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Sentenza

Sentenza n. 2626/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 699 del 2025.

Giustizia amministrativa202601084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 699 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 699 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC in forma esecutiva al Ministero. Il titolo aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha domandato anche la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era irrevocabile, ritualmente notificata in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto la domanda di astreinte, liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti.

    La penalità di mora è applicabile nel giudizio di ottemperanza quando ne ricorrano i presupposti; nel caso concreto è stata liquidata in misura pari agli interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, dopo la notificazione in forma esecutiva del titolo alla pubblica amministrazione, consente di procedere per ottenere coattivamente l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla fruizione della Carta docente già riconosciuto dal titolo giudiziale posto in ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’irrevocabilità del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di ulteriore inadempimento all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, fissandone il termine di intervento e subordinandolo, nel caso concreto, alla richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere accolta la domanda di penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la misura e il periodo di applicazione vanno determinati in relazione alle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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