Regolamento (UE) 2020/996
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, un preparato composto da carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi per specifiche specie avicole. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché efficacia zootecnica, con prescrizioni di protezione per gli utilizzatori. L’additivo è ammesso fino al 30 luglio 2030 e deve essere impiegato nel rispetto delle condizioni tecniche e operative fissate nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi per determinate specie avicole.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi. Riguarda esclusivamente i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione è concessa per l’additivo classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la scadenza dell’autorizzazione indicata in allegato è il 30 luglio 2030.
Autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione autorizza un preparato a base di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinato a specifiche specie avicole. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, con alcune cautele specifiche per la tutela degli utilizzatori.
Contesto e presupposti della decisione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. In base alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, corredata delle informazioni e dei documenti richiesti, è stata chiesta l’autorizzazione del preparato come additivo zootecnico. Nel parere del 15 maggio 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; ha inoltre ritenuto improbabile l’esposizione per inalazione degli utilizzatori, pur non potendo escludere con certezza la sensibilizzazione cutanea o oculare. La Commissione, tenendo conto di tali elementi, ha ritenuto necessario prevedere misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato identificato come additivo n. 4d20, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". I destinatari sono i mangimi per:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- specie avicole minori allevate per la produzione di uova.
L’allegato descrive il prodotto come un preparato in forma solida incapsulata contenente carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo, oltre a silice amorfa e olio vegetale idrogenato. Sono indicati anche i numeri CAS delle sostanze attive e il metodo di analisi per la loro quantificazione, basato su GC-FID.
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
L’allegato fissa i tenori massimi del preparato nel mangime completo, espresso con umidità al 12%, nei seguenti termini:
- 65 mg/kg per i polli da ingrasso;
- 105 mg/kg per le pollastre allevate per la produzione di uova;
- 105 mg/kg per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova.
Sono inoltre previste condizioni operative specifiche:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- l’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo.
Tutela degli utilizzatori
La Commissione recepisce le osservazioni dell’EFSA secondo cui non è stata esclusa del tutto la possibile sensibilizzazione cutanea o oculare. Per questo motivo impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprensivi di protezione della pelle e degli occhi.
Durata dell’autorizzazione, efficacia e vincolatività
L’allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 30 luglio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Rilievo pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore mangimistico, il testo comporta la necessità di verificare:
- che il prodotto commercializzato corrisponda esattamente alla composizione autorizzata;
- che siano rispettati i limiti di impiego per specie e categoria animale;
- che etichettatura, istruzioni d’uso e documentazione tecnica riportino conservazione, stabilità termica e avvertenze sui rischi per gli utilizzatori;
- che non vi sia co-impiego con altre fonti delle stesse sostanze attive;
- che eventuali procedure interne e DPI siano adeguati a ridurre i rischi professionali.
In sostanza, il regolamento consente l’immissione e l’uso del preparato a condizioni rigorosamente determinate, combinando autorizzazione commerciale, vincoli tecnici e misure di sicurezza per gli operatori.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato in allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
L’autorizzazione è adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione rileva che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 risultano soddisfatte.
Specie destinatarie e condizioni d’impiego
L’additivo è destinato a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova. In allegato sono previsti tenori di 65 mg/kg per i polli da ingrasso e di 105 mg/kg per le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori allevate per la produzione di uova, riferiti a mangime completo con umidità al 12%.
Composizione e identificazione del prodotto
L’allegato identifica il preparato come additivo n. 4d20 del titolare Biomin GmbH. La composizione include carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo, con silice amorfa e olio vegetale idrogenato; la forma è solida incapsulata. Sono indicati anche i numeri CAS delle sostanze attive e il metodo di analisi mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Prescrizioni d’uso e misure di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non deve essere usato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine dell’autorizzazione al 30 luglio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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