Sentenza n. 2885/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, sez. Lavoro, n. 761/2024, pubblicata in data 17/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 761/2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui mediante Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al relativo pagamento tramite carta elettronica. Il ricorso è stato promosso perché il Ministero non aveva inizialmente dato integrale esecuzione al giudicato, rendendo necessario l'intervento del giudice amministrativo per l'adozione degli atti occorrenti all'accredito delle somme.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito il giudicato accreditando le somme dovute a titolo di Carta del docente. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. L'avvenuta ottemperanza tardiva ha giustificato la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della somma annuale mediante Carta del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in relazione all'applicazione delle norme del codice di procedura civile, comprese quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la pretesa sostanziale è stata successivamente soddisfatta.
- La distrazione delle spese processuali può essere disposta in favore del difensore che si dichiari antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 e 39 c.p.a.
Come è indicizzato
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