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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione - del decreto ingiuntivo n. 1155/2020 del 21.07.2020, emesso dal Tribunale di Siracusa nella causa iscritta al n. 2212/2020 R.G.; - della sentenza n. 925/2022 del 23.05.2022, emessa dal Tribunale di Siracusa all’esito del giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

Giustizia amministrativa202600443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa e della successiva sentenza civile di improcedibilità dell’opposizione, entrambi esecutivi e definitivi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 13.146,98, oltre interessi e spese, nonché della successiva sentenza che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta dal Comune, dichiarato esecutivo il decreto e liquidato le spese del giudizio di opposizione. La sentenza civile, non appellata, era passata in giudicato. I titoli erano stati notificati al Comune il 27 settembre 2024, ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorso, notificato il 24 febbraio 2026, chiedeva anche il rimborso delle imposte di registro, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha provato l’adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché erano stati notificati i titoli esecutivi e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Comune di pagare le somme espressamente risultanti dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza civile: capitale, interessi secondo le decorrenze e i tassi indicati nei titoli, spese del procedimento monitorio, spese del giudizio di opposizione e imposte di registro relative ai due provvedimenti. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice ordinario, la propria cognizione è limitata alla mera esecuzione del comando giudiziale: non può interpretare o integrare il giudicato né colmare eventuali lacune, perché ciò implicherebbe un sindacato sul rapporto sottostante estraneo alla sua giurisdizione. Ha inoltre applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È stata disposta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esecuzione mediante nomina del Segretario Generale del Comune di Augusta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il decreto ingiuntivo già riconosceva interessi da ritardato pagamento al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, superiore al tasso legale; l’aggiunta di un’ulteriore somma sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di un credito, grava sul debitore la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, compreso l’avvenuto adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di fissare una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione; tale misura può essere negata quando il titolo già prevede interessi moratori elevati e l’ulteriore penalità risulterebbe manifestamente iniqua.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il decreto ingiuntivo richiamava gli interessi da ritardato pagamento previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la loro misura superiore agli interessi legali è stata ritenuta rilevante per escludere la penalità di mora aggiuntiva.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

    Il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare attuazione al comando giudiziale, senza interpretarlo o integrarlo e senza colmare eventuali lacune del titolo, poiché ciò comporterebbe un sindacato sul rapporto sostanziale estraneo alla sua giurisdizione.
  • Nelle controversie di ottemperanza relative al pagamento di crediti, il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento; spetta invece al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
  • Quando un titolo giudiziale quantifica le somme dovute, l’ottemperanza deve comprendere anche le spese di registrazione del titolo, in quanto oneri tributari posti ex lege a carico della parte soccombente e collegati alla definitività del provvedimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il titolo da eseguire già riconosce interessi moratori di misura superiore a quella legale e l’aggiunta di un’ulteriore somma risulterebbe manifestamente iniqua.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di ottemperanza, il giudice può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento dell’amministrazione e un ulteriore termine per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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