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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1121

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Normativa europea32018R1121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime antidumping già in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. A seguito dell’istruttoria sulla richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione conclude che Organic Technologies soddisfa i requisiti previsti e deve essere inserita nell’elenco dei produttori esportatori collaboranti non campionati. L’effetto pratico è l’aggiunta della società all’allegato I, con il relativo codice addizionale TARIC C482 e l’applicazione del dazio previsto per tale categoria. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco dei produttori esportatori statunitensi soggetti al dazio antidumping sul biodiesel, aggiungendo Organic Technologies all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, nell’ambito delle misure antidumping definitive già vigenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. La modifica riguarda in particolare i produttori esportatori statunitensi che abbiano dimostrato di rientrare nei criteri per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e, conseguentemente, l’assegnazione del codice addizionale TARIC e dell’aliquota ad essi applicabile. Non disciplina in generale il settore dei biocarburanti, ma esclusivamente il regime antidumping su tale specifica merce e su tale specifica origine.

Modifica del dazio antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d’America

Il regolamento interviene su una misura antidumping già esistente relativa alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America. La finalità è aggiornare l’elenco dei produttori esportatori beneficiari del trattamento previsto per i nuovi esportatori che dimostrino di soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama, in primo luogo, il regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, con il quale è stato istituito il dazio antidumping definitivo sul biodiesel statunitense. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, che ha prorogato le misure per cinque anni a seguito di riesame in previsione della scadenza, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598, che ha introdotto nel corpo del regolamento 2015/1518 l’articolo 1, paragrafo 6, dedicato ai nuovi produttori esportatori.

Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

La Commissione ribadisce che può modificare l’allegato I del regolamento 2015/1518 per attribuire il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata netta, purché la parte interessata provi cumulativamente che:

  • non ha esportato biodiesel originario degli USA nell’Unione durante il periodo d’inchiesta iniziale, fissato dal 1º aprile 2007 al 31 marzo 2008;
  • non è collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping;
  • ha effettivamente esportato il prodotto in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione un quantitativo considerevole dopo la fine del periodo d’inchiesta.

Esame della richiesta di Organic Technologies

A seguito della pubblicazione del regolamento 2015/1518, la società statunitense Organic Technologies ha chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha esaminato le risposte al questionario e le informazioni supplementari richieste, verificando che:

  • la società ha iniziato a produrre biodiesel nel 2009 e le prime vendite al di fuori degli USA sono avvenute solo nel 2016, quindi non vi sono esportazioni nell’Unione nel periodo d’inchiesta iniziale;
  • la società non ha collegamenti con operatori sottoposti alle misure;
  • esiste un contratto di vendita per la fornitura del prodotto nel 2018, idoneo a dimostrare un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione.

Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che la società soddisfa tutti i criteri richiesti per essere qualificata come nuovo produttore esportatore.

Effetti della modifica normativa

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 inserendo Organic Technologies, con sede a Coshocton (Ohio), nell’elenco dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America. Alla società viene attribuito il codice addizionale TARIC C482, con conseguente inquadramento nel regime tariffario previsto per tale categoria nell’ambito della misura antidumping.

Procedura, consultazione ed entrata in vigore

La Commissione riferisce di aver informato la società interessata e l’industria dell’Unione sulle risultanze dell’istruttoria, concedendo la possibilità di presentare osservazioni; non ne sono pervenute. Il regolamento è adottato in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping sul biodiesel USA

Richiama il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti e la successiva proroga per cinque anni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, richiamato nel testo insieme al regolamento (UE) 2016/1036.

Criteri per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, la Commissione può modificare l’allegato I per assegnare l’aliquota di 115,6 EUR per tonnellata netta ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, se provano di non aver esportato il biodiesel nell’Unione durante il periodo d’inchiesta (1º aprile 2007 - 31 marzo 2008), di non essere collegati ad esportatori o produttori soggetti alle misure e di aver esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione quantitativi considerevoli dopo tale periodo.

Verifica della posizione di Organic Technologies

La Commissione accerta che Organic Technologies ha iniziato a produrre biodiesel nel 2009, ha effettuato le prime vendite al di fuori degli USA solo nel 2016, non risulta collegata a società assoggettate alle misure e ha presentato un contratto di vendita per la fornitura del prodotto nel 2018, dimostrando così il possesso dei tre criteri richiesti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1518

L’articolo 1 dispone l’inserimento di Organic Technologies, con sede a Coshocton (Ohio), nell’elenco dei produttori esportatori degli Stati Uniti d’America contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, con codice addizionale TARIC C482.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganale

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