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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) dell'ordinanza n. 5 del 19.11.2025 (registro generale n. 145/2025), notificata il 20.11.2025, con cui il Comune resistente ordinava alla sig.ra Derbini Caterina e al proprio nucleo familiare lo sgombero immediato, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, dell'immobile sito in Casandrino al prolungamento di via Cagliari snc, a seguito di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 3 del 16.2.2021; b) se e per quanto occorra, del verbale prot. n. 22703 del 19.11.2025, notificato il 20.11.2025, di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 3/2021, quale atto presupposto richiamato nel provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero immediato, con termine di trenta giorni, adottata per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero e il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, deducendo censure relative a carenze del procedimento che aveva condotto all'adozione del provvedimento di sgombero. Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili possibilità di accoglimento. In particolare, ha osservato che le censure relative alle carenze procedimentali non risultavano supportate dalla documentazione depositata in giudizio, che non evidenziava l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessiva vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato della cognizione sommaria, apprezzabili possibilità di accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, il ricorso non presenta apprezzabili possibilità di accoglimento.
  • Le censure relative a carenze procedimentali non giustificano la tutela cautelare se la documentazione versata in atti non evidenzia l'effettiva sussistenza dei vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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