Direttiva 2022/1631
Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2022/1631 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) aggiornando l’allegato IV con una nuova esenzione per l’uso del piombo nei cavi e nei fili superconduttori BSCCO e nelle relative connessioni elettriche. L’esenzione è giustificata dall’assenza, allo stato attuale, di alternative senza piombo con prestazioni equivalenti e dai benefici tecnici e funzionali per diagnostica medica, ricerca e innovazione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2023 e applicarla dal 1º marzo 2023; l’esenzione inserita scade il 30 giugno 2027.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per concedere un’esenzione all’uso del piombo nei cavi e fili superconduttori BSCCO e nelle relative connessioni elettriche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare alle applicazioni di dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo contemplate dall’allegato IV. L’intervento riguarda specificamente l’esenzione dall’obbligo di non contenere sostanze pericolose per il piombo impiegato nei cavi e fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e nelle connessioni elettriche correlate. Non disciplina altre categorie di AEE oltre quelle già previste dalla direttiva madre e non introduce un regime generale nuovo, ma modifica un’esenzione tecnica esistente.
Direttiva delegata (UE) 2022/1631: esenzione per il piombo nei superconduttori BSCCO
La direttiva delegata (UE) 2022/1631 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS). L’atto aggiorna l’allegato IV, che contiene le esenzioni per specifiche applicazioni, inserendo una nuova esenzione per il piombo impiegato nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e nelle connessioni elettriche con tali fili.
Contesto e finalità dell’intervento
La direttiva parte dal presupposto che la direttiva 2011/65/UE vieta l’immissione sul mercato di AEE contenenti le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate. Il piombo rientra tra le sostanze soggette a restrizione, ma la Commissione rileva che, per alcune applicazioni superconduttrici, l’uso del piombo continua a essere tecnicamente giustificato.
Esenzione introdotta nell’allegato IV
A seguito di una domanda presentata il 25 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha valutato l’opportunità di aggiungere un’esenzione per l’uso del piombo nei cavi e nei fili superconduttori BSCCO e nelle pertinenti connessioni elettriche. La valutazione ha incluso una consultazione dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, e uno studio di valutazione tecnica e scientifica.
La Commissione conclude che:
- le saldature contenenti piombo sono attualmente necessarie per connettere i cavi e i fili superconduttori ad altri componenti delle AEE;
- non esistono sul mercato alternative senza piombo che offrano affidabilità sufficiente per applicazioni che richiedono duttilità e bassa resistività elettrica a basse temperature;
- l’aggiunta di piombo al BSCCO apporta vantaggi tecnici e funzionali non ottenibili senza piombo, in particolare immagini a risoluzione più elevata per la diagnostica medica e per la ricerca e innovazione, oltre a un funzionamento più stabile delle applicazioni pertinenti;
- tali benefici consentono di produrre apparecchiature più efficienti e affidabili, con ricadute positive per l’assistenza sanitaria e l’innovazione;
- l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita da tale regolamento.
Durata dell’esenzione
L’allegato della direttiva aggiunge all’allegato IV della direttiva 2011/65/UE la voce 48, che recita: "Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili". La scadenza dell’esenzione è fissata al 30 giugno 2027.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
La direttiva è una direttiva delegata e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Ai sensi dell’articolo 2:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- devono informarne immediatamente la Commissione;
- le disposizioni nazionali si applicano dal 1º marzo 2023;
- gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri;
- gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari esclusivamente gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i professionisti che assistono imprese del settore AEE, la modifica non introduce un nuovo divieto, ma amplia temporaneamente il novero delle applicazioni consentite del piombo in una specifica tecnologia superconduttrice. La rilevanza pratica è soprattutto per dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo e, più in generale, per i prodotti rientranti nella disciplina RoHS che utilizzino componenti BSCCO. Tuttavia, la possibilità di avvalersi dell’esenzione resta limitata nel tempo fino al 30 giugno 2027, con necessità di monitorare eventuali future proroghe o rinnovi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE in conformità all’allegato della direttiva delegata. Nell’elenco delle esenzioni è aggiunta la voce 48 relativa al piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e al piombo nelle connessioni elettriche con tali fili.
Motivazione tecnica dell’esenzione
I considerando spiegano che il piombo è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che nel caso del BSCCO drogato con piombo l’aggiunta del piombo apporta vantaggi tecnici e funzionali non ottenibili altrimenti. È richiamata l’assenza, sul mercato, di alternative senza piombo in grado di garantire affidabilità sufficiente per applicazioni che richiedono duttilità e bassa resistività elettrica a basse temperature.
Durata dell’esenzione
La nuova esenzione introdotta nell’allegato IV ha una scadenza espressa fissata al 30 giugno 2027. La Commissione motiva la scelta di un periodo di validità lungo con l’assenza di effetti negativi prevedibili sull’innovazione e con i benefici per diagnostica medica, ricerca e sviluppo.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1º marzo 2023 e devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri decidono le modalità del riferimento. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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