Regolamento (UE) 2020/993
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/993 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, a uccelli ornamentali, a tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati e a tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei come additivo zootecnico per specifiche categorie di animali da allevamento e ornamentali. L'autorizzazione si basa sul parere favorevole dell'EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma impone misure di protezione per gli utilizzatori per il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. L'allegato fissa composizione, tenore minimo, dosaggio, metodo analitico, prescrizioni d'uso e scadenza dell'autorizzazione al 30 luglio 2030.
Autorizzazione all'immissione sul mercato e all'uso come additivo per mangimi di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) per determinate specie avicole e suine, nonché per uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea per l'impiego, nelle condizioni dell'allegato, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi autorizzato come additivo zootecnico e classificato nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'autorizzazione riguarda tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, gli uccelli ornamentali, tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati e tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso. Restano escluse le specie già coperte da precedenti autorizzazioni specifiche (polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso), già autorizzate da altri regolamenti richiamati nei considerando. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/993 della Commissione autorizza l'impiego, come additivo zootecnico, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e prende atto del parere favorevole dell'EFSA, che ha considerato soddisfatte le condizioni di autorizzazione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Nei considerando la Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. Si evidenzia inoltre che il medesimo preparato era già stato autorizzato per altre categorie di animali: per i suini da ingrasso con regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 e per i polli da ingrasso e i suinetti svezzati con regolamento di esecuzione (UE) 2019/929.
L'EFSA, nel parere del 2 luglio 2019, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente alle condizioni d'uso proposte. Ha però segnalato il potenziale dell'additivo come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, raccomandando misure adeguate di protezione per gli utilizzatori. Nei precedenti pareri citati nei considerando, l'Autorità aveva inoltre ritenuto l'additivo efficace nel migliorare il rendimento zootecnico in polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso, estendendo tali conclusioni alle ulteriori categorie oggetto di questa autorizzazione.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L'autorizzazione riguarda l'uso del preparato come additivo nei mangimi destinati a:
- tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso;
- uccelli ornamentali;
- tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati;
- tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso.
Sono quindi escluse dall'ambito del presente regolamento le specie già coperte dalle autorizzazioni pregresse specificamente richiamate nei considerando.
Classificazione dell'additivo, composizione e metodo di analisi
L'allegato qualifica il prodotto come additivo della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "promotori della digestione". Il titolare dell'autorizzazione è Berg + Schmidt GmbH Co. KG, con numero di identificazione 4a26.
L'additivo è descritto come un preparato solido di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), con attività minima di 15 000 EPU/g. La sostanza attiva è la medesima endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal citato microrganismo.
Per la determinazione dell'attività enzimatica nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi, l'allegato rinvia a un metodo colorimetrico fondato sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Condizioni d'impiego e obblighi per gli operatori
Il tenore minimo autorizzato è pari a 1 500 EPU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
L'allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela siano indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico.
Per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate a ridurre i rischi connessi all'uso dell'additivo e delle premiscele. Se tali misure non consentono di eliminare o ridurre al minimo i rischi, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell'autorizzazione e data finale
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 30 luglio 2030.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'articolo 1 autorizza il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), incluso nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell'allegato.
Base giuridica e valutazione di sicurezza
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la valutazione EFSA del 2 luglio 2019, che esclude effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente e segnala il potenziale dell'additivo come sensibilizzante cutaneo e respiratorio.
Specie destinatarie e dosaggio
L'allegato limita l'impiego a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, uccelli ornamentali, tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati e tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso. Il tenore minimo è fissato in 1 500 EPU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Composizione e metodo di analisi
L'additivo è descritto come preparato solido con attività minima di 15 000 EPU/g di endo-1,4-beta-xilanasi. Per la quantificazione dell'attività nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi si utilizza un metodo colorimetrico basato sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Prescrizioni per l'uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha termine il 30 luglio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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