
Requisiti specifici di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "1-metilnicotinamide cloruro". Gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento devono recare la dicitura: "Questo integratore alimentare è indicato per gli adulti, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento."
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato inserisce una definizione e specifiche chimico-fisiche e microbiologiche dettagliate: denominazione chimica 3-carbamoil-1-metil-piridinio cloruro, formula C7H9N2OCl, numero CAS 1005-24-9, peso molecolare 172,61 Da, purezza almeno 98,5%, limiti per impurità, solventi residui, metalli pesanti e criteri microbiologici.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato: nella tabella 1 è aggiunta la colonna "Tutela dei dati" e viene inserita la voce relativa all’1-metilnicotinamide cloruro; nella tabella 2 sono inserite le specifiche del nuovo alimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata anche la data di autorizzazione del 2 settembre 2018 e la scadenza della tutela dei dati al 2 settembre 2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1115
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1116
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1117
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1120
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1121
- Regolamento · 10 ago 2018Regolamento (UE) 2018/1122
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →