Regolamento (UE) 2020/994
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/994 della Commissione del 9 luglio 2020 relativo all'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi, dopo la valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni proposte. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie avicole e subordinata a condizioni tecniche, misure di protezione per gli utilizzatori e programmi di monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Il testo fissa inoltre i metodi di analisi, il termine di autorizzazione e i limiti massimi di residui per gli alimenti di origine animale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi monensina e nicarbazina (Monimax) per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, con condizioni d’uso, prescrizioni di sicurezza e residui massimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda l’impiego del preparato Monimax, appartenente alla categoria degli additivi "coccidiostatici e istomonostatici", nei mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Restano vincolanti le condizioni e i limiti fissati nell’allegato, inclusi i requisiti di etichettatura, di utilizzo in premiscela, di monitoraggio post-immissione in commercio e i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale pertinenti.
Autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/994 della Commissione autorizza il preparato Monimax, composto da monensina e nicarbazina, come additivo per mangimi nella categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici". L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce l’esito positivo delle valutazioni EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché efficacia nel controllo della coccidiosi.
Contesto e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione degli additivi per mangimi richiede una domanda corredata delle informazioni e dei documenti prescritti. Nel caso di specie, l’EFSA, nei pareri del 29 novembre 2017, del 2 ottobre 2018 e del 7 ottobre 2019, ha concluso che il preparato non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori: pericolosità per inalazione, rischio di tossicità cutanea e assenza di dati sui potenziali rischi di irritazione oculare. La Commissione, in base a tale valutazione, considera soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito di applicazione e specie destinatarie
L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’impiego del preparato Monimax nei mangimi destinati a:
- polli da ingrasso;
- tacchini da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova.
L’allegato precisa che il prodotto è classificato tra i coccidiostatici e istomonostatici e che il periodo di autorizzazione scade il 30.7.2030.
Condizioni di utilizzo e limiti tecnici
L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Inoltre, il preparato non deve essere miscelato con altri coccidiostatici. Per i polli da ingrasso sono indicati livelli di impiego di 40 mg/kg di monensin sodico e 40 mg/kg di nicarbazina, con ulteriori livelli di 50 mg/kg per ciascuna sostanza riportati in tabella per gli usi previsti. Per tacchini da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova è indicata un’età massima di 16 settimane.
Avvertenze e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso compaia l’avvertenza: "Pericoloso per le specie equine. Mangime contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare eventuali effetti collaterali negativi se usato contemporaneamente ad altri medicinali". In ragione dei rischi per gli operatori, devono essere adottate procedure operative e misure organizzative appropriate; se non sufficienti, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.
Monitoraggio successivo all’immissione in commercio
Il regolamento richiede al titolare dell’autorizzazione di attuare programmi di monitoraggio post-immissione in commercio per la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp. Nei considerando, l’EFSA aveva infatti raccomandato un piano di monitoraggio per la resistenza all’Eimeria spp., coerentemente con la natura coccidiostatica dell’additivo.
Residui e sicurezza alimentare
L’allegato stabilisce limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale pertinenti. Sono previsti, tra gli altri:
- 25 μg/kg di monensin sodico nel tessuto cutaneo e adiposo (peso umido);
- 8 μg/kg di monensin sodico in fegato, reni e muscoli (peso umido);
- 15 000 μg/kg di DNC nel fegato (peso umido);
- 6 000 μg/kg di DNC nei reni (peso umido);
- 4 000 μg/kg di DNC nei muscoli e nel tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).
Caratterizzazione della sostanza e metodi di analisi
L’allegato riporta la composizione del preparato, la caratterizzazione delle sostanze attive e le impurità rilevanti. Per la monensina, viene indicata la forma come monensin sodico, sostanza tecnica con attività ≥ 27 %, prodotta da Streptomyces cinnamonensis; per la nicarbazina viene descritto il complesso equimolecolare composto da DNC e HDP, con limiti per impurità associate. Sono inoltre specificati i metodi analitici per il controllo della monensina e della nicarbazina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, nonché per la quantificazione nei tessuti, con rinvio a metodi HPLC e a metodologie equivalenti conformi alla decisione 2002/657/CE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato Monimax
L’articolo 1 autorizza il preparato di monensina e nicarbazina, appartenente alla categoria "coccidiostatici e istomonostatici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Specie destinatarie, impiego e livelli d’inclusione
L’allegato limita l’autorizzazione a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Per i polli da ingrasso sono indicati tenori di 40 mg/kg di monensin sodico e 40 mg/kg di nicarbazina, con un ulteriore livello di 50 mg/kg per ciascuna sostanza per alcuni usi indicati in allegato; per tacchini da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova è previsto l’uso fino a 16 settimane di età.
Condizioni tecniche di impiego
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Non deve essere mescolato con altri coccidiostatici. Le istruzioni per l’uso devono riportare l’avvertenza: "Pericoloso per le specie equine. Mangime contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare eventuali effetti collaterali negativi se usato contemporaneamente ad altri medicinali".
Sicurezza per gli utilizzatori e misure di protezione
La valutazione EFSA ha evidenziato che l’additivo è pericoloso se inalato e presenta rischio di tossicità cutanea; per questo l’allegato impone agli operatori del settore mangimi procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi, pelle e vie respiratorie.
Monitoraggio post-immissione in commercio
Il titolare dell’autorizzazione deve attuare programmi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato per verificare la resistenza ai batteri e all’Eimeria spp. Il considerando richiama inoltre l’opportunità di monitorare la resistenza all’Eimeria spp.
Residui negli alimenti di origine animale
L’allegato fissa limiti massimi di residui per monensin sodico e per DNC nei tessuti degli animali trattati. Sono indicati, tra gli altri, 25 μg/kg di tessuto cutaneo e adiposo e 8 μg/kg per fegato, reni e muscoli per il monensin sodico, nonché 15 000 μg/kg di DNC nel fegato, 6 000 μg/kg nei reni e 4 000 μg/kg in muscoli e tessuto cutaneo/adiposo, con peso umido.
Metodo di analisi e caratterizzazione della sostanza
L’allegato descrive la composizione del preparato, la caratterizzazione delle sostanze attive e i metodi analitici per il controllo: HPLC-VIS per la monensina, HPLC-UV per la nicarbazina, nonché RP-HPLC-MS/MS o metodi equivalenti per la quantificazione nei tessuti, conformi alla decisione 2002/657/CE.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione riportato in allegato termina il 30.7.2030.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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