Cassazione Civile, Ordinanza n. 23359/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla società per alcuni impianti eolici di sua proprietà, includendo nel computo il valore del palo/torre di sostegno degli aerogeneratori ai fini della stima diretta prevista per gli immobili a destinazione speciale e particolare. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo che la torre di sostegno fosse elemento strutturalmente connesso all'impianto e, quindi, da escludere dal calcolo della rendita catastale. In Cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che i pali/torri eoliche dovessero essere considerati opere edili strutturali da valorizzare catastalmente e non meri congegni funzionali al processo produttivo; richiamava inoltre la necessità di apposite autorizzazioni per il basamento in cemento e la distinzione tra torre e navicella, quest'ultima effettivamente necessaria alla produzione di energia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui, ai fini della rendita catastale degli immobili speciali ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, non rileva la mera consistenza fisica del manufatto né il suo stabile ancoraggio al suolo, ma la sua strumentalità allo specifico processo produttivo. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione della CTR, la quale aveva accertato in fatto che, nel caso concreto, la torre eolica era componente essenziale dell'impianto, strutturalmente integrata con navicella e rotore e funzionale alla produzione di energia elettrica; per tale ragione essa doveva essere esclusa dalla stima catastale, al pari degli aerogeneratori. Le spese sono state compensate per la recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare la violazione di legge sostanziale sulla determinazione della rendita catastale.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'esclusione catastale dipende dalla funzionalità al processo produttivo, non dalla consistenza fisica o dal stabile ancoraggio al suolo del manufatto.
circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016
È stata richiamata come atto amministrativo che distingue suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, ma la Corte ne ha escluso la sovrapponibilità alla corretta interpretazione della legge.
nota Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità prot. n. 60244 del 27 aprile 2016
È stata richiamata per sostenere che le torri eoliche rientrerebbero tra le costruzioni da includere nella stima; la Corte ha però ribadito la prevalenza del criterio della funzionalità al processo produttivo.
circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016
È stata richiamata per qualificare le torri eoliche come costruzioni; la Corte ha invece affermato che anche un elemento strutturalmente connesso può essere escluso dalla stima se svolge funzione strumentale al processo produttivo.
Cass. n. 25784 del 2021
Richiamata a sostegno dell'orientamento per cui la torre eolica può essere esclusa dalla valutazione catastale se specificamente funzionale al processo produttivo.
Cass. n. 21462 del 2020
Richiamata per il criterio distintivo tra mera funzione passiva di sostegno e funzione attiva ed essenziale della macchina produttiva.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, ciò che conta non è la sola incorporazione materiale del bene al suolo, ma la sua reale funzione rispetto al processo produttivo svolto nell'unità immobiliare.
- L'esclusione dalla stima diretta prevista dall'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015 riguarda macchinari, congegni, attrezzature e impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando abbiano consistenza fisica rilevante o siano stabilmente infissi al suolo.
- Un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione può comunque essere escluso dalla rendita catastale se, nel caso concreto, risulti componente essenziale e attiva del ciclo produttivo, anziché mera struttura di supporto passiva.
- L'accertamento sulla concreta funzionalità del manufatto al processo produttivo è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato e non viziato da errori di diritto.
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