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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 1620 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo Tributario - Appello - Possibilità di produrre senza limiti nuovi documenti in appello - Esclusione - Carattere eccezionale e limitato della previsione di cui all'art. 58 co. 2 d.lgs. 546/1992.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società P. ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Caserta che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento TARSU 2012. In appello ha prodotto una scheda tecnica di censimento dei locali e un estratto delle utenze elettriche, sostenendo che tali documenti dimostrassero l'occupazione dell'immobile. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale tardiva e ha rilevato che la società non aveva contestato la motivazione principale della sentenza di primo grado, ossia l'avvenuto pagamento della TARSU, sebbene in misura inferiore a quella richiesta.

La decisione

La C.T.R. ha rigettato l'appello e ha confermato l'esito favorevole al contribuente. Ha ritenuto tardiva e non ammissibile la produzione documentale, poiché la società non aveva dimostrato di non aver potuto produrre i documenti in primo grado per causa non imputabile, né la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore. Il termine per la produzione documentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992 è stato qualificato come perentorio e la relativa decadenza non può essere sanata in appello neppure invocando l'indispensabilità dei documenti. La facoltà prevista dall'art. 58, comma 2, non consente una produzione documentale libera e senza limiti, ma riguarda principalmente documenti resi necessari da nuove argomentazioni contenute nella sentenza o nell'atto di appello, oppure situazioni in cui non sia già maturata la decadenza. In ogni caso, l'appello è stato ritenuto inammissibile anche perché non aveva censurato la ragione decisiva della sentenza di primo grado, cioè la prova del pagamento della TARSU. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 220,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.lgs. 546/1992

    Termine per la produzione di documenti nel giudizio di primo grado

    Il termine è stato ritenuto perentorio, anche in assenza di un'espressa qualificazione legislativa, perché funzionale all'ordinato svolgimento del processo, al rispetto del diritto di difesa e al principio del contraddittorio. La decadenza maturata per mancata produzione tempestiva non è sanabile in appello.

  • Art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Non possono essere prodotti nuovi mezzi di prova, salvo che siano ritenuti indispensabili o che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile

    La produzione in appello è ammessa solo in presenza delle condizioni previste dalla norma. La parte deve dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrre il documento in primo grado; la mera indispensabilità non supera una decadenza già maturata per inerzia.

  • Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti

    La disposizione, pur speciale rispetto alla disciplina ordinaria dell'appello, deve essere interpretata restrittivamente e non come autorizzazione a produrre documenti senza limiti e condizioni. Sono ammissibili, in particolare, documenti necessari in relazione a nuove argomentazioni fattuali o giuridiche della sentenza o del gravame, purché non sia già maturata una decadenza.

  • Art. 7 d.lgs. 546/1992

    Limitazioni ai mezzi di prova nel processo tributario

    La particolare disciplina probatoria del processo tributario, caratterizzata anche dall'esclusione della prova testimoniale nel testo considerato, giustifica la specialità della previsione dell'art. 58, comma 2, ma non elimina i limiti derivanti dalle decadenze processuali.

  • Art. 345 c.p.c.

    Divieto di nuove prove in appello, salvo eccezioni

    È richiamato come parametro generale cui si conforma il comma 1 dell'art. 58 d.lgs. 546/1992: le nuove prove sono ammissibili solo in casi eccezionali, come l'indispensabilità o l'impossibilità non imputabile di produzione in primo grado.

  • Art. 24 Costituzione

    L'interpretazione restrittiva dell'art. 58, comma 2, è stata ritenuta costituzionalmente orientata, poiché evita che la produzione tardiva annulli le decadenze maturate e comprometta il contraddittorio e l'equilibrio processuale.

  • Art. 61 d.lgs. 546/1992

    Applicazione delle norme relative al giudizio di appello

    È richiamato nel contesto del limite temporale per la produzione documentale in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i documenti devono essere prodotti tempestivamente in primo grado entro il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992; il mancato rispetto può determinare una decadenza definitiva.
  • La mera rilevanza o indispensabilità del documento non consente normalmente di recuperare in appello una produzione omessa per inerzia della parte.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è eccezionale e deve essere collegata a nuove questioni o argomentazioni emerse nella sentenza impugnata o nell'atto di appello, oppure a un'impossibilità non imputabile verificatasi in primo grado.
  • Chi impugna deve contestare specificamente tutte le motivazioni autonome poste a fondamento della sentenza; se una motivazione decisiva rimane incontestata, l'appello può essere dichiarato inammissibile o rigettato anche indipendentemente dalla questione documentale.
  • La parte che intende produrre tardivamente un documento deve spiegare e provare concretamente le ragioni dell'omessa produzione tempestiva, come caso fortuito, forza maggiore o impossibilità non imputabile.
  • La disciplina mira a tutelare il contraddittorio e la certezza delle fasi processuali: l'appello non deve trasformarsi in una riapertura integrale dell'istruttoria di primo grado.

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