Direttiva 2022/905
Direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 della Commission del 9 giugno 2022 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allineare il diritto UE ai più recenti protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV in materia di esame delle varietà. L’intervento riguarda numerose specie di piante agricole e ortaggi, precisando quali debbano conformarsi ai protocolli UCVV e quali alle linee direttrici UPOV. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2022 e applicarle dal 1o gennaio 2023, con una disciplina transitoria per gli esami ufficiali già avviati. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, imponendo però il raggiungimento del risultato di conformità degli esami ai parametri aggiornati.
Modifica i protocolli tecnici e le linee direttrici applicabili all'esame ufficiale di alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi, aggiornando gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito delle procedure di esame ufficiale delle varietà da iscrivere nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole e degli ortaggi, nonché ai protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV richiamati dalle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Riguarda in particolare le specie elencate negli allegati aggiornati, con applicazione delle nuove norme dal 1o gennaio 2023; per gli esami ufficiali iniziati prima di tale data e non ancora conclusi si applicano invece le regole previgenti.
Aggiornamento dei protocolli per l’esame varietale di specie agricole e orticole
La direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 interviene sul sistema europeo di esame delle varietà di piante agricole e di ortaggi, aggiornando gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. L’obiettivo è allineare il diritto dell’Unione ai più recenti protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV, così da garantire che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali siano esaminate secondo criteri omogenei e aggiornati.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, che disciplinano rispettivamente il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e la commercializzazione delle sementi di ortaggi. I considerando chiariscono che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE mirano a garantire la conformità ai protocolli dell’UCVV per le specie comprese in tali protocolli e, per le specie non incluse, alle linee direttrici UPOV. Poiché l’UCVV ha adottato nuovi protocolli e aggiornato quelli esistenti per numerose specie, il diritto UE viene conseguentemente adeguato.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri e, sul piano sostanziale, le procedure di esame ufficiale delle varietà destinate all’iscrizione nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole e di ortaggi. L’aggiornamento tocca le specie elencate negli allegati sostituiti, distinguendo tra:
- specie che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV;
- specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV.
Tra le specie agricole e orticole interessate figurano, a titolo esemplificativo, dactilis, festuche, logli, mediche, trifogli, canapa, segale, triticale, colza, mais, patata, cipolla, porro, brassiche, cavolo verza, lattuga, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto.
Contenuto delle modifiche
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il nuovo elenco contenuto nella parte A dell’allegato della direttiva di esecuzione. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il nuovo elenco contenuto nella parte B dell’allegato.
Gli elenchi aggiornati indicano, per ciascuna specie:
- il nome scientifico;
- il nome comune;
- il protocollo UCVV applicabile oppure la linea direttrice UPOV applicabile.
In particolare, vengono recepiti protocolli recenti o revisionati per diverse specie, tra cui medica, trifoglio violetto, segale, canapa, lattuga, pomodoro, spinaci e altri ortaggi e foraggere.
Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2022. Le misure nazionali di attuazione devono essere:
- adottate e pubblicate entro tale data;
- comunicate immediatamente alla Commissione;
- applicate dal 1o gennaio 2023.
La direttiva richiede inoltre che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri, confermando la natura tipica della direttiva, che vincola quanto al risultato ma non alla forma di recepimento.
Misure transitorie
L’articolo 4 prevede una disciplina transitoria per gli esami ufficiali delle varietà già iniziati prima del 1o gennaio 2023 ma non ancora conclusi. In tali casi continuano ad applicarsi le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla direttiva di esecuzione. La soluzione evita interruzioni o perturbazioni per procedimenti tecnici già avviati.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari esclusivamente gli Stati membri.
Profili operativi di interesse per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero o varietale, il dato rilevante è che dal 1o gennaio 2023 gli esami ufficiali devono essere condotti secondo i protocolli UCVV e le linee direttrici UPOV aggiornati dagli allegati modificati. Occorre quindi verificare, per ciascuna specie e per ciascun procedimento, quale testo tecnico sia applicabile in base alla data di avvio dell’esame:
- se l’esame è iniziato prima del 1o gennaio 2023 e non è concluso, vale la disciplina previgente;
- se l’esame è avviato dal 1o gennaio 2023 in poi, si applicano i nuovi allegati.
La direttiva non introduce sanzioni autonome né regole fiscali o societarie, ma incide direttamente sulla base tecnica delle verifiche varietali e quindi sulla regolarità dell’iscrizione nei cataloghi nazionali e, indirettamente, sulla commercializzazione delle sementi e del materiale vegetale interessato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
Gli articoli 1 e 2 sostituiscono gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE con i testi contenuti nell’allegato della direttiva di esecuzione. L’aggiornamento recepisce i nuovi protocolli UCVV e le nuove/aggiornate linee direttrici UPOV per numerose specie agricole e orticole.
Specie soggette ai protocolli tecnici UCVV e alle linee direttrici UPOV
Gli allegati elencano le specie che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV e quelle che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV. Tra le specie interessate figurano, per le colture agricole, ad esempio Dactylis glomerata, festuche, logli, mediche, trifogli, canapa, segale, triticale, colza, mais, patata, e, per gli ortaggi, ad esempio cipolle, porri, brassiche, lattuga, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1o gennaio 2023. È richiesto un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Misure transitorie per gli esami in corso
Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati prima del 1o gennaio 2023 ma non ancora ultimati continua ad applicarsi la versione previgente delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. La misura evita perturbazioni procedurali per le pratiche già avviate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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