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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1117

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1117 del Consiglio, del 10 agosto 2018, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Normativa europea32018R1117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 relativo alle misure restrittive contro il Myanmar/Birmania. La modifica riguarda quattro voci dell’elenco di soggetti destinatari delle misure, sulla base di informazioni aggiornate e dell’inserimento precedente di ulteriori persone nell’elenco. Le nuove voci continuano a fondarsi su responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine.

Modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania, con aggiornamento di talune voci dell'elenco.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania e, in particolare, riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’intervento consiste nella sostituzione di alcune voci dell’elenco con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sulle misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1117 del Consiglio interviene nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, aggiornando l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Il provvedimento recepisce informazioni aggiornate relative ad alcune voci già inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e si colloca nel più ampio contesto delle misure dell’UE legate alle gravi violazioni dei diritti umani nello Stato di Rakhine.

Contesto e finalità

Il regolamento richiama, nei considerando, l’adozione del regolamento (UE) n. 401/2013 e il successivo regolamento di esecuzione (UE) 2018/898, con il quale erano state aggiunte sette persone all’elenco sanzionatorio. In seguito alla ricezione di informazioni aggiornate per varie voci dell’elenco, il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV.

Ambito materiale dell’intervento

L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica un allegato del regolamento base. Il suo effetto pratico consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 401/2013. La modifica riguarda quindi l’identificazione dei soggetti già interessati dalle misure, con riflessi sull’applicazione delle restrizioni connesse all’iscrizione in elenco.

Voci dell’elenco sostituite

L’allegato del regolamento sostituisce le voci 1, 3, 4 e 5 dell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Le nuove voci riguardano:

  • Aung Kyaw Zaw, tenente generale e già comandante dell’Ufficio Operazioni speciali n. 3 delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), ritenuto responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Comando Ovest contro la popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine tra l’agosto 2015 e la fine del 2017;
  • Than Oo, brigadier generale e comandante della 99a divisione d’infanteria leggera, responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni commesse nella seconda metà del 2017 contro la popolazione Rohingya;
  • Aung Aung, brigadier generale e comandante della 33a divisione d’infanteria leggera, responsabile di condotte analoghe nella seconda metà del 2017;
  • Khin Maung Soe, brigadier generale e comandante del comando operativo militare 15, anche noto come 15a divisione d’infanteria leggera, comprendente il battaglione di fanteria n. 564, responsabile di atrocità e gravi violazioni nella seconda metà del 2017.

Per tutte le voci sono richiamate, come condotte rilevanti, esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici di abitazioni ed edifici dei Rohingya nello Stato di Rakhine.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, le voci 1, 3, 4 e 5 dell’elenco delle persone ed entità sono sostituite con nuove voci contenenti dati identificativi, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco.

Voci sostituite nell’elenco sanzionatorio

L’allegato sostituisce le voci relative ad Aung Kyaw Zaw, Than Oo, Aung Aung e Khin Maung Soe. Per ciascuno sono indicati elementi identificativi specifici, il ruolo nelle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) e la responsabilità per atrocità e gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 o, per Aung Kyaw Zaw, nel periodo agosto 2015-fine 2017, nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine, inclusi esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici di case ed edifici.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umani

Testo integrale

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