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direttiva

Direttiva 2022/1632

Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L1632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/1632 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare, con limiti più specifici, l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi per risonanza magnetica per immagini. La Commissione giustifica il rinnovo con l’assenza, per alcune applicazioni, di alternative tecnicamente affidabili e con il rischio di interruzioni nella fornitura di apparecchiature sanitarie. L’esenzione è tuttavia temporalmente delimitata e differenziata per tipologia di prodotto, con scadenza finale al 30 giugno 2027.

Rinnovo e limitazione temporale dell’esenzione RoHS per l’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini (RMI), mediante modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, in particolare ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo disciplinati dall’allegato IV. Il contenuto riguarda specificamente alcune applicazioni di piombo in dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini, distinguendo tra bobine non integrate e dispositivi con bobine integrate. Sono interessati gli Stati membri quanto al recepimento e gli operatori che immettono sul mercato tali prodotti; la direttiva non introduce un regime generale di restrizione, ma aggiorna un’esenzione tecnica già esistente e ne circoscrive la durata e l’ambito.

Esenzione RoHS per il piombo in determinati dispositivi RMI

La direttiva delegata (UE) 2022/1632 interviene sulla disciplina RoHS contenuta nella direttiva 2011/65/UE, adeguando al progresso scientifico e tecnico l’allegato IV relativo alle esenzioni per specifiche applicazioni in dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo. L’obiettivo è consentire, in via temporanea e circoscritta, l’uso di piombo in alcune soluzioni per la risonanza magnetica per immagini, evitando interruzioni nella disponibilità di apparecchiature sanitarie e tenendo conto delle difficoltà tecniche di sostituzione immediata.

Contesto e ratio dell’intervento

La Commissione richiama il quadro generale della direttiva 2011/65/UE, che vieta l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dell’allegato IV. Il piombo è una sostanza soggetta a restrizione; tuttavia, la valutazione tecnica e scientifica della domanda di rinnovo ha mostrato che, per alcuni dispositivi RMI, le alternative senza piombo non sono ancora pienamente disponibili o richiedono tempi ulteriori di sviluppo e approvazione. La Commissione evidenzia anche che un mancato rinnovo potrebbe causare sprechi prematuri di dispositivi e problemi di fornitura con impatto negativo sulle cure sanitarie.

Ambito dell’esenzione rinnovata

L’intervento riguarda la voce 27 dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, che viene integrata con due nuove lettere.

  • Per le bobine non integrate per RMI, l’esenzione continua a operare solo per i modelli per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022.
  • Per i dispositivi per RMI con bobine integrate utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per RMI, l’esenzione si applica ai modelli con dichiarazione di conformità rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.

La direttiva non istituisce una nuova esenzione generale, ma rinnova e restringe quella esistente, distinguendo tra categorie di prodotti e fissando una progressiva uscita dall’uso del piombo dove tecnicamente più agevole.

Durata e scadenza

L’esenzione rinnovata ha durata massima fino al 30 giugno 2027. La scelta è motivata dalla necessità di lasciare tempo sufficiente allo sviluppo di alternative senza piombo, senza pregiudicare l’innovazione nel settore. La Commissione collega tale durata all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, che disciplina la durata delle esenzioni.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° marzo 2023;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Trattandosi di direttiva delegata, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i produttori e gli operatori del settore medicale e dei dispositivi RMI, l’atto conferma la possibilità di continuare a utilizzare piombo solo entro un perimetro tecnico e temporale ben definito. In pratica, la conformità dovrà essere verificata in relazione alla data della prima dichiarazione di conformità del modello e alla tipologia di bobina, con particolare attenzione alla scadenza del 30 giugno 2027 e alla progressiva disapplicazione dell’esenzione per i modelli più recenti.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, aggiornando l’esenzione RoHS per il piombo in specifiche applicazioni RMI.

Rinnovo dell’esenzione e motivazione tecnica

I considerando richiamano la domanda di rinnovo presentata il 12 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, nonché la consultazione degli interessi coinvolti ex articolo 5, paragrafo 7. La valutazione tecnica e scientifica ha rilevato che i dispositivi RMI di vecchia concezione dipendono ancora da componenti contenenti piombo, mentre le soluzioni senza piombo sono disponibili solo per alcune bobine non integrate; per i dispositivi con bobine integrate occorre più tempo per sviluppare alternative e completare le procedure di approvazione.

Nuova delimitazione dell’esenzione nell’allegato IV, voce 27

Nell’allegato IV, voce 27, sono aggiunte le lettere c) e d): c) bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022; d) dispositivi per RMI con bobine integrate utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per RMI, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.

Scadenza dell’esenzione

L’esenzione così riformulata scade il 30 giugno 2027, in coerenza con l’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, che consente un rinnovo per una durata massima di sette anni.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2023, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° marzo 2023. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti elettrici ed elettronicisostanze pericolosedispositivi medicisalute

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