Sentenza n. 11563/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) della comunicazione Agea 12.12.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.50741, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2002/2003, inviata al ricorrente a mezzo pec il 14.12.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2002/03” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza normativa ha infatti privato di effetti il provvedimento impugnato, rendendo inutile una pronuncia di annullamento e facendo venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione di merito. L'AGEA non si è costituita. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese, stabilendo nulla sulle spese.
Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2002/2003
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 dicembre 2022, notificata il 14 dicembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per il periodo 2002/2003, nonché gli atti presupposti, preparatori e connessi relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, rilevando che l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Il provvedimento impugnato, notificato nel dicembre 2022, è pertanto divenuto inefficace ex lege.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni; tale inefficacia sopravvenuta elimina l'interesse attuale alla decisione sul ricorso contro l'atto originario.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di effetti il provvedimento amministrativo impugnato, viene meno l'interesse attuale alla pronuncia di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inefficacia sopravvenuta dell'atto impugnato, derivante da una norma che ne dispone la sostituzione con un nuovo atto, rende inutile una decisione di merito sull'illegittimità dell'atto originario.
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