Sentenza n. 6491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00933/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale all'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e contro le disposizioni del piano comunale delle antenne e del piano regolatore applicate al diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale il privato
La controversia
Un'impresa di telecomunicazioni aveva chiesto l'autorizzazione unica per installare una stazione radio base in area agricola. Il Comune aveva espresso dissenso nella conferenza di servizi e aveva successivamente negato l'autorizzazione, richiamando il piano comunale per la localizzazione delle antenne, il piano regolatore e il piano paesistico, nonché alcune carenze documentali, tra cui la mancata acquisizione di un parere della Soprintendenza archeologica. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo non adeguatamente motivata l'applicazione dei vincoli e illegittime sia la richiesta di un autonomo titolo edilizio sia richieste documentali ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa sulle telecomunicazioni. Il Comune ha appellato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che il TAR avesse omesso di esaminare la legittimità del divieto localizzativo previsto dal piano antenne, le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, l'esistenza di siti alternativi e l'applicabilità delle norme del piano regolatore e del piano paesistico. L'impresa ha proposto appello incidentale, lamentando l'omessa pronuncia sulle censure rivolte direttamente contro le disposizioni del piano antenne e del piano regolatore. Il Comune ha inoltre contestato l'esclusione dei divieti derivanti dal piano paesistico, la non necessità del parere archeologico e l'illegittimità delle richieste documentali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR aveva fondato la decisione su un difetto di motivazione relativo alla qualificazione dell'area e ai vincoli comunali, profili non contestati in quei termini dall'impresa, omettendo di pronunciarsi sulle effettive censure riguardanti la legittimità dei divieti localizzativi. Ha quindi riesaminato integralmente le questioni. Ha ritenuto illegittimo l'art. 6 delle norme tecniche del piano antenne, poiché escludeva l'installazione in ampie porzioni del territorio comunale, configurando un divieto generalizzato incompatibile con la compatibilità urbanistica generale delle infrastrutture di telecomunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Le peculiarità ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio possono giustificare divieti puntuali e criteri localizzativi specifici, ma non un'esclusione estesa e indifferenziata; né erano sufficienti il vincolo idrogeologico già autorizzato, l'assenza di un vincolo paesaggistico specifico, il riconoscimento del Comune quale borgo di pregio o la mera ipotesi di ritrovamenti archeologici. Il Comune non aveva inoltre provato l'equivalenza del sito alternativo, distante circa tre chilometri, pur trattandosi di elemento posto a fondamento del diniego. Quanto al piano regolatore, il diniego aveva applicato erroneamente alcune disposizioni senza considerare che l'art. 7.1, lett. m), consentiva l'installazione degli impianti; è stato quindi confermato l'annullamento del diniego, con diversa motivazione, senza annullare il piano regolatore. Il motivo relativo al piano paesistico è stato respinto: il Comune non aveva provato la pendenza superiore al 30 per cento richiesta per l'applicazione del divieto e non poteva integrare in giudizio la motivazione del provvedimento, che si era limitato a riprodurre parte della disposizione senza indicare la specifica ragione ostativa. È stata ritenuta illegittima anche la richiesta del parere della Soprintendenza archeologica, fondata su una mera ipotesi e costituente un onere documentale aggiuntivo non previsto; eventuali ritrovamenti durante i lavori avrebbero comunque attivato gli obblighi e le procedure di settore. Una diversa deduzione comunale sulle modifiche progettuali è stata dichiarata inammissibile per genericità. Il primo e il secondo motivo dell'appello comunale sono stati accolti solo quanto ai vizi della sentenza di primo grado, mentre l'appello incidentale dell'impresa è stato accolto. La sentenza è stata parzialmente riformata: è stato annullato l'art. 6 del piano antenne e confermato, con diversa motivazione, l'annullamento del diniego. Le spese del doppio grado sono state compensate; il Comune è stato condannato al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, l. 36/2001
La potestà regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile consente criteri localizzativi specifici, anche divieti riferiti a determinate aree o immobili, ma non divieti generalizzati estesi ad ampie porzioni del territorio.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il richiamo a precedenti giurisprudenziali nella motivazione deve avere una concreta portata argomentativa; un riferimento generico e privo di effettiva utilizzazione non equivale a motivazione per relationem.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui motivi effettivamente proposti, rispettando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato è posto a carico del Comune soccombente, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- L'assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta, in via generale, la loro compatibilità con ogni destinazione urbanistica; il Comune non può introdurre divieti generalizzati di installazione riferiti ad aree urbanistiche predefinite, indipendentemente dalla concreta ubicazione e dalle specifiche caratteristiche dei luoghi.
- La potestà comunale di regolazione della localizzazione degli impianti di telefonia mobile consente criteri differenziati e divieti puntuali riferiti a specifiche aree o immobili meritevoli di tutela, ma non l'esclusione dell'installazione in ampie porzioni del territorio comunale mediante categorie territoriali generali e indifferenziate.
- Le peculiarità ambientali, paesaggistiche o storico-archeologiche di un territorio possono giustificare limitazioni localizzative specifiche, ma tali limitazioni devono fondarsi su concrete esigenze di governo del territorio e non possono sostituire le valutazioni spettanti alle amministrazioni competenti per l'imposizione di vincoli paesaggistici o archeologici.
- Quando l'amministrazione fonda il diniego sulla disponibilità di un sito alternativo equivalente, grava su di essa l'onere di provare, con elementi tecnici concreti, l'effettiva equivalenza del sito quanto alla copertura e alla funzionalità del servizio.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un diniego mediante l'allegazione di presupposti di fatto o ragioni ostative non individuati nel provvedimento; inoltre, non può imporre oneri documentali ulteriori fondati su una mera ipotesi di interesse archeologico, quando l'ordinamento prevede specifiche procedure da attivare in caso di ritrovamento durante l'esecuzione dei lavori.
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