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Direttiva 2022/738

Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza l’apertura del mercato per l’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente nel trasporto di merci su strada, modificando la direttiva 2006/1/CE. Elimina o riduce varie restrizioni nazionali, consentendo alle imprese di utilizzare veicoli noleggiati anche in Stati membri diversi da quello di stabilimento, ma mantiene alcuni margini di limitazione per ragioni fiscali e organizzative. Introduce inoltre obblighi di registrazione nei registri elettronici nazionali, cooperazione amministrativa tra autorità e un futuro intervento della Commissione su requisiti tecnici dei dati e su una relazione di riesame.

Modifica della direttiva 2006/1/CE per ampliare e uniformare l’utilizzo transfrontaliero dei veicoli noleggiati senza conducente nel trasporto di merci su strada.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che utilizzano veicoli presi a noleggio senza conducente per il trasporto di merci su strada, sia per conto terzi sia per conto proprio, anche quando il veicolo è immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. Incide sugli Stati membri quanto alle condizioni di ammissibilità, ai limiti opzionali consentiti, alla registrazione dei veicoli nei registri elettronici nazionali, alla cooperazione amministrativa e all’accesso ai dati da parte delle autorità di controllo. Restano possibili, in modo circoscritto, restrizioni nazionali su durata, immatricolazione e numero dei veicoli noleggiati quando il veicolo è immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro e, per il trasporto per conto proprio, limitazioni legate alla fiscalità sui veicoli immatricolati fuori dallo Stato di stabilimento.

Direttiva (UE) 2022/738: utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

La direttiva interviene sulla direttiva 2006/1/CE per ampliare l’uso dei veicoli noleggiati nel trasporto merci su strada e rendere più omogenee le condizioni di accesso al mercato nell’Unione. Il legislatore europeo sottolinea che l’impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi, aumentare la flessibilità operativa e favorire veicoli mediamente più nuovi, quindi più sicuri e meno inquinanti.

Obiettivi e logica dell’intervento

L’obiettivo principale è consentire alle imprese di beneficiare più pienamente del noleggio di veicoli senza conducente, evitando che gli Stati membri pongano ostacoli eccessivi alla circolazione transfrontaliera di tali mezzi. La direttiva si muove nel quadro del mercato interno dei trasporti su strada e mira a garantire un equilibrio tra apertura del mercato, esigenze di controllo e prevenzione di distorsioni fiscali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le imprese stabilite in uno Stato membro che utilizzano veicoli noleggiati per il trasporto di merci su strada, anche quando il veicolo è immatricolato o messo in circolazione in un diverso Stato membro. Le nuove regole coprono sia il trasporto per conto terzi sia, in parte, il trasporto per conto proprio, con una disciplina più liberale per il primo e margini residui di limitazione per il secondo. Restano rilevanti i profili connessi all’immatricolazione, alla documentazione di bordo, ai registri elettronici, ai controlli su strada e alla cooperazione tra autorità competenti.

Modifiche al principio di ammissibilità del noleggio

L’articolo 2 della direttiva 2006/1/CE viene riscritto per affermare che ogni Stato membro deve consentire l’utilizzazione sul proprio territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite in un altro Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti. Tra questi, la direttiva richiede che il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, se del caso, utilizzato conformemente ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009.

Prova del rispetto delle condizioni

Il rispetto delle condizioni richieste deve poter essere dimostrato mediante documenti a bordo del veicolo, in formato cartaceo o elettronico. La direttiva attribuisce quindi pari rilevanza agli strumenti digitali, con un effetto pratico rilevante per la gestione documentale delle flotte e per i controlli.

Spazi di discrezionalità degli Stati membri

Pur rafforzando la libera utilizzazione dei veicoli noleggiati, la direttiva lascia agli Stati membri alcuni margini di intervento quando il veicolo è immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro. In particolare, lo Stato membro di stabilimento può:

  • limitare il periodo di utilizzazione nel proprio territorio, purché l’impresa possa usare il veicolo per almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile;
  • esigere l’immatricolazione nazionale dopo un periodo non inferiore a 30 giorni;
  • limitare il numero di veicoli noleggiati, ma garantendo comunque un minimo pari al 25 % del parco veicoli dell’impresa, con la soglia minima di un veicolo per le imprese con più di uno e meno di quattro veicoli;
  • limitare l’impiego dei veicoli noleggiati per il trasporto per conto proprio.

La direttiva consente inoltre di allineare la durata del contratto di noleggio ai limiti di utilizzazione o all’eventuale obbligo di immatricolazione nazionale.

Registri elettronici, controlli e cooperazione amministrativa

Un elemento centrale della riforma è l’inserimento nel registro elettronico nazionale del numero di immatricolazione dei veicoli noleggiati utilizzati per trasporto di merci per conto terzi. Le informazioni devono essere condivise tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), e ciascuno Stato membro deve designare un punto di contatto nazionale.

Le autorità competenti devono cooperare strettamente, prestarsi assistenza reciproca e scambiarsi le informazioni pertinenti gratuitamente. I dati forniti possono essere utilizzati solo per le finalità richieste e il loro trattamento deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che tali dati siano accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada.

Atti di esecuzione della Commissione

La direttiva attribuisce alla Commissione un ruolo attuativo rilevante. Entro 14 mesi dall’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce la formula comune per il calcolo della classificazione del rischio ai sensi della direttiva 2006/22/CE, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione sui requisiti minimi dei dati da inserire nei registri elettronici nazionali e sulle funzionalità necessarie per l’interconnessione e l’accesso delle autorità durante i controlli su strada. Tali atti saranno adottati secondo la procedura consultiva prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio e relazione della Commissione

Entro il 7 agosto 2027 la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sugli effetti della direttiva. La relazione dovrà soffermarsi in particolare su sicurezza stradale, ambiente, entrate fiscali e applicazione delle norme sul cabotaggio. Dovrà inoltre considerare l’uso di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento dell’impresa e valutare se siano necessarie misure supplementari.

Recepimento

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 agosto 2023. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli ordinamenti. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Principio generale di apertura del mercato

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE è sostituito in modo da imporre a ogni Stato membro di consentire l’utilizzazione sul proprio territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni previste. La regola si applica ai veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, se del caso, utilizzati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009.

Prova documentale, anche elettronica

L’articolo 2, paragrafo 2, è modificato per prevedere che il rispetto delle condizioni richieste possa essere comprovato mediante documenti in formato cartaceo o elettronico da tenere a bordo del veicolo. La direttiva valorizza quindi espressamente la documentazione digitale come mezzo di prova.

Facoltà degli Stati membri di limitare l’uso dei veicoli noleggiati immatricolati in un altro Stato membro

Il nuovo articolo 3 consente allo Stato membro di stabilimento dell’impresa di limitare, in caso di veicolo noleggiato immatricolato o messo in circolazione in un altro Stato membro, il periodo di utilizzazione nel proprio territorio, purché sia comunque autorizzato l’uso per almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile. In tale ipotesi lo Stato membro può imporre che il contratto di noleggio non superi il termine fissato. In alternativa o in aggiunta, può richiedere l’immatricolazione nazionale del veicolo dopo un periodo non inferiore a 30 giorni, potendo allora imporre che il contratto non ecceda il periodo precedente all’obbligo di registrazione.

Limite quantitativo ai veicoli noleggiati

Il nuovo articolo 3, paragrafo 2, lettera c), consente agli Stati membri di limitare il numero di veicoli noleggiati utilizzabili da un’impresa, a condizione che il numero minimo consentito sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, calcolato secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009. Per le imprese con più di uno e meno di quattro veicoli è comunque garantita l’utilizzazione di almeno un veicolo.

Limitazione per il trasporto per conto proprio

Il nuovo articolo 3, paragrafo 2, lettera d), conferma che gli Stati membri possono limitare l’utilizzazione di veicoli noleggiati per operazioni di trasporto per conto proprio. La direttiva mira però ad escludere restrizioni più ampie per i veicoli utilizzati per conto terzi, pur mantenendo questa possibilità per i soli casi transfrontalieri e per esigenze fiscali.

Registri elettronici nazionali, ERRU e cooperazione amministrativa

Il nuovo articolo 3 bis impone agli Stati membri di iscrivere nel registro elettronico nazionale, di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, il numero di immatricolazione di ciascun veicolo noleggiato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi. È previsto lo scambio delle informazioni tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, nonché la designazione di un punto di contatto nazionale. La cooperazione amministrativa deve essere gratuita e gli Stati membri devono assicurare che i dati siano usati solo per le finalità richieste e trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Accesso ai dati e requisiti minimi futuri stabiliti dalla Commissione

L’articolo 3 bis prevede che i dati relativi ai veicoli noleggiati siano accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada. Entro 14 mesi dall’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce la formula comune per il calcolo della classificazione del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che fissino i requisiti minimi dei dati da inserire nei registri elettronici nazionali e le funzionalità necessarie per l’interconnessione e l’accessibilità delle informazioni.

Relazione di riesame della Commissione

Il nuovo articolo 5 bis impone alla Commissione di presentare entro il 7 agosto 2027 una relazione sull’attuazione e sugli effetti della direttiva, con particolare attenzione a sicurezza stradale, ambiente, entrate fiscali e applicazione delle norme sul cabotaggio del regolamento (CE) n. 1072/2009. La relazione deve considerare anche l’utilizzazione di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento e valutare l’eventuale necessità di misure supplementari.

Comitato e procedura di esecuzione

Il nuovo articolo 5 ter prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi di rinvio all’articolo 5 ter, paragrafo 2, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 6 agosto 2023 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradaconcorrenzafiscalitàcooperazione amministrativaprotezione dei dati

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