Regolamento (UE) 2020/992
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/992 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’impiego, come additivo per mangimi, di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) commercializzato da BASF SE. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sull’efficacia come promotore della digestione. Il provvedimento impone inoltre specifiche condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione della qualificazione dell’additivo come sensibilizzante della pelle e potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie.
Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari/autorizzati che immettono sul mercato e utilizzano il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda le specie avicole destinate alla produzione di uova, incluse tutte le specie avicole minori e altre specie avicole destinate alla produzione di uova, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione ha termine il 30 luglio 2030.
Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi per avicole ovaiole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/992 della Commissione autorizza l’immissione e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770), titolare dell’autorizzazione BASF SE. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 3 luglio 2019, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, pur evidenziando rischi di sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era completa della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che il preparato può migliorare il rendimento zootecnico e/o l’utilizzo del fosforo nelle galline ovaiole; tale conclusione è stata estesa per estrapolazione alle specie avicole minori e ad altre specie avicole destinate alla produzione di uova. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale dei "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova.
Caratteristiche dell’additivo e condizioni quantitative
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a27 e con il nome commerciale/funzionale "6-fitasi" (EC 3.1.3.26). La sostanza attiva è la 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770). Il preparato deve avere un tenore minimo di:
- 5 000 FTU/g in forma solida;
- 5 000 FTU/g in forma liquida. Per i mangimi completi con umidità al 12%, il tenore minimo d’impiego è pari a 200 FTU/kg.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell’attività della fitasi sono indicati metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato:
- nell’additivo per mangimi;
- nelle premiscele, con richiamo al metodo VDLUFA 27.1.3;
- nei mangimi, con richiamo alla norma EN ISO 30024. L’allegato rinvia inoltre al sito del laboratorio di riferimento per le informazioni dettagliate sui metodi analitici.
Obblighi per etichettatura, conservazione e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. Poiché il preparato è considerato sensibilizzante della pelle e potenzialmente sensibilizzante delle vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare misure organizzative e procedure operative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, è obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione cutanea e respiratoria.
Durata dell’autorizzazione, efficacia e applicazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 30 luglio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Ai sensi dell’articolo 1, il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’autorizzazione riguarda il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770), titolare dell’autorizzazione BASF SE, destinato a tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova. Nell’allegato è precisato che l’uso è riferito a tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova, con un tenore minimo di 200 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità.
Condizioni di composizione e metodo di analisi
L’allegato indica che l’additivo è un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770), in forma solida o liquida, con tenore minimo di 5 000 FTU/g. Sono previsti metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato per la quantificazione dell’attività della fitasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, con richiami a VDLUFA 27.1.3 ed EN ISO 30024 per specifiche matrici.
Obblighi informativi e misure di protezione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e dell’apparato respiratorio.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
Nei considerando si richiama il parere EFSA del 3 luglio 2019, secondo cui il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA segnala tuttavia che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante della pelle e potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie; la Commissione ritiene quindi necessarie misure di protezione per gli utilizzatori. L’EFSA ha inoltre ritenuto possibile estendere per estrapolazione l’efficacia osservata nelle galline ovaiole a tutte le specie avicole minori e ad altre specie avicole destinate alla produzione di uova.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 30 luglio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/993
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/994
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/995
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/996
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/997
- Regolamento · 9 lug 2020Regolamento (UE) 2020/998
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →