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Sentenza

Sentenza n. 3350/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 14.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con il quale vengono assegnate 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 27 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia

Giustizia amministrativa202506186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 14 ottobre 2025, con assegnazione di 11 ore di sostegno su 27 ore settimanali di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il genitore del minore ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato predisposto per l'anno scolastico 2025-2026, contestando l'assegnazione di sole 11 ore di sostegno a fronte di 27 ore settimanali di frequenza. È stato chiesto l'annullamento del PEI e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto del minore, ritenuto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame del PEI, rilevando l'apparente inadeguatezza delle 11 ore rispetto alle esigenze didattiche indicate nello stesso documento, pur risultando allora una certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Successivamente, il minore è stato assegnato al sostegno per l'intero orario settimanale e, a seguito della visita del 16 gennaio 2026, è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta: al minore sono state assegnate le ore di sostegno richieste per l'intero orario di frequenza ed è intervenuta una nuova certificazione attestante la situazione di gravità. Il Collegio ha dato atto che la pretesa al riesame del PEI era fondata, come già rilevato nell'ordinanza cautelare, ma ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e del fatto che, al momento dell'assegnazione iniziale, il minore disponeva di una certificazione di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Ha comunque posto a carico dell'Amministrazione il rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La certificazione inizialmente posseduta attestava una condizione di handicap non grave; tale circostanza è stata considerata ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La successiva certificazione di handicap in situazione di gravità ha concorso, insieme all'assegnazione del sostegno per l'intero orario, a determinare la piena soddisfazione della pretesa.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda originaria.
  • In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, l'assegnazione successiva delle ore richieste per l'intero orario di frequenza può integrare piena soddisfazione della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La fondatezza della pretesa, già riconosciuta in sede cautelare con riguardo all'inadeguatezza dell'assegnazione rispetto alle esigenze didattiche risultanti dal PEI, può rilevare nella regolazione delle spese anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, nonostante la fondatezza della pretesa, quando la peculiarità della fattispecie giustifica tale soluzione; il rimborso del contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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