Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2022/890

Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Normativa europea32022L0890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2022/890 proroga il periodo di applicazione di due strumenti temporanei di contrasto alle frodi IVA: il meccanismo facoltativo di inversione contabile per alcune operazioni a rischio e il meccanismo di reazione rapida (QRM). La proroga è giustificata dal fatto che il sistema definitivo dell’IVA è ancora in fase negoziale e che tali strumenti restano utili come misure mirate ed efficaci contro le frodi MTIC. La modifica interviene sulla direttiva 2006/112/CE estendendo entrambi i regimi fino al 31 dicembre 2026.

Proroga fino al 31 dicembre 2026 del meccanismo facoltativo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida in materia di IVA per determinate operazioni a rischio di frode.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina comune dell’IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE. Riguarda, in particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, per le quali gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il cessionario/prestatore soggetto passivo; inoltre riguarda la misura speciale del meccanismo di reazione rapida (QRM) contro frodi improvvise e massicce in materia di IVA. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito, salvo la limitazione temporale espressa dei due meccanismi.

Proroga dei meccanismi temporanei di contrasto alle frodi IVA

La direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio interviene sulla direttiva 2006/112/CE per prorogare due misure speciali di contrasto alle frodi IVA: il meccanismo facoltativo di inversione contabile per talune operazioni a rischio e il meccanismo di reazione rapida (QRM). La proroga risponde all’esigenza di non lasciare scoperti gli Stati membri mentre il sistema definitivo dell’IVA resta ancora in fase di negoziazione.

Ragioni dell’intervento

I considerando evidenziano che la frode IVA comporta rilevanti perdite di gettito e pregiudica il funzionamento del mercato interno. In particolare, il meccanismo di inversione contabile è descritto come strumento temporaneo efficace contro le frodi intracomunitarie di tipo MTIC, mentre il QRM è qualificato come misura utile e precauzionale contro frodi improvvise e massicce. Poiché le condizioni giuridiche e pratiche di applicazione non sono mutate e la direttiva 2006/112/CE non è stata modificata in modo strutturale sul punto, il legislatore UE ritiene ragionevole estendere la durata di tali meccanismi.

Modifica dell’articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE

L’articolo 1, punto 1, della direttiva modifica l’articolo 199 bis della direttiva IVA. La nuova formulazione del paragrafo 1 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei confronti del quale sono effettuate le operazioni indicate nella norma.

La disposizione conserva quindi il carattere facoltativo del meccanismo: non impone agli Stati membri di introdurre l’inversione contabile, ma consente loro di farlo entro il termine indicato e per le operazioni ricomprese nel perimetro dell’articolo 199 bis. La direttiva sopprime inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Proroga della misura speciale del meccanismo di reazione rapida

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 199 ter, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE, disponendo che la misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applichi fino al 31 dicembre 2026. Anche in questo caso si tratta di una proroga temporale di uno strumento eccezionale volto a consentire una risposta accelerata agli episodi di frode IVA che si manifestino in modo improvviso e massiccio.

Profili applicativi per gli Stati membri

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato, ossia la permanenza in vita, fino al 31 dicembre 2026, dei due regimi speciali previsti dalla direttiva 2006/112/CE. Resta però ferma la discrezionalità nazionale quanto all’eventuale utilizzo dell’inversione contabile, trattandosi di facoltà e non di obbligo generale. Il testo fornito non contiene un termine specifico di recepimento: la disciplina si limita a stabilire l’entrata in vigore e la proroga materiale delle norme modificate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Rilevanza operativa

Per i professionisti italiani, la modifica rileva soprattutto perché mantiene utilizzabili, sino al 31 dicembre 2026, strumenti di gestione del rischio IVA già noti nella prassi: l’inversione contabile facoltativa per operazioni sensibili e il QRM. La norma non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma prolunga la cornice normativa entro cui il legislatore nazionale può continuare ad applicare tali meccanismi.

Disposizioni principali

Proroga del meccanismo di inversione contabile (art. 199 bis direttiva 2006/112/CE)

L’articolo 1, punto 1, modifica l’articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sostituendo la frase introduttiva con una previsione che consente agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2026, di stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni elencate. Sono soppressi i paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Proroga della misura speciale di reazione rapida (QRM)

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 199 ter, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE prevedendo che la misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applichi fino al 31 dicembre 2026.

Finalità della proroga e ratio legis

I considerando chiariscono che la frode IVA provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul mercato interno. Poiché il sistema definitivo dell’IVA non è ancora stato adottato, la direttiva proroga strumenti ritenuti utili e temporanei per mantenere efficaci misure di contrasto alle frodi, in particolare alle frodi MTIC.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 2, la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàivalotta alle frodimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.