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Sentenza

Sentenza n. 8171/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987; nonché per la condanna dell'Istituto resistente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di trattamento di fine servizio e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, detratti eventuali costi connessi al pagamento della restante contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa202401096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio e silenzio dell'INPS sulle istanze di riliquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell'INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze. L'unico motivo dedotto consiste nella violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973. I ricorrenti sostenevano che il beneficio spettasse anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda, avendo compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio. L'INPS ha contestato nel merito la pretesa e ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione, sostenendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio. È stata inoltre prospettata, genericamente, una questione di costituzionalità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la lettura combinata dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 estenda il beneficio dei sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresi Carabinieri e Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile. Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, in assenza di una previsione chiara in tal senso. L'eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta generica e comunque infondata, alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 6-bis continua a trovare applicazione ai fini del trattamento di fine rapporto e non può essere disapplicato in nome di esigenze di sostenibilità finanziaria in presenza di un'espressa previsione legislativa. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui l'interessato può conoscere l'eventuale errata liquidazione, e non dalla cessazione dal servizio. Nel caso concreto la prescrizione non era maturata, anche considerando gli atti di diffida e messa in mora e la tempestività del ricorso. Il TAR ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio e ha ordinato all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le differenze dovute. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento; le disposizioni si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda di quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina della liquidazione dell'indennità di buonuscita; la sentenza accoglie la pretesa di riliquidazione includendo i sei scatti nella base di calcolo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Sulla base di tale disposizione, sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Richiamato insieme all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, poiché la disposizione non qualifica il termine come perentorio né collega espressamente alla sua inosservanza una conseguenza decadenziale.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per mancata inclusione dei sei scatti decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, perché solo da quel momento l'interessato è posto in condizione di conoscere l'eventuale errore nel calcolo; non decorre automaticamente dalla cessazione dal servizio.
  • In presenza di un'espressa previsione legislativa attributiva del beneficio, esigenze generali di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale non consentono di interpretare la norma in senso contrario al suo contenuto testuale.
  • Sulle differenze spettanti per la riliquidazione del trattamento di fine servizio sono dovuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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