Cassazione Penale, Sentenza n. 26171/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spina impugna la sentenza della Corte di cassazione del 28 aprile 2023 denunciando plurimi errori percettivi/omissivi ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Le censure riguardano: 1) omessa fissazione dell'udienza camerale dopo la richiesta di abbreviato condizionato e conseguente violazione del diritto di difesa; 2) mancata valutazione o ritenuta inammissibilità di punti processuali (nullità del decreto di giudizio immediato, omessa consegna di copia delle intercettazioni, violazioni riferite a ordinanze del Tribunale, richiesta di rinnovazione dibattimentale); 3) inutilizzabilità delle intercettazioni e mancata motivazione circa la indispensabilità della captazione; 4) insufficienza probatoria circa la presunta contiguità e cointeressenza con la famiglia Romeo e l'imputazione di concorso esterno, con conseguente richiesta di derubricazione, modifica dell'imputazione, corretta collocazione temporale delle condotte e riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa ha poi depositato memoria integrativa insistendo nelle doglianze.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. sia riferito a errori percettivi (svista o equivoco nella lettura di atti) e non alle valutazioni ermeneutiche o di merito prospettate dal ricorrente. La Corte ha esaminato i motivi e ha concluso: 1) il primo motivo è inammissibile per generica carenza di specificità e per mancata allegazione dei dati processuali necessari; 2) il secondo motivo è infondato rispetto alla utilizzabilità delle intercettazioni, richiamando la possibilità prevista dall'art. 266 c.p.p. di utilizzare captazioni anche per altri reati se sussiste una stretta connessione e rilevando l'assenza di una analitica indicazione delle conseguenze concrete delle captazioni sulla posizione dell'imputato; le censure sul contenuto delle conversazioni sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità; 3) il terzo motivo è infondato perché la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la sussistenza di un contributo non occasionale di Spina; 4) il quarto motivo relativo alle attenuanti generiche è infondato in considerazione dell'elevato disvalore e della reiterazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio introdotto per correggere errori di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano inciso decisivamente sul processo formativo della volontà; non è applicabile a valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
art. 266 cod. proc. pen.
«sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen.»
Le intercettazioni disposte per determinati reati possono essere utilizzate anche per procedere su reati diversi purché vi sia una connessione stretta (oggettiva/probatoria/finalistica) tra la notizia di reato originaria e i reati successivi; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio al caso concreto.
art. 270, comma primo, cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per stabilire quando un procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni; è il riferimento normativo per la valutazione della 'stretta connessione' tra reati.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori percettivi (svista/quivoco) nella lettura degli atti: non sostituisce il riesame delle valutazioni di merito o delle interpretazioni giuridiche.
- Le doglianze processuali devono essere formulate con specificità e corredate dagli elementi e dagli atti necessari: censure generiche o prive di rituale allegazione sono inammissibili.
- La contestazione della utilizzabilità delle intercettazioni richiede una indicazione analitica delle conseguenze concrete di ciascuna captazione sulla posizione dell'imputato e sul giudizio di responsabilità; non è sufficiente un'asserzione generale di inutilizzabilità.
- Per usare intercettazioni effettuate per un reato in procedimenti su reati diversi è necessario dimostrare la stretta connessione (oggettiva, probatoria o finalistico) tra la notizia di reato originaria e i reati perseguiti; in assenza di tale collegamento la prova può essere assoggettata a censura.
- Le questioni di fatto relative al contenuto delle intercettazioni o alla valutazione probatoria sono in linea di principio inammissibili in sede di legittimità e vanno sollevate e documentate nei gradi di merito.
- Se si deduce una nullità o omissione procedurale (es. udienza camerale mancata) occorre allegare e documentare puntualmente l'atto omesso e dimostrare come tale omissione abbia inciso sul diritto di difesa; altrimenti la censura sarà inammissibile.
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