Regolamento (UE) 2020/997
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza tre forme di L-lisina come additivi nutrizionali per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003. Le autorizzazioni sono accompagnate da condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare per i rischi di inalazione e di contatto per alcune formulazioni. È inoltre consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio, con un avviso specifico volto a prevenire squilibri nutrizionali da aminoacidi.
Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, della L-lisina base liquida, del monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro e del solfato di L-lisina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli utilizzatori e ai titolari/autorizzati dei tre additivi indicati nell’allegato, per l’impiego nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Copre anche l’eventuale uso nell’acqua di abbeveraggio. Non disciplina altri additivi o altri impieghi diversi da quelli specificati nell’allegato; l’autorizzazione vale alle condizioni tecniche, di etichettatura e di sicurezza indicate, con fine del periodo di autorizzazione fissato al 30.7.2030 per le voci in allegato.
Autorizzazione della L-lisina base liquida, del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 della Commissione autorizza tre forme di L-lisina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sulle valutazioni positive dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia delle sostanze come fonti di aminoacido essenziale.
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina motivi e procedure di autorizzazione. Nei considerando si dà atto che le domande sono state presentate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, con la documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, e che le condizioni sostanziali di autorizzazione di cui all’articolo 5 risultano soddisfatte. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Valutazione scientifica e profili di sicurezza
L’EFSA, nei pareri del 7 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020, ha concluso che le sostanze autorizzate non comportano effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità ha però evidenziato alcuni rischi per gli utilizzatori: per la L-lisina base liquida sono segnalate corrosività per pelle e occhi e rischio da inalazione; per il monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro prodotto con determinati ceppi, non sono state tratte conclusioni sui potenziali effetti tossici per inalazione; per il solfato di L-lisina e per il monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 non si sono potuti escludere rischi di tossicità inalatoria, irritazione cutanea e oculare o sensibilizzazione cutanea.
Condizioni d’uso, protezione degli utilizzatori ed etichettatura
L’allegato impone che gli operatori adottino procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi da inalazione e, per la L-lisina base liquida, anche quelli da contatto cutaneo e oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, compresi dispositivi per le vie respiratorie e, ove necessario, per pelle e occhi.
Per tutti gli additivi è richiesto che il tenore di L-lisina sia indicato sull’etichettatura. Inoltre, deve comparire l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in particolari condizioni per evitare squilibri.
Ambito tecnico dell’autorizzazione e impiego nell’acqua di abbeveraggio
L’autorizzazione riguarda la L-lisina base liquida, il monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro e il solfato di L-lisina, tutti classificati nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’allegato precisa che tutti e tre i prodotti possono essere utilizzati anche nell’acqua di abbeveraggio.
Per la L-lisina base liquida l’additivo deve contenere almeno il 50% di L-lisina; il monocloridrato di L-lisina deve contenere almeno il 78% di L-lisina e non oltre l’1,5% di umidità; il solfato di L-lisina deve contenere almeno il 52% di L-lisina e non oltre il 24% di solfato. Per il solfato è inoltre indicato un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Metodi di analisi e requisiti di identificazione
L’allegato rinvia a diversi metodi analitici per la quantificazione della lisina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime e nell’acqua. Sono richiamati, tra gli altri, EN ISO 17180, il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, l’identificazione del solfato tramite Farmacopea europea monografia 2030/1 e, per il monocloridrato di L-lisina, il Food Chemical Codex.
Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale
Nel documento è fissata al 30.7.2030 la fine del periodo di autorizzazione per le voci riportate nell’allegato. L’articolo 2 dispone inoltre che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni specificate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e la completezza della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, nonché il soddisfacimento delle condizioni dell’articolo 5 del medesimo regolamento.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non hanno effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente e sono efficaci fonti di L-lisina per tutte le specie animali. Per i ruminanti è opportuno proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. Per alcune forme sono stati evidenziati possibili rischi tossicologici/irritativi per gli utilizzatori, che giustificano misure di protezione.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Per evitare rischi da inalazione e, per la L-lisina base liquida, anche da contatto cutaneo e oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per le vie respiratorie e, per la L-lisina base liquida, anche per pelle e occhi.
Uso nell’acqua di abbeveraggio
L’allegato consente l’uso di tutti e tre gli additivi anche nell’acqua di abbeveraggio. È previsto un avviso obbligatorio in etichetta per ricordare che, in caso di supplementazione con L-lisina, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in particolari condizioni per evitare squilibri nutrizionali.
Etichettatura e condizioni tecniche
Per ciascun additivo è richiesto che il tenore di lisina o di L-lisina sia indicato in ეტichettatura. La L-lisina base liquida e il monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi costituiti da un preparato. Per il solfato di L-lisina è indicato un tenore massimo di solfato del 24% e un tenore minimo di L-lisina del 52%; per il monocloridrato di L-lisina è previsto un tenore minimo di L-lisina del 78% e umidità massima dell’1,5%.
Metodi di analisi
L’allegato richiama metodi specifici per la quantificazione o identificazione della lisina/degli additivi nei mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime e nell’acqua, tra cui EN ISO 17180, il regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F), la Farmacopea europea monografia 2030/1 per il solfato e il Food Chemical Codex per l’identificazione del monocloridrato.
Durata dell’autorizzazione
Nell’allegato il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 30.7.2030 per le voci autorizzate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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