Sentenza n. 1485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione prima) n. 00125/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni consiliari comunali n. 9 del 2020 e n. 36 del 2022, con cui è stata approvata e recepita nelle NTA del Regolamento urbanistico una pretesa interpretazione autentica dell’art. 35 in materia di accentramento della volumetria delle aziende agricole
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse a ricorrere. Ha dedotto, anzitutto, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e falsa interpretazione delle norme, sostenendo che l’interesse derivasse dalla lesione della proprietà e del diritto di difesa, anche in relazione ai precedenti giudizi sul permesso di costruire rilasciato alla controinteressata. Ha contestato, inoltre, la qualificazione della delibera come interpretazione autentica, rilevando che l’art. 35 delle NTA, nella formulazione originaria, consentiva l’accentramento della volumetria nel solo centro aziendale, mentre la nuova disciplina avrebbe consentito di individuare liberamente uno o più appezzamenti sparsi come centro aziendale, modificando sostanzialmente la disciplina urbanistica. Sono stati dedotti il difetto di motivazione e di pronuncia sulla natura innovativa dell’atto, la contraddittorietà della sentenza e la violazione della disciplina urbanistica sul trasferimento di cubatura, inclusi i requisiti di omogeneità della destinazione d’uso, contiguità territoriale e rispetto degli indici e degli standard urbanistici. È stata infine dedotta la violazione del procedimento previsto dagli artt. 16, ultimo comma, e 36 della legge regionale Basilicata n. 23 del 1999, poiché la modifica del Regolamento urbanistico sarebbe stata approvata senza pubblicazione, osservazioni, conferenza di co-pianificazione e trasmissione al competente Dipartimento regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto l’interesse concreto e attuale del proprietario a impugnare la disciplina pianificatoria, indipendentemente dalla definitività del precedente permesso di costruire, poiché la disposizione incide immediatamente sulla conformazione del diritto di proprietà e sulle potenzialità edificatorie delle aree agricole e confinanti. Una disciplina urbanistica immediatamente conformativa deve essere impugnata tempestivamente dalla pubblicazione, non potendo essere contestata solo in occasione dei futuri titoli edilizi. La delibera del 2020 è stata qualificata come atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, mentre la delibera del 2022 è stata ritenuta l’atto lesivo, avendo recepito formalmente nelle NTA il contenuto interpretativo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la disciplina approvata non fosse una mera interpretazione autentica, ma una vera e propria variante puntuale al Regolamento urbanistico: essa modificava la nozione di superficie disponibile e definiva ex novo il centro aziendale, consentendo di individuare l’appezzamento destinato all’accentramento in base alle esigenze dell’imprenditore agricolo. La modifica avrebbe dovuto essere adottata mediante il procedimento previsto dalla legge regionale n. 23 del 1999, comprensivo di pubblicazione, osservazioni, conferenza di co-pianificazione e trasmissione al Dipartimento regionale competente. La violazione procedimentale è stata ritenuta assorbente e ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, con necessità di rinnovare il procedimento di variante. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35 NTA del Regolamento urbanistico comunale
Per le aziende agricole la cui estensione aziendale complessiva prevede appezzamenti sparsi nel territorio comunale è consentito l’accentramento della volumetria nel centro aziendale.
La formulazione originaria richiedeva che l’accentramento della volumetria avvenisse nel centro aziendale; la disciplina successiva, qualificata dal Comune come interpretazione autentica, ne ha modificato sostanzialmente il contenuto.
art. 16, ultimo comma, l.r. Basilicata n. 23/1999
La modifica del Regolamento urbanistico deve essere preceduta e seguita dagli adempimenti procedimentali previsti dalla disciplina regionale, tra cui pubblicazione e presentazione delle osservazioni.
art. 36 l.r. Basilicata n. 23/1999
Le modifiche al Regolamento urbanistico richiedono anche la fase di studio presso la conferenza di co-pianificazione e la trasmissione del piano al competente Dipartimento regionale.
art. 41-quinquies l. n. 1150/1942
I limiti inderogabili di densità edilizia e i rapporti tra insediamenti e spazi pubblici devono essere stabiliti dagli strumenti urbanistici per zone territoriali omogenee; tali limiti impediscono concentrazioni edificatorie incompatibili con la pianificazione.
D.M. n. 1444/1968
Gli standard urbanistici concorrono a impedire che il trasferimento o l’accentramento della cubatura alteri gli equilibri urbanistici e determini la concentrazione dell’edificazione in violazione delle dotazioni territoriali.
art. 2 d.lgs. n. 214/2005
La nozione normativa di centro aziendale costituiva, secondo il Collegio, un parametro esterno utile a interpretare l’originario art. 35 delle NTA; la sua sostituzione con una nozione più ampia ha carattere innovativo.
artt. 2196 e 2555 c.c.
Le nozioni civilistiche di sede principale e di azienda costituivano ulteriori parametri esterni per interpretare l’originaria nozione di centro aziendale.
Massime di principio
- Una disposizione urbanistica che incide immediatamente sulle potenzialità edificatorie e conforma lo ius aedificandi dei proprietari deve essere impugnata direttamente entro il termine decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; l’interesse a ricorrere sussiste anche se non è in corso una controversia concreta sull’applicazione della disposizione e anche se un precedente titolo edilizio è divenuto intangibile.
- Un atto comunale qualificato come interpretazione autentica è in realtà una variante urbanistica quando modifica la portata sostanziale della disposizione originaria, introduce una definizione prima non contenuta nello strumento urbanistico o amplia le possibilità edificatorie oltre le interpretazioni ricavabili dal testo originario e dal quadro normativo vigente.
- La modifica puntuale delle norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico deve essere adottata mediante il procedimento previsto dalla legislazione regionale, compresi pubblicazione, partecipazione mediante osservazioni, conferenza di co-pianificazione e trasmissione agli organi regionali competenti; l’omissione di tali passaggi comporta l’illegittimità della variante.
- L’accentramento o trasferimento di cubatura non può essere disciplinato in modo da consentire la concentrazione edificatoria in un qualsiasi fondo scelto discrezionalmente dal proprietario, dovendo essere rispettati i limiti della pianificazione, la destinazione d’uso, la significativa vicinanza dei fondi, le distanze, gli eventuali requisiti minimi dei lotti e gli standard urbanistici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →