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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11927/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna inflitta con rito abbreviato per concorso nei reati previsti dagli artt. 110 e 611 c.p., per aver concorso nella coartazione di Mario Santangelo al fine di indurlo a rendere false dichiarazioni a favore del cliente dell'imputato (Michele Russo). Lapenna deduce principalmente: travisamento della prova e violazione del mandato di rinvio in ordine all'elemento soggettivo del concorso, sostenendo di non essere stato consapevole delle violenze commesse dai coimputati e di aver solo suggerito una ritrattazione; omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per episodicità e modestia del fatto e per la revoca della costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia adeguatamente colmato il vuoto motivazionale indicato e che non vi sia travisamento della prova: le lesioni al volto della vittima risultano provate da più testimonianze e dalle parole stesse dell'imputato; la presenza e la consapevolezza dell'imputato sono confermate da elementi fattuali (comportamento nella circostanza, suggerimento alla vittima di aspettare per non destare sospetti, tabulati telefonici che indicano un incontro programmato). Il rigetto ha incluso la dichiarazione di inammissibilità della tesi sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis, ritenuta non applicabile per la particolare gravità e la pervicacia della condotta. Condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso dell'imputato nella condotta illecito degli altri attori posti in essere per costringere la vittima alla ritrattazione

  • art. 611 cod. pen.

    Induzione a rendere false dichiarazioni; la sentenza conferma che l'imputato ha avuto un ruolo attivo nell'indurre la vittima alla ritrattazione, integrando il reato in concorso

  • art. 605 cod. pen.

    Reato originariamente contestato e poi assorbito/assolto per il ricorrente; la Cassazione ricostruisce comunque gli antecedenti fattuali per valutare la consapevolezza del ricorrente

  • art. 374-bis cod. pen.

    Ulteriore fattispecie originariamente contestata e non definitiva per il ricorrente; richiamata nel quadro fattuale complessivo

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura sul mancato rispetto del mandato di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia adempiuto al mandato esaminando l'elemento soggettivo alla luce degli elementi difensivi

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la causa inapplicabile in presenza di condotta grave e perseverante, escludendo la non punibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto: applicata dalla Corte dopo il rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento è necessario criticare in modo specifico e circostanziato la motivazione di merito: censure generiche non sono sufficienti.
  • La consapevolezza dell'elemento soggettivo nel concorso può essere desunta da elementi indiretti (comportamento dell'imputato, parole rivolte alla vittima, tabulati telefonici che dimostrano contatti o pianificazione), non solo da prove dirette di violenza personale.
  • Fotografie o accertamenti effettuati giorni dopo il fatto non rendono automaticamente inattendibili le lesioni; la valutazione complessiva delle testimonianze e delle circostanze può ritenere provata la loro esistenza anche se non perfettamente documentata nelle immagini tardive.
  • La mera affermazione di non aver usato violenza non esclude responsabilità quando l'imputato abbia partecipato consapevolmente a un'azione di coartazione attuata da altri e ne abbia tratto vantaggio chiedendo la ritrattazione.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) non si applica se la condotta presenta elementi di particolare gravità o pervicacia; la sua invocazione richiede un confronto diretto e motivato con la valutazione del giudice di merito.
  • Prove tecniche o perizie di parte devono essere contestate con argomentazioni tecniche precise; l'assenza di contestazione specifica agevola il consolidamento della decisione di merito.

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