Cassazione Civile, Ordinanza n. 09326/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente/aspirante inserita nelle graduatorie di istituto del personale ATA aveva chiesto in via d'urgenza al tribunale ordinario il riconoscimento del servizio svolto presso centri di formazione professionale accreditati dalla Regione, ai fini dell'inserimento e del migliore posizionamento nelle graduatorie per il triennio 2021-2024. Il tribunale ordinario, adito ex art. 700 c.p.c., aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo la controversia riconducibile a una procedura di natura concorsuale, devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Successivamente, il TAR Sicilia, investito della causa, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione chiedendo alla Corte di cassazione di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la formazione delle graduatorie avvenisse sulla base di criteri automatici predeterminati, senza valutazioni comparative tra candidati, e quindi riguardasse posizioni soggettive di diritto al corretto collocamento in graduatoria. Le Sezioni Unite hanno però ritenuto inammissibile il regolamento perché il conflitto era solo "virtuale": la precedente declinatoria del giudice ordinario era stata resa in sede cautelare, mentre il giudizio davanti al TAR costituiva il primo giudizio di merito; in tale situazione il giudice amministrativo doveva statuire egli stesso sulla giurisdizione ex art. 37 c.p.c., non potendo investire direttamente la Cassazione con regolamento d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal TAR. Ha affermato che, quando il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario solo in sede cautelare, il giudice successivamente adito nel merito non può sollevare d'ufficio il regolamento ex art. 59 l. 69/2009, perché il provvedimento cautelare è strumentale al successivo giudizio di merito e non integra la sequenza processuale richiesta per il regolamento. Il giudice del merito deve invece pronunciarsi sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c.; solo eventualmente potrà poi esserci un nuovo vaglio nei modi di legge.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
il provvedimento cautelare emesso ai sensi di questa norma è strumentale rispetto al giudizio di merito e non basta, da solo, a fondare il regolamento di giurisdizione d'ufficio nel successivo processo.
art. 37 c.p.c.
il giudice adito per il merito, ove rilevi questioni di giurisdizione, deve statuire sulla stessa; non può la Corte essere investita direttamente se mancano i presupposti del regolamento.
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
il meccanismo della translatio iudicii e il regolamento d'ufficio presuppongono che altro giudice abbia già declinato la giurisdizione nel processo successivamente riassunto; non opera in presenza di una sola pronuncia cautelare.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal giudice ordinario come base della propria declinatoria, in quanto le controversie sulla formazione di graduatorie concorsuali sarebbero devolute al giudice amministrativo.
D.M. n. 50/2021
atto regolatore della procedura di formazione delle graduatorie di istituto, gestita secondo criteri tabellari e automatici.
Massime di principio
- Il regolamento di giurisdizione d'ufficio non è ammissibile quando la precedente decisione sulla giurisdizione sia stata resa solo in sede cautelare: in tal caso manca il presupposto del "successivo processo" richiesto dall'art. 59 l. 69/2009.
- Il giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., per la sua natura strumentale rispetto al merito, non equivale a una pronuncia idonea a innescare il regolamento di giurisdizione d'ufficio nel giudizio successivamente introdotto.
- Quando il giudice successivamente adito è il primo giudice di merito, egli deve decidere autonomamente sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c., non potendo limitarsi a rimettere la questione alle Sezioni Unite come se si trattasse di un conflitto già perfezionato.
- Le controversie sulle graduatorie scolastiche formate con criteri automatici e senza comparazione discrezionale tra candidati possono riguardare posizioni soggettive al corretto collocamento in graduatoria, ma tale profilo non incide sull'ammissibilità del regolamento se manca il necessario antecedente processuale.
- In tema di regolamento di giurisdizione, la giurisdizione può essere rimessa alle Sezioni Unite solo nei casi e nei tempi previsti dalla disciplina processuale, che richiede una reale sequenza tra giudizi e non una mera contrapposizione tra provvedimento cautelare e giudizio di merito.
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