Regolamento (UE) 2020/998
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/998 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei e che abroga il regolamento (CE) n. 393/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione dell’astaxantina-dimetildisuccinato come additivo organolettico per mangimi, estendendone l’uso a tutti i pesci e crostacei e aggiornando le condizioni applicabili. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA, che esclude rischi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur richiedendo misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, viene abrogato il previgente regolamento (CE) n. 393/2008. L’atto si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei, con modifica delle condizioni d’uso e abrogazione del regolamento (CE) n. 393/2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’uso dell’additivo astaxantina-dimetildisuccinato nei mangimi destinati a tutte le specie di pesci e crostacei. Il regolamento disciplina l’immissione sul mercato e l’impiego dell’additivo e della premiscela nelle condizioni indicate nell’allegato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e rilevanza anche ai fini SEE. Restano ferme le condizioni tecniche e di sicurezza stabilite nell’allegato, inclusi i requisiti per la protezione degli utilizzatori.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/998 della Commissione rinnova l’autorizzazione dell’astaxantina-dimetildisuccinato, additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti, e aggiorna le relative condizioni d’impiego. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 13 novembre 2019.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il precedente regolamento (CE) n. 393/2008 aveva autorizzato l’astaxantina dimetildisuccinato per salmoni e trote per 10 anni. A seguito della domanda di rinnovo, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’additivo non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto improbabili rischi per pelle e occhi nelle condizioni pratiche di utilizzo, pur segnalando che, in assenza di studi tossicologici, non è possibile escludere un rischio di tossicità da inalazione.
Ambito di applicazione
Il rinnovo riguarda l’uso dell’additivo nei mangimi destinati a tutte le specie di pesci e crostacei, con riferimento specifico anche a salmoni e trote. L’allegato disciplina la composizione dell’additivo, i criteri di purezza, i metodi di analisi, il tenore massimo consentito e le misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza SEE.
Condizioni di autorizzazione e limiti quantitativi
L’allegato identifica l’additivo con numero 2a165 e richiede che la sostanza sia prodotta mediante sintesi chimica. Sono previsti criteri di purezza pari ad almeno il 96% per l’astaxantina-dimetildisuccinato e al massimo il 4% per altri carotenoidi. Per i mangimi completi con tasso di umidità del 12% il tenore massimo è fissato in 138 mg/kg.
Quando l’astaxantina-dimetildisuccinato è miscelata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non può superare 100 mg di equivalenti di astaxantina per kg di mangime completo. È inoltre previsto che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Sicurezza degli utilizzatori e misure di prevenzione
La Commissione ritiene opportuno imporre misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, anche quando l’additivo è usato sotto forma di preparato. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per occhi, pelle e vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi di controllo per la quantificazione dell’additivo: spettrofotometria a 486 nm per l’additivo per mangimi e cromatografia liquida ad alta prestazione in fase normale con rivelazione UV/Vis per additivo, premiscele e mangimi. Sono richiamati anche il numero CAS 578006-46-9 e la composizione con specifiche impurità massime, tra cui TPPO e diclorometano.
Abrogazione e applicazione nel tempo
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento (CE) n. 393/2008 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione riportato nell’allegato termina il 30 luglio 2030.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione e ampliamento dell’ambito di specie
L’autorizzazione dell’additivo elencato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale dei coloranti, è rinnovata per tutte le specie di salmoni e trote e, in base all’allegato, per pesci e crostacei. Le condizioni di autorizzazione sono modificate secondo quanto previsto dall’allegato stesso.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
L’EFSA, nel parere del 13 novembre 2019, ha concluso che l’astaxantina-dimetildisuccinato non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. È stata inoltre confermata l’efficacia nel conferire colore agli alimenti di origine animale. La Commissione richiama tuttavia la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare per evitare rischi per la salute umana.
Obblighi tecnici e limiti di impiego
L’allegato stabilisce che il tenore massimo nei mangimi completi è di 138 mg/kg con un tasso di umidità del 12%. Se l’astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina/kg di mangime completo. Nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Immissione sul mercato come preparato e protezione degli utilizzatori
L’astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per occhi, pelle e vie respiratorie.
Composizione, purezza e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con numero 2a165 e ne specifica la composizione, tra cui ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg e diclorometano ≤ 600 mg/kg. La sostanza attiva ha formula C50H64O10, è prodotta mediante sintesi chimica e ha numero CAS 578006-46-9; i criteri di purezza richiedono astaxantina-dimetildisuccinato (tutti gli isomeri E, 9-Z e 13-Z) ≥ 96% e altri carotenoidi ≤ 4%. Sono indicati i metodi di analisi mediante spettrofotometria a 486 nm e HPLC-UV/Vis.
Abrogazione e entrata in vigore
Il regolamento (CE) n. 393/2008 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il fine del periodo di autorizzazione indicato nell’allegato è il 30 luglio 2030.
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