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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12493/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di un'intimazione di pagamento relativa a crediti tributari IRPEF 1996 e contributo straordinario europeo. La contribuente ha contestato davanti al giudice tributario la mancanza di una regolare notificazione degli atti prodromici e, per conseguenza, l'invalidità dell'intimazione/cartella e l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti. In primo grado il ricorso è stato accolto; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi regolari le notifiche e quindi efficace la pretesa tributaria. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001, assumendo che la CTR avesse erroneamente reputato valida la notificazione postale della cartella/atto prodromico senza le formalità essenziali richieste, in particolare senza prova della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro di consegna; (2) violazione degli artt. 1334, 1988 e 2697 c.c., perché la CTR aveva attribuito a una nota/estrazione del sistema informatico dell'Ufficio il valore di ricognizione del debito da parte della contribuente, valorizzando un preteso piano di rateizzazione senza prova della sua provenienza dalla parte. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione della L. 890/1982 perché la CTR aveva ritenuto invalida la notificazione del 19.5.2009 dell'atto interruttivo, benché secondo l'Ufficio fosse rituale e, in ogni caso, idonea a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale della contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame. Ha ritenuto fondato il primo motivo della contribuente perché, nella notificazione a mezzo posta della cartella/atto prodromico, occorre la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del consegnatario e, nel caso di specie, non risultava prodotta né la firma sul registro delle consegne né una valida sottoscrizione sull'avviso. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo della contribuente perché una interrogazione del sistema informatico dell'Ufficio non costituisce, di per sé, prova di una richiesta di rateizzazione o ricognizione del debito da parte della contribuente, né può sanare automaticamente il vizio della notificazione sulla sola base di un preteso raggiungimento dello scopo. Ha però accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che, se la notifica della cartella è eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982; pertanto la CTR aveva errato nel ritenere necessaria una seconda raccomandata quando il plico era stato ricevuto dal portiere.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte distingue tra notificazione mediante servizio postale ordinario e regole della L. 890/1982, secondo il mezzo concretamente utilizzato.

  • artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere che la notificazione postale degli atti tributari richiede formalità specifiche, tra cui la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e del registro delle consegne.

  • artt. 1334 c.c. e 1988 c.c.

    Sono richiamati per escludere che un atto interno dell'Ufficio o un documento del sistema informatico possano valere come ricognizione del debito della contribuente senza una provenienza riconducibile alla parte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla pretesa ricognizione/rateizzazione del debito.

  • artt. 1 e ss. legge n. 890 del 1982

    L'Agenzia li invoca per sostenere la ritualità della notificazione dell'atto interruttivo; la Corte precisa però che non si applicano quando la notificazione della cartella avviene per invio diretto ex art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 138 c.p.c.

    È menzionato nel controricorso dell'Agenzia come riferimento al principio per cui la consegna a familiare convivente comporterebbe presunzione di conoscenza, ma la Corte chiarisce che la censura della contribuente riguardava altre formalità della notifica.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia per la presunzione di conoscenza dell'atto arrivato all'indirizzo del destinatario, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 476 c.p.

    Evocato dall'Agenzia in modo improprio per sostenere che la contestazione del documento interno richiederebbe querela di falso; la Corte non condivide tale impostazione.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento o di atti tributari analoghi, la validità del procedimento dipende dalla prova delle formalità essenziali richieste dalla disciplina applicabile; non è sufficiente un generico richiamo alla ricezione del plico se mancano gli elementi documentali indispensabili a dimostrare la ritualità della consegna.
  • Quando la notifica della cartella avviene mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. 890/1982, salvo che il mezzo concretamente utilizzato ricada in quella diversa procedura.
  • Un documento interno dell'Amministrazione o una risultanza del sistema informatico dell'Ufficio non costituisce, da sola, prova di una ricognizione di debito o di una richiesta di rateizzazione proveniente dal contribuente, se non vi è prova della sua sottoscrizione o comunque della riconducibilità dell'atto alla parte.
  • Il raggiungimento dello scopo dell'atto non può essere affermato in modo astratto sulla base di una conoscenza postuma o comunque non temporalmente certa della pretesa tributaria, quando la questione centrale riguarda la validità della notificazione e la decorrenza della prescrizione.
  • In tema di prescrizione dei crediti tributari, l'effetto interruttivo può essere riconosciuto solo se l'atto interruttivo risulta ritualmente notificato secondo la disciplina applicabile; il giudice di merito non può colmare con presunzioni documenti mancanti o non riferibili con certezza al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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