Cassazione Penale, Sentenza n. 38460/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali; il ricorrente contestava violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione, poiché il Tribunale aveva negato l'affidamento nonostante elementi positivi (assenza di pericolosità sociale, disponibilità lavorativa, assenza di legami con criminalità organizzata, inesistenza di carichi pendenti, nucleo familiare privo di problemi giudiziari, riconoscimento parziale delle responsabilità e avvio, seppure embrionale, di una revisione critica). Il Tribunale aveva invece concesso la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame, rilevando che il Tribunale di Sorveglianza non ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali sull'affidamento in prova: ha omesso di porre in correlazione gli elementi positivi emersi con l'avvio della revisione critica e non ha spiegato quale ulteriore prova fosse necessaria per ritenere completato il processo di revisione critica o come distinguere tra avvio del processo e riconoscimento parziale delle responsabilità.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 2020)
Per l'affidamento in prova non è richiesto il compimento di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che dal risultato dell'osservazione emerga che tale processo sia almeno avviato. Elementi come gravità del reato, precedenti o mancata ammissione di colpevolezza non possono da soli assumere rilievo decisivo in senso negativo; il tribunale deve valutare complessivamente anche condotta carceraria, indagine socio-familiare, assenza di nuove denunzie e attaccamento al contesto familiare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (dep. 2024), Tomaselli
La concessione dell'affidamento in prova richiede la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per verificare una positiva evoluzione della personalità che renda possibile il reinserimento sociale; la natura e gravità del reato non possono essere l'unico criterio.
Corte di Cassazione, n. 6153/95, Rv. 203154-01
Richiama le fonti di conoscenza che il tribunale deve valutare (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) per verificare l'esistenza di elementi positivi che possano rendere proficuo l'affidamento (ripudio delle condotte devianti, adesione a valori sociali, contesto familiare, condotta di vita attuale).
Massime di principio
- Per l'ammissione all'affidamento in prova è sufficiente l'avvio di una revisione critica del proprio comportamento; non è richiesta la prova di un completo ravvedimento.
- Il tribunale deve valutare nel loro complesso elementi positivi quali assenza di pericolosità sociale, occupazione, assenza di legami con la criminalità organizzata, assenza di carichi pendenti e supporto familiare; questi elementi possono giustificare l'affidamento anche se la revisione critica è embrionale.
- La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, giustificare il rigetto dell'affidamento senza una motivazione che colleghi tali elementi all'assenza di prospettive di risocializzazione.
- Se il giudice ritiene che la revisione critica sia solo ‘embrionale’, deve specificare quali ulteriori elementi o comportamenti occorrono per ritenere il processo idoneo e come distinguere l'avvio dalla mera ammissione parziale di responsabilità.
- In caso di motivazione carente o illogica rispetto alla giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame in cui il Tribunale deve ponderare e motivare adeguatamente la valutazione prognostica.
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