Ordinanza n. 1716/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - -DEL DINIEGO DI VISTO TURISTICO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto turistico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il diniego di visto turistico adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso, derivanti dalla possibile mancanza di una tempestiva procura speciale alle liti, legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Le parti sono state quindi invitate a presentare memorie limitatamente a tale questione processuale.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie sulla questione dell’ammissibilità relativa alla procura speciale alle liti e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza camerale del 10 marzo 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva seri dubbi su una questione processuale potenzialmente idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e rinviare la prosecuzione del giudizio a una successiva udienza.
- La procura speciale alle liti conferita all’estero deve essere tempestiva e legalizzata nelle forme prescritte; la sua eventuale irregolarità può incidere sull’ammissibilità del ricorso secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria.
- L’oscuramento delle generalità può essere disposto quando sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata, nel rispetto della disciplina nazionale e unionale sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
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