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Sentenza

Sentenza n. 888/2026 - Lecce, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che confermava la validità e legittimità del certificato di destinazione urbanistica n. 175 R.G. del 13 febbraio 2020, con destinazione di zona B11, anziché la destinazione D4 richiesta dal proprietario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il proprietario ha impugnato la nota con cui il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Squinzano aveva confermato la destinazione urbanistica B11 relativa, in parte, al proprio compendio immobiliare. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione avrebbe dovuto prendere atto della ripristinata destinazione D4, conseguente a precedenti pronunce del giudice amministrativo. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. È risultato infatti che, dopo la proposizione del ricorso, a seguito della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 144 del 6 ottobre 2022 e di una specifica richiesta del ricorrente, il Comune ha rilasciato un nuovo certificato di destinazione urbanistica, includendo per parte delle aree la destinazione D4 richiesta. La pretesa sostanziale azionata è stata quindi ritenuta pienamente soddisfatta. Il TAR ha precisato che la diversa questione, prospettata dal Comune, relativa all’effettiva qualificazione urbanistica dell’immobile negli strumenti urbanistici approvati o in corso di approvazione, esulava dall’oggetto del giudizio e non impediva la definizione per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha adottato un nuovo certificato di destinazione urbanistica che ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sull’originario atto impugnato.
  • Ai fini della cessazione della materia del contendere rileva la concreta soddisfazione della pretesa azionata; questioni ulteriori, relative alla qualificazione urbanistica sostanziale dell’immobile negli strumenti urbanistici, non possono impedire tale definizione se esulano dall’oggetto del giudizio.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa deve essere valutata con riferimento all’oggetto concreto del giudizio e non richiede la soluzione di questioni diverse o ulteriori non devolute al giudice.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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