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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 394/2024 del 16.08.2024, notificata in data 16.08.2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 787/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente Ana Paola Serna ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni scolastici 2019\2020, 2020/2021, 2022\2023 e 2023/2024, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della relativa prestazione e a corrispondere le spese di lite in favore del procuratore antistatario, anch’esso ricorrente, quantificate in € 49,00 per spese, € 1.200,00 per competenze, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che riconosceva il beneficio della carta del docente per più anni scolastici e disponeva il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che riconosceva il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con le modalità previste per i docenti di ruolo, e condannava il Ministero all'erogazione della prestazione e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario. Nonostante la notificazione della sentenza e la formazione del giudicato, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. È stato quindi proposto ricorso per ottemperanza e pagamento delle somme dovute. Il ricorso è stato ritenuto procedibile in quanto, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato alla docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'adempimento, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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