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Direttiva 2022/642

Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2022/642 introduce deroghe mirate e in gran parte temporanee agli obblighi previsti dal diritto UE sui medicinali, per evitare carenze nei mercati tradizionalmente dipendenti da forniture provenienti dalla Gran Bretagna. Le misure riguardano soprattutto importazione, autorizzazione all’immissione in commercio, controlli di qualità, requisiti di stabilimento delle persone qualificate e farmacovigilanza. Il quadro è costruito per preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica, con poteri di monitoraggio della Commissione e possibilità di sospensione mediante atti delegati se l’equivalenza regolatoria del Regno Unito viene meno.

Deroghe temporanee ad alcuni obblighi farmaceutici per garantire l’approvvigionamento di medicinali in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta dopo la Brexit.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai medicinali per uso umano e ai medicinali in fase di sperimentazione disciplinati dalle direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE, con particolare riferimento ai flussi da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord verso l’Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, verso Cipro, Irlanda e Malta. Coinvolge autorità competenti, titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, titolari di autorizzazioni di fabbricazione, distributori all’ingrosso e persone qualificate. Le deroghe per Cipro, Irlanda e Malta sono espressamente temporanee; restano ferme le condizioni specifiche previste per l’Irlanda del Nord nell’ambito del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Direttiva (UE) 2022/642: deroghe farmaceutiche per l’Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta

La direttiva modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per fronteggiare gli effetti del recesso del Regno Unito sul circuito di approvvigionamento dei medicinali. Il legislatore UE prende atto della dipendenza storica di Cipro, Irlanda, Malta e Irlanda del Nord da forniture provenienti da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord e introduce deroghe mirate, in larga misura temporanee, per evitare interruzioni nella disponibilità dei medicinali.

Obiettivi e ratio della direttiva

La finalità principale è duplice: da un lato, prevenire carenze di medicinali nei mercati interessati; dall’altro, preservare un elevato livello di protezione della salute pubblica e l’efficacia del diritto UE in materia farmaceutica. Le deroghe sono costruite come eccezioni circoscritte, corredate da condizioni tecniche e da un meccanismo di monitoraggio e sospensione, per evitare che l’allentamento degli obblighi comprometta la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali.

Contesto giuridico: accordo di recesso e protocollo Irlanda/Irlanda del Nord

La direttiva si colloca nel quadro dell’accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che continua a imporre l’applicazione di specifiche norme UE in relazione all’Irlanda del Nord. Il testo evidenzia che i medicinali immessi in commercio in Irlanda del Nord devono essere conformi alle disposizioni UE richiamate dal protocollo, ma che l’assetto operativo risultava ancora non pienamente allineato alla nuova situazione, soprattutto per gli operatori e le catene di distribuzione che servono i mercati tradizionalmente dipendenti dalla Gran Bretagna.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La direttiva riguarda:

  • i medicinali per uso umano disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE;
  • i medicinali in fase di sperimentazione disciplinati dalla direttiva 2001/20/CE;
  • i medicinali interessati dalle procedure di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 726/2004;
  • gli operatori economici della filiera farmaceutica, inclusi titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, titolari di autorizzazione di fabbricazione, grossisti e persone qualificate;
  • le autorità competenti di Cipro, Irlanda, Malta e del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Sul piano territoriale, le deroghe sono orientate ai flussi da, o attraverso, parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord verso l’Irlanda del Nord e, per alcune misure, verso Cipro, Irlanda e Malta. Le deroghe per Cipro, Irlanda e Malta hanno natura temporanea e sono in più casi limitate al 31 dicembre 2024; in alcuni casi, gli effetti delle autorizzazioni possono protrarsi fino al 31 dicembre 2026.

Deroga per medicinali in fase di sperimentazione

Con la modifica dell’articolo 13 della direttiva 2001/20/CE, l’importazione di medicinali sperimentali da parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord non richiede, in deroga alla regola generale, l’autorizzazione di fabbricazione e importazione quando:

  • il medicinale è stato sottoposto a certificazione di rilascio dei lotti nell’Unione oppure in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord secondo le prescrizioni richiamate;
  • il medicinale è reso disponibile solo ai soggetti nello Stato membro di importazione o, se importato in Irlanda del Nord, solo ai soggetti in Irlanda del Nord.

Per Cipro, Irlanda e Malta la deroga opera fino al 31 dicembre 2024.

Autorizzazione temporanea di medicinali per l’Irlanda del Nord

Il nuovo articolo 5 bis della direttiva 2001/83/CE consente alle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord di autorizzare temporaneamente la fornitura ai pazienti dell’Irlanda del Nord di medicinali appartenenti alle categorie soggette al regolamento (CE) n. 726/2004, quando:

  • il medicinale è già autorizzato per altre parti del Regno Unito;
  • il medicinale è destinato esclusivamente ai pazienti o consumatori finali in Irlanda del Nord e non è messo a disposizione in alcuno Stato membro.

La durata massima dell’autorizzazione temporanea è di sei mesi. Essa cessa comunque di essere valida se l’autorizzazione centralizzata UE viene rilasciata o rifiutata.

Requisiti di stabilimento del richiedente e dell’AIC

La direttiva attenua il requisito secondo cui il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve essere stabilito nell’Unione o in Irlanda del Nord.

In particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 2, è integrato con una deroga che consente il rilascio dell’AIC per l’Irlanda del Nord a un richiedente stabilito in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord;
  • per Cipro, Irlanda e Malta, fino al 31 dicembre 2024, è possibile rilasciare AIC ai titolari stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord nell’ambito delle procedure di mutuo riconoscimento o decentrata;
  • le autorizzazioni rilasciate o prorogate da Cipro, Irlanda e Malta in base a tali deroghe cessano al più tardi il 31 dicembre 2026.

La norma consente quindi una continuità regolatoria per gli operatori che, pur non essendo più stabiliti nell’Unione, continuano a servire i mercati interessati.

Domande di autorizzazione e procedura per l’Irlanda del Nord

Con il nuovo articolo 18 bis, il regime delle domande MRP/DCP viene adattato per i casi in cui una domanda riguardi contemporaneamente uno o più Stati membri e l’Irlanda del Nord, oppure l’Irlanda del Nord per un medicinale già esaminato o autorizzato in uno Stato membro.

Se sono rispettate le condizioni previste:

  • la domanda relativa all’Irlanda del Nord non deve essere presentata secondo gli articoli 28-39;
  • l’autorizzazione deve comunque essere rilasciata nel rispetto del diritto UE e restare soggetta alla garanzia di conformità per tutta la durata di validità;
  • i medicinali autorizzati devono essere resi disponibili solo in Irlanda del Nord;
  • il titolare può ritirare una precedente domanda presentata in MRP/DCP e ripresentarla secondo la procedura nazionale per l’Irlanda del Nord.

Controlli di qualità, importazione e rilascio lotti

La direttiva interviene più volte sui controlli di qualità e sul rilascio dei lotti, per alleggerire gli oneri logistici senza ridurre gli standard sostanziali.

In sintesi:

  • per alcuni medicinali inseriti nell’elenco dell’articolo 127 quinquies, le autorità possono considerare giustificata l’esecuzione delle prove di controllo di qualità in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord senza valutazione caso per caso, se sono rispettate le condizioni su rilascio lotti, supervisione dell’impianto e dichiarazioni del titolare dell’autorizzazione di fabbricazione;
  • l’articolo 40, paragrafo 1 bis, consente ai grossisti di importare medicinali da parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord senza la pertinente autorizzazione di fabbricazione, purché siano rispettati i requisiti di qualità, di rilascio dei lotti, di autorizzazione all’immissione in commercio, di destinazione esclusiva al mercato di importazione e di caratteristiche di sicurezza;
  • il nuovo articolo 40, paragrafo 3 bis, esenta dai controlli all’importazione i lotti già sottoposti a controllo in uno Stato membro prima dell’esportazione verso il Regno Unito e successiva reimportazione, se accompagnati dalla documentazione richiesta.

Questi meccanismi sono importanti per la prassi degli operatori, perché consentono di evitare duplicazioni di verifiche pur mantenendo un livello di tutela equivalente.

Persona qualificata per fabbricazione e farmacovigilanza

Gli articoli 48 e 104 sono modificati per consentire che, quando l’autorizzazione di fabbricazione o l’AIC è rilasciata dall’autorità competente del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, la persona qualificata possa risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord.

La deroga non opera se il titolare dispone già, al 20 aprile 2022, di una persona qualificata che risiede e lavora nell’Unione. La misura serve a evitare strozzature operative nelle funzioni essenziali di controllo qualità e farmacovigilanza.

Regime speciale per Cipro e Malta

Il nuovo articolo 126 quater introduce un regime ad hoc per Cipro e Malta, fondato su motivi di salute pubblica. Fino al 31 dicembre 2024, tali Stati membri possono:

  • autorizzare l’immissione nel proprio mercato di medicinali autorizzati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord anche in assenza di un’AIC o di una domanda pendente;
  • mantenere in vigore o prorogare, fino al 31 dicembre 2024, autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 126 bis prima del 20 aprile 2022.

Le autorizzazioni così rilasciate, prorogate o mantenute in vigore cessano di produrre effetti al più tardi il 31 dicembre 2026. Le autorità di Cipro e Malta possono rilasciare tali autorizzazioni a titolari stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord e devono garantire la conformità alle prescrizioni della direttiva, potendo anche chiedere informazioni all’autorità competente del Regno Unito.

Monitoraggio della Commissione e clausola di sospensione

L’articolo 111 quater istituisce un vero e proprio meccanismo di salvaguardia. La Commissione deve monitorare costantemente gli sviluppi nel Regno Unito, in particolare con riguardo alle norme su:

  • autorizzazioni all’immissione in commercio;
  • obblighi dei titolari;
  • autorizzazioni di fabbricazione;
  • persone qualificate;
  • controlli di qualità;
  • rilascio dei lotti;
  • farmacovigilanza;
  • effettiva applicazione delle regole mediante ispezioni e controlli.

Se la Commissione ritiene che il livello di protezione della salute pubblica non sia più sostanzialmente equivalente a quello dell’Unione, oppure non disponga di informazioni sufficienti per valutarlo, deve notificare il Regno Unito e avviare consultazioni per sei mesi, prorogabili di tre mesi in casi giustificati. In mancanza di rimedio, può adottare un atto delegato che sospende una o più disposizioni derogatorie; se la situazione viene successivamente risolta, può adottare un ulteriore atto delegato per riattivare le disposizioni sospese.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione

L’articolo 127 quinquies impone un obbligo di pubblicità e aggiornamento degli elenchi dei medicinali interessati dalle deroghe. Entro il 20 maggio 2022, le autorità di Cipro, Irlanda, Malta e del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord devono:

  • predisporre un elenco dei medicinali per cui applicano o intendono applicare le deroghe;
  • notificarlo alla Commissione;
  • pubblicarlo sui rispettivi siti web.

L’elenco deve essere aggiornato e gestito indipendentemente almeno ogni sei mesi.

Recepimento, entrata in vigore ed efficacia temporale

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore e comunicarle alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1 gennaio 2022, con una chiara anticipazione dell’effetto rispetto alla pubblicazione, scelta funzionale alla continuità giuridica e alla tutela degli approvvigionamenti.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore farmaceutico, la direttiva richiede attenzione su alcuni punti chiave:

  • verifica della validità temporale delle autorizzazioni connesse a Cipro, Irlanda e Malta;
  • corretta qualificazione dei flussi logistici e documentali da/per il Regno Unito;
  • controlli su rilascio dei lotti, certificazioni e requisiti delle persone qualificate;
  • monitoraggio dell’elenco dei medicinali interessati e degli eventuali atti delegati di sospensione della Commissione;
  • coordinamento tra disciplina UE e requisiti locali, tenendo conto che le deroghe non eliminano gli obblighi sostanziali di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.

Disposizioni principali

Finalità e contesto Brexit/protocollo Irlanda del Nord

La direttiva interviene per adattare il quadro farmaceutico al recesso del Regno Unito e all’applicazione del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord. Mira a evitare carenze di medicinali a Cipro, in Irlanda, a Malta e in Irlanda del Nord, assicurando continuità di accesso alle cure e un livello elevato di protezione della salute pubblica.

Deroga per medicinali in fase di sperimentazione

All’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE si introduce una deroga che consente, fino al 31 dicembre 2024 per Cipro, Irlanda e Malta, e senza tale limite espresso per le autorità del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, l’importazione di medicinali sperimentali da parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord senza autorizzazione di fabbricazione e importazione, se il lotto è stato certificato nell’Unione o in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord secondo i requisiti previsti e se i medicinali sono destinati solo ai soggetti del mercato di importazione.

Fornitura temporanea di medicinali autorizzati solo nel Regno Unito per l’Irlanda del Nord

Con il nuovo articolo 5 bis della direttiva 2001/83/CE le autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord possono autorizzare temporaneamente la fornitura ai pazienti nell’Irlanda del Nord di medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 già autorizzati per altre parti del Regno Unito. L’autorizzazione vale al massimo sei mesi e cessa se viene rilasciata o rifiutata l’autorizzazione centralizzata UE.

Deroga ai requisiti di stabilimento per il richiedente dell’AIC

All’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE si prevedono deroghe che consentono il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio a richiedenti stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord, sia per l’Irlanda del Nord sia, fino al 31 dicembre 2024, per Cipro, Irlanda e Malta. Le autorizzazioni già rilasciate prima del 20 aprile 2022 possono essere prorogate, ma quelle rilasciate o prorogate da Cipro, Irlanda e Malta cessano di valere al più tardi il 31 dicembre 2026.

Domande MRP/DCP e procedura nazionale per l’Irlanda del Nord

Con il nuovo articolo 18 bis si consente, in presenza di determinate condizioni, che le domande di autorizzazione concernenti l’Irlanda del Nord non seguano gli articoli 28-39 della direttiva 2001/83/CE. L’autorizzazione per l’Irlanda del Nord deve comunque essere rilasciata nel rispetto del diritto UE e i medicinali devono essere disponibili solo in Irlanda del Nord. È inoltre prevista la possibilità di ritirare una domanda MRP/DCP già presentata e ripresentarla secondo la procedura nazionale per l’Irlanda del Nord.

Controlli di qualità fuori dall’Unione

All’articolo 20 della direttiva 2001/83/CE si stabilisce che, per alcuni medicinali inclusi nell’elenco dell’articolo 127 quinquies, le autorità competenti possono considerare giustificato l’effettuarsi delle prove di controllo di qualità in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord senza valutazione caso per caso, purché siano rispettate condizioni su rilascio dei lotti, supervisione dell’impianto e dichiarazione del titolare dell’autorizzazione di fabbricazione.

Importazione da parte di grossisti senza autorizzazione di fabbricazione

Con l’articolo 40, paragrafo 1 bis, della direttiva 2001/83/CE si autorizza, fino al 31 dicembre 2024 per Cipro, Irlanda e Malta, l’importazione di medicinali da parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord da parte di titolari di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso privi della pertinente autorizzazione di fabbricazione, a condizione che siano rispettati requisiti di qualità, rilascio dei lotti, autorizzazione all’immissione in commercio, destinazione esclusiva al mercato di importazione e caratteristiche di sicurezza. Il paragrafo 3 bis esonera inoltre i controlli all’importazione per medicinali già controllati in uno Stato membro prima dell’esportazione verso il Regno Unito e poi reimportati.

Persona qualificata per fabbricazione e farmacovigilanza

Gli articoli 48 e 104 della direttiva 2001/83/CE sono modificati per consentire, quando l’autorizzazione di fabbricazione o l’AIC è rilasciata dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, che la persona qualificata possa risiedere e svolgere la propria attività in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord, salvo che il titolare disponga già di una persona qualificata nell’Unione al 20 aprile 2022.

Regime specifico per Cipro e Malta

Il nuovo articolo 126 quater consente, fino al 31 dicembre 2024, a Cipro e Malta di autorizzare, per motivi di salute pubblica, l’immissione nel loro mercato di medicinali autorizzati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord, anche in assenza di un’AIC o di una domanda pendente. Le autorizzazioni rilasciate, prorogate o mantenute in vigore non sono valide oltre il 31 dicembre 2026 e le autorità devono garantire la conformità alla direttiva, previa notifica al titolare dell’AIC e con possibile richiesta di informazioni al Regno Unito.

Clausola di salvaguardia e monitoraggio della Commissione

Il nuovo articolo 111 quater attribuisce alla Commissione un monitoraggio continuo degli sviluppi nel Regno Unito in relazione alla sostanziale equivalenza del livello di tutela della salute pubblica e all’effettiva applicazione delle norme farmaceutiche. Se l’equivalenza viene meno o non è valutabile, la Commissione avvia consultazioni con il Regno Unito; se il problema non è risolto entro sei mesi, prorogabili di tre, può adottare atti delegati che sospendono una o più deroghe, e successivamente ripristinarle se la situazione viene sanata.

Trasparenza: elenco dei medicinali interessati

L’articolo 127 quinquies impone alle autorità di Cipro, Irlanda, Malta e del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord di stabilire, notificare alla Commissione e pubblicare entro il 20 maggio 2022 un elenco dei medicinali per i quali applicano o intendono applicare le deroghe. L’elenco va aggiornato e gestito indipendentemente almeno ogni sei mesi.

Termine di recepimento ed efficacia retroattiva

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore della direttiva e applicarle dal 1 gennaio 2022. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi prevista una retroattività delle misure nazionali al 1 gennaio 2022 per garantire continuità giuridica.

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