Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2022/993

Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la direttiva 2008/106/CE, allineando il diritto dell’Unione alla convenzione STCW e al relativo codice per i requisiti minimi di formazione della gente di mare. Impone agli Stati membri obblighi di risultato in materia di formazione, certificazione, convalida, riconoscimento reciproco dei titoli, controlli, qualità della formazione, prevenzione delle frodi e sanzioni. Prevede inoltre procedure centralizzate per il riconoscimento dei paesi terzi, regole sui periodi di riposo, sulla comunicazione a bordo e su talune categorie speciali di navi. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto nella forma organizzativa della formazione, nelle eventuali discipline più rigorose e in alcuni adattamenti per i viaggi costieri e i certificati alternativi.

Requisiti minimi di formazione, certificazione e riconoscimento della gente di mare per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento, in codificazione della direttiva 2008/106/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alla gente di mare impiegata a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusione di navi da guerra e ausiliarie, navi governative non commerciali, navi da pesca, unità da diporto non commerciali e imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. L’articolo 6 sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri opera per la gente di mare titolare di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità. La direttiva disciplina anche il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi, il controllo dello Stato di approdo e i requisiti specifici per talune tipologie di navi e di servizi.

Requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La direttiva costituisce una codificazione della direttiva 2008/106/CE e mira ad allineare il diritto dell’Unione alla convenzione STCW del 1978, come modificata, e al relativo codice STCW. La finalità sostanziale è mantenere un elevato livello di sicurezza marittima, prevenzione dell’inquinamento e qualità delle competenze professionali della gente di mare, garantendo al contempo la libera circolazione dei marittimi e il reciproco riconoscimento dei certificati all’interno dell’Unione.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alla gente di mare imbarcata su navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusione di navi da guerra e governative non commerciali, navi da pesca, unità da diporto non commerciali e imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. Alcune disposizioni, in particolare quelle sul reciproco riconoscimento, operano indipendentemente dalla nazionalità del marittimo, purché il certificato sia stato rilasciato da uno Stato membro.

Fonti internazionali e margini di discrezionalità nazionali

Il sistema normativo dell’Unione recepisce la convenzione STCW e integra le norme vincolanti contenute nella parte A del codice STCW. Gli Stati membri possono adottare criteri più rigorosi rispetto agli standard minimi internazionali e di direttiva, purché non compromettano il quadro armonizzato. Permangono margini nazionali soprattutto nella definizione dei viaggi costieri, nella scelta di modelli certificativi diversi da quelli standardizzati, nell’organizzazione della formazione e nell’autorizzazione di talune deroghe convenzionali in materia di riposo.

Formazione, certificazione e convalida

Gli Stati membri devono assicurare che la gente di mare riceva una formazione almeno conforme ai requisiti STCW e che i certificati di competenza, i certificati di addestramento e le convalide siano rilasciati solo a soggetti che possiedono i requisiti sostanziali e documentali richiesti. La direttiva disciplina dettagliatamente i presupposti di rilascio, la verifica dell’autenticità, la forma delle convalide, la loro durata, la numerazione univoca e l’obbligo di tenere a bordo i documenti in originale, in formato cartaceo o digitale. Gli Stati membri devono inoltre tenere registri completi dei certificati e delle convalide e mettere tali informazioni a disposizione per finalità di verifica e di controllo.

Reciproco riconoscimento nell’Unione

Ogni Stato membro deve accettare i certificati di addestramento e le prove documentali rilasciate da un altro Stato membro e riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o di addestramento rilasciati da altri Stati membri ai comandanti e ufficiali, nonché i certificati medici rilasciati sotto la loro autorità. Le autorità ospitanti devono decidere in un termine ragionevole e garantire un diritto di ricorso contro il rifiuto o il silenzio amministrativo. In attesa della convalida nazionale, può essere autorizzato un servizio provvisorio per un massimo di tre mesi.

Regole speciali per viaggi costieri, qualità, medica e aggiornamento

La direttiva contiene norme specifiche per i viaggi costieri, che non possono comportare requisiti più gravosi di quelli applicati ai marittimi nazionali o alle navi non costiere. Prevede altresì un sistema di qualità obbligatorio per tutte le attività di formazione, valutazione e certificazione, con valutazioni indipendenti almeno quinquennali. In materia medica, impone standard di idoneità fisica, visita da parte di medici riconosciuti e validità massima biennale dei certificati medici, ridotta a un anno per i minori. I certificati di competenza e di addestramento devono inoltre essere rinnovati periodicamente, di regola ogni cinque anni, con dimostrazione del mantenimento delle competenze e dell’idoneità fisica.

Responsabilità delle compagnie, comunicazione e periodi di riposo

Le compagnie sono rese responsabili dell’immissione in servizio di personale adeguatamente certificato, dell’adeguata composizione dell’equipaggio, della familiarizzazione dei nuovi assunti e della presenza di una comunicazione orale efficace a bordo. Sono previste regole specifiche per le navi passeggeri e per le navi petroliere, chimichiere, gasiere e ro-ro da passeggeri. Per prevenire l’affaticamento, la direttiva fissa un minimo di 10 ore di riposo ogni 24 ore e 77 ore ogni sette giorni, con disciplina dettagliata delle deroghe, delle registrazioni e del riposo compensativo; è anche fissato un limite alcolemico massimo per i marittimi impegnati in compiti di sicurezza.

Certificati di paesi terzi e controllo dello Stato di approdo

Il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi è centralizzato a livello di Unione: la Commissione valuta, con l’assistenza dell’EMSA e sulla base di informazioni dettagliate, se il paese terzo soddisfa la convenzione STCW e se ha adottato misure contro le frodi. Il riconoscimento avviene con atti di esecuzione entro 24 mesi dalla domanda, o entro 36 mesi se sono necessarie azioni correttive importanti. La Commissione mantiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti e ne riesamina periodicamente la conformità, almeno ogni dieci anni, con priorità ai casi problematici. Nei porti degli Stati membri le navi sono sottoposte a controllo dello Stato di approdo per verificare titoli, convalide, prove documentali e conformità del personale agli standard di sicurezza; il fermo è possibile solo per specifiche carenze che mettano in pericolo persone, cose o ambiente.

Attuazione, sanzioni, revisione finale

Gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione, con misure effettive, proporzionate e dissuasive, e comunicare alla Commissione il testo delle norme adottate. La Commissione è incaricata di controllare periodicamente l’adempimento degli Stati membri e di presentare, entro il 2 agosto 2024, una relazione di valutazione sul funzionamento del reciproco riconoscimento e sull’evoluzione dei certificati digitali. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica agli Stati membri destinatari; l’allegato V fornisce la tavola di concordanza con la direttiva abrogata.

Disposizioni principali

Codificazione e finalità

La direttiva è adottata in codificazione della direttiva 2008/106/CE, che viene abrogata con effetto generale salvo gli obblighi di recepimento residui indicati nell’allegato IV, parte B (articoli 34 e 35). L’obiettivo è mantenere ed elevare il livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento marino, armonizzando le norme dell’Unione con la convenzione STCW e il codice STCW.

Ambito soggettivo e oggettivo

Si applica alla gente di mare che presta servizio su navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusioni espresse per navi militari o governative non commerciali, navi da pesca, unità da diporto non commerciali e imbarcazioni di legno rudimentali (art. 1, par. 1). L’articolo 6 sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri si applica a tutta la gente di mare titolare di certificati emessi da uno Stato membro, a prescindere dalla nazionalità (art. 1, par. 2).

Definizioni essenziali

L’articolo 2 contiene le definizioni operative di comandante, ufficiale, ufficiali di coperta e di macchina, direttore di macchina, radiooperatore, marinaio, nave adibita alla navigazione marittima, nave battente bandiera di uno Stato membro, certificato di competenza, certificato di addestramento, prova documentale, Stato membro ospitante, paese terzo, codice STCW, codice ISPS, codice IGF, codice polare e acque polari, oltre alle definizioni tecniche relative a navi petroliera, chimichiera, gasiera, passeggeri, ro-ro, GMDSS e altre categorie rilevanti.

Obblighi generali di formazione e certificazione

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché la gente di mare riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW riportati nell’allegato I e sia titolare dei certificati o delle prove documentali previsti (art. 3, par. 1). Devono inoltre assicurare formazione e abilitazione per il personale da abilitare ai sensi della regola III/10.4 della SOLAS 74 (art. 3, par. 2).

Rilascio, convalida e forma dei certificati

I certificati di competenza e di addestramento possono essere rilasciati solo a candidati che possiedono i requisiti previsti; i certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro (art. 4, parr. 1-2). Il rilascio deve avvenire conformemente alla regola I/2, par. 3, STCW; i certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri previa verifica dell’autenticità e validità della documentazione (art. 4, parr. 3-4). Sono disciplinate le modalità di convalida, la loro numerazione, la durata massima e l’obbligo di tenere il certificato originale a bordo anche in formato digitale, con verifica di autenticità e validità (art. 4, parr. 6-11).

Requisiti per il rilascio e registri nazionali

Per ottenere i certificati i candidati devono provare identità, età minima, idoneità medica, servizio di navigazione/ formazione richiesti e livelli di competenza previsti (art. 4, par. 12). Gli Stati membri devono tenere registri di tutti i certificati, convalide e dispense rilasciati, scaduti, rinnovati, sospesi, annullati o smarriti, e comunicare le informazioni agli altri Stati membri, alle parti STCW e alle compagnie per la verifica dell’autenticità (art. 4, par. 13).

Digitalizzazione dei certificati

Se entrano in vigore modifiche STCW e del codice STCW sui certificati digitali per gente di mare, la Commissione può adottare atti delegati per allineare la direttiva e digitalizzare certificati e convalide (art. 4, par. 14).

Scambio di informazioni con la Commissione

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, ai fini statistici e di policy, le informazioni dell’allegato III sui certificati di competenza e sulle convalide di riconoscimento; su base volontaria possono comunicare anche dati sui certificati di addestramento (art. 5). I dati sono forniti in formato elettronico e, per i dati personali indicati, in forma anonima (art. 27).

Reciproco riconoscimento dei titoli UE

Ogni Stato membro deve accettare certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro per autorizzare il servizio a bordo delle proprie navi; deve inoltre riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o taluni certificati di addestramento rilasciati da altri Stati membri ai comandanti e ufficiali, nonché i certificati medici rilasciati sotto l’autorità di un altro Stato membro (art. 6, parr. 1-3). Le decisioni devono essere adottate entro un termine ragionevole e sono impugnabili secondo il diritto nazionale; è possibile un’autorizzazione temporanea non superiore a tre mesi in attesa della convalida (art. 6, parr. 4-6).

Formazione, viaggi costieri e deroghe

La formazione deve essere adeguata alle conoscenze teoriche e abilità pratiche dell’allegato I ed essere riconosciuta dall’autorità competente (art. 7). Per i viaggi costieri gli Stati membri non possono imporre requisiti più gravosi di quelli previsti per il proprio personale o per le navi non costiere; devono stipulare accordi quando includono aree al largo di altri Stati o parti STCW e notificare dettagliatamente alla Commissione le definizioni e prescrizioni adottate (art. 8).

Prevenzione frodi e sanzioni disciplinari

Gli Stati membri devono adottare misure efficaci contro frodi e prassi illegali relative a certificati e convalide e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 9). Devono designare autorità competenti, scambiare informazioni con altri Stati membri e paesi terzi e fornire conferma o rifiuto scritto dell’autenticità dei documenti su richiesta dello Stato membro ospitante (art. 9, parr. 2-3). L’articolo 10 impone anche indagini imparziali su incompetenza, omissioni e comportamenti che minacciano sicurezza o ambiente, con possibilità di revoca, sospensione o annullamento dei certificati, e sanzioni per compagnie, comandanti o persone che operano senza i titoli richiesti.

Sistema di qualità

Tutte le attività di formazione, valutazione, certificazione, convalida e rinnovo svolte da enti pubblici o privati sotto la loro autorità devono essere soggette a un sistema di qualità conforme alla sezione A-I/8 STCW, con obiettivi definiti, qualifiche adeguate di istruttori ed esaminatori, valutazioni indipendenti almeno ogni cinque anni e relazioni alla Commissione entro sei mesi dalla valutazione (art. 11).

Norme mediche

Ogni Stato membro deve adottare norme sull’idoneità fisica della gente di mare e sulle procedure di rilascio del certificato medico in conformità alla sezione A-I/9 STCW; i medici valutatori devono essere riconosciuti dallo Stato membro (art. 12). Il certificato medico richiede almeno sedici anni di età, identità comprovata e requisiti medici nazionali; la validità massima è di due anni, ridotta a un anno per i minori di diciotto anni (art. 12, parr. 4-5).

Rinnovo dei certificati

Comandanti, ufficiali e radiooperatori devono, a intervalli non superiori a cinque anni, soddisfare i requisiti di idoneità fisica e dimostrare la permanenza della competenza professionale; regole specifiche si applicano a navi cisterna, navi polari e navi soggette a requisiti speciali internazionali (art. 13, parr. 1-4). Gli Stati membri devono valutare i certificati emessi prima del 1° gennaio 2017 e del 1° gennaio 2012 per determinarne l’eventuale aggiornamento formativo (art. 13, parr. 5-6).

Uso di simulatori

Le prestazioni minime e le altre prescrizioni della sezione A-I/12 STCW devono essere osservate per tutta la formazione obbligatoria, per le valutazioni di competenza e per le dimostrazioni di idoneità effettuate tramite simulatori (art. 14).

Responsabilità delle compagnie e familiarizzazione

Gli Stati membri devono ritenere le compagnie responsabili dell’immissione in servizio della gente di mare e imporre che esse garantiscano: certificati adeguati, composizione dell’equipaggio conforme, conservazione dei dati di formazione e idoneità, familiarizzazione con nave e compiti, capacità di coordinamento in emergenza, corsi di aggiornamento e comunicazione orale efficace a bordo (art. 15, par. 1). La compagnia deve impartire istruzioni scritte al comandante per consentire ai nuovi assunti di familiarizzare con equipaggiamenti, procedure e informazioni essenziali in lingua comprensibile; specifici obblighi aggiuntivi valgono per le navi ro-ro da passeggeri (art. 15, parr. 3-4).

Idoneità al servizio, riposi e alcol

Per prevenire l’affaticamento gli Stati membri devono fissare periodi minimi di riposo per il personale di guardia e per chi svolge compiti di sicurezza, protezione e prevenzione dell’inquinamento: almeno 10 ore ogni 24 ore e 77 ore ogni 7 giorni, con limiti alla frammentazione del riposo (art. 16, parr. 1 e 4-5). Sono previste deroghe limitate per emergenze o situazioni eccezionali, con regole specifiche per turni, registrazioni, riposo compensativo e deroghe convenzionali autorizzate dal diritto nazionale nel rispetto del minimo di 70 ore settimanali e dei limiti quantitativi previsti (art. 16, parr. 6-13). È imposto anche un limite alcolemico non superiore allo 0,05 % o 0,25 mg/l di alcol nell’alito per i soggetti che svolgono compiti di sicurezza, protezione e tutela dell’ambiente (art. 16, par. 14).

Dispense straordinarie

In caso di eccezionale necessità le autorità competenti possono rilasciare una dispensa per un massimo di sei mesi a favore di un marittimo sufficientemente qualificato per un posto diverso da quello di radiooperatore; non possono essere concesse dispense per comandante o direttore di macchina salvo forza maggiore, e il posto deve essere rioccupato appena possibile da un titolare idoneo (art. 17).

Autorità competenti per formazione, esami, certificazione e dispense

Gli Stati membri devono designare le autorità/organismi che forniscono la formazione, organizzano o controllano le prove, rilasciano i certificati e concedono le dispense (art. 18, par. 1). Devono inoltre assicurare programmi scritti, personale docente e valutatore qualificato, e requisiti specifici per formazione in servizio e valutazione, anche con simulatori (art. 18, par. 2).

Comunicazione a bordo

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro devono essere dotate in ogni momento di mezzi per una comunicazione orale efficace in materia di sicurezza tra tutti i membri dell’equipaggio; sulle navi passeggeri deve essere fissata e registrata una lingua di lavoro, con traduzioni dei piani e degli elenchi quando necessario (art. 19, lett. a-b). Sulle navi passeggeri il personale di emergenza deve avere idonee capacità di comunicazione con i passeggeri; sulle petroliere, chimichiere e gasiere l’equipaggio deve poter comunicare in una o più lingue di lavoro comuni; gli Stati membri verificano il rispetto di tali obblighi nel controllo di approdo (art. 19, lett. c-f).

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi: procedura di base

I marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi possono essere autorizzati a prestare servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro solo se la Commissione ha adottato una decisione di riconoscimento del paese terzo secondo la procedura dell’articolo 20 (art. 20, par. 1). Lo Stato membro richiedente presenta una domanda con analisi preliminare e informazioni dell’allegato II; la Commissione esamina senza ritardo e, se avvia la valutazione, procede con EMSA e, se del caso, con gli Stati membri interessati (art. 20, par. 2).

Riconoscimento di paesi terzi e termini

Se la valutazione è positiva, la Commissione adotta un atto di esecuzione di riconoscimento entro 24 mesi dalla domanda; se sono necessarie importanti azioni correttive, il termine è di 36 mesi (art. 20, par. 3). Lo Stato membro può concedere un riconoscimento unilaterale provvisorio e deve comunicare il numero di convalide emesse. La Commissione mantiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti pubblicato nella GUUE, serie C (art. 20, parr. 3 e 6).

Cessazione, riesame e revoca del riconoscimento dei paesi terzi

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un paese terzo riconosciuto non rispetti più la STCW, ne informano l’altra parte e la Commissione avvia il riesame con il supporto dell’EMSA (art. 21, parr. 1-4). Il riconoscimento può essere revocato con atto di esecuzione; la revoca di un istituto di formazione può intervenire entro due mesi in presenza di indizi di non conformità (art. 21, parr. 5-6). La convalida già rilasciata resta valida ma non consente automaticamente qualifiche superiori, salvo esperienza supplementare; se per oltre otto anni non vi sono convalide emesse, il riconoscimento è riesaminato con preavviso minimo di sei mesi (art. 21, parr. 7-8).

Rivalutazione periodica dei paesi terzi

La Commissione, assistita da EMSA, rivaluta regolarmente e comunque almeno ogni dieci anni i paesi terzi riconosciuti, applicando criteri di priorità che includono i dati del controllo di approdo, il numero di convalide, istituti e programmi approvati, la data dell’ultima valutazione, le modifiche del sistema formativo e il numero di marittimi impiegati sulle navi UE (art. 22).

Controllo dello Stato di approdo e fermo

Le navi, salvo le esclusioni dell’articolo 1, sono soggette al controllo dello Stato di approdo nei porti di uno Stato membro per verificare il possesso di certificati, convalide, prove documentali o dispense valide e la conformità del numero e dei certificati della gente di mare alle norme di sicurezza dello Stato di bandiera (artt. 23-24). In presenza di fondati motivi, è prevista anche una valutazione delle competenze pratiche; le sole carenze che possono giustificare il fermo, se considerate pericolose per persone, cose o ambiente, sono quelle elencate all’articolo 25, tra cui assenza di certificati, violazione delle norme di sicurezza o di guardia, mancanza di personale abilitato, incompetenza professionale o insufficienza di riposo.

Controllo dell’adempimento e informazioni statistiche

La Commissione verifica regolarmente, almeno ogni cinque anni, l’adempimento delle norme minime da parte degli Stati membri, con l’assistenza di EMSA, ferma restando la possibilità di avviare procedure di infrazione (art. 26). Gli Stati membri trasmettono annualmente in formato elettronico le informazioni dell’allegato III, con anonimizzazione dei dati personali, e la Commissione adotta atti di esecuzione per i requisiti tecnici di gestione dei dati statistici (art. 27).

Relazione di valutazione della Commissione

Entro il 2 agosto 2024 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’attuazione del reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri, sugli sviluppi relativi ai certificati digitali e sulla possibile considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare (art. 28).

Deleghe alla Commissione e atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti delegati per aggiornare l’allegato I e le disposizioni correlate in caso di modifiche STCW/codice STCW, nonché per aggiornare l’allegato III sulle informazioni statistiche, nel rispetto delle garanzie sulla protezione dei dati (art. 29). La delega dura cinque anni dal 1° agosto 2019 ed è tacitamente prorogata, salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio; sono previste consultazione di esperti, revoca e controllo parlamentare e del Consiglio (art. 30). Gli atti di esecuzione sono adottati con la procedura d’esame e con il supporto del COSS (art. 31).

Sanzioni nazionali, comunicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni per violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 3, 4, 8, 10-16, 18-20, 23-25 e dell’allegato I, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 32). Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento (art. 33). La direttiva 2008/106/CE è abrogata, con salvezza dei termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato IV, parte B (art. 34).

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri (artt. 35-36).

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza marittimaformazione professionalericonoscimento delle qualificheprevenzione dell’inquinamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.