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Direttiva 2025/2482

Direttiva (UE) 2025/2482 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Normativa europea32025L2482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il quadro UE dei servizi d’informazione fluviale per renderlo più armonizzato, interoperabile e integrato con gli altri modi di trasporto. Sposta il baricentro applicativo sulle vie navigabili interne e sui porti interni della TEN-T collegati transfrontalmente, rafforza gli obblighi di dati e introduce l’ambiente europeo dei RIS come piattaforma unica di scambio. Prevede inoltre regole su privacy, sicurezza delle informazioni, meccanismo di riscontro degli utenti, poteri delegati della Commissione e controllo sull’attuazione.

Modifica la direttiva 2005/44/CE sui servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) per rafforzarne interoperabilità, digitalizzazione, ambito TEN-T e scambio dati con altri modi di trasporto.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione e al funzionamento dei RIS sulle vie navigabili interne e nei porti interni degli Stati membri che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che sono direttamente collegati alle vie navigabili interne e ai porti interni di un altro Stato membro anch’essi inclusi nella TEN-T. Gli Stati membri possono estendere volontariamente i requisiti RIS alle restanti parti della propria rete interna non TEN-T. Rilevano anche i profili transfrontalieri, lo scambio di dati internazionali, il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e la gestione dei riscontri degli utenti. Sono esclusi, in sostanza, i tratti non TEN-T salvo estensione volontaria; la cooperazione con la Russia in materia RIS non è più prioritaria.

Direttiva (UE) 2025/2482 che modifica la direttiva 2005/44/CE sui servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS)

La direttiva aggiorna in profondità il quadro europeo dei RIS per allinearlo allo sviluppo della mobilità intelligente, alla digitalizzazione dei trasporti e all’obiettivo di una maggiore interoperabilità multimodale. Il legislatore UE evidenzia che l’esperienza applicativa della direttiva 2005/44/CE ha mostrato una disomogeneità di attuazione tra Stati membri e tempi troppo lunghi per l’introduzione e l’aggiornamento delle specifiche tecniche; per questo interviene rafforzando il ruolo della TEN-T, dell’ambiente europeo dei RIS e delle specifiche tecniche ES-RIS.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La direttiva mira a rendere i RIS un’infrastruttura digitale di base per il trasporto per vie navigabili interne, aumentando:

  • sicurezza e protezione della navigazione;
  • efficienza operativa;
  • sostenibilità ambientale;
  • interoperabilità con porti, sistemi logistici e altri modi di trasporto.

Nei considerando emerge anche la volontà di:

  • colmare le lacune di armonizzazione tra Stati membri;
  • supportare l’automazione e la connessione dei trasporti;
  • migliorare la disponibilità, il riutilizzo e l’interoperabilità dei dati;
  • applicare principi di interoperabilità coerenti con il quadro europeo di interoperabilità;
  • evitare riferimenti cooperativi con la Russia nel settore RIS, in ragione della guerra di aggressione contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

La direttiva, come modificata, si applica alle vie navigabili interne e ai porti interni degli Stati membri che:

  • fanno parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ai sensi del regolamento (UE) 2024/1679;
  • sono direttamente collegati alle vie navigabili interne e ai porti interni di un altro Stato membro anch’essi inclusi nella TEN-T.

Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di estendere volontariamente i requisiti RIS alle tratte non TEN-T della propria rete interna. La direttiva si proietta anche sui collegamenti transfrontalieri, sullo scambio internazionale di dati, sul funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e sulla gestione dei riscontri degli utenti.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 introduce o aggiorna definizioni essenziali per l’operatività del sistema, tra cui:

  • TEN-T, riferita alle vie navigabili interne indicate nelle mappe del regolamento (UE) 2024/1679;
  • ERDMS, archivio a punto di accesso unico sotto l’autorità della Commissione, contenente dati di riferimento ed elenchi di codici;
  • sistema della comunità portuale;
  • sistema per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne;
  • ambiente europeo dei RIS, quale piattaforma elettronica a punto di accesso unico basata sui RIS nazionali;
  • porto interno, limitato ai porti della rete centrale o globale TEN-T elencati/classificati nel regolamento TEN-T.

Obblighi degli Stati membri per l’istituzione dei RIS

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per introdurre i RIS nell’ambito di applicazione della direttiva. Il requisito è di risultato: i RIS devono essere sviluppati in modo efficiente, espandibile e interoperabile, così da dialogare con altre applicazioni RIS e con i sistemi informativi di altri modi di trasporto.

Gli Stati membri devono garantire, in particolare:

  • dati per la navigazione e la pianificazione del viaggio aggiornati e disponibili almeno in formato elettronico comune;
  • carte nautiche elettroniche adeguate per tutte le vie navigabili interne e i porti interni TEN-T;
  • segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi quando la normativa nazionale o internazionale imponga un sistema di segnalazione;
  • messa a disposizione transfrontaliera dei dati alle autorità degli Stati membri confinanti prima dell’arrivo della nave alla frontiera;
  • avvisi ai comandanti in formato normalizzato, codificato e scaricabile, compresi dati su livello dell’acqua, pescaggio massimo e gelo;
  • aggiornamento continuo dei dati di rete nell’ambiente europeo dei RIS;
  • accesso almeno alle informazioni sul traffico, se disponibili, tramite interfacce standardizzate verso gli ambienti elettronici di altri modi di trasporto;
  • interfacce standardizzate verso i sistemi delle comunità portuali, comprese le informazioni sulla disponibilità di posti di ormeggio e di infrastrutture per i combustibili alternativi;
  • interfacce standardizzate verso altri sistemi per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne.

Gli Stati membri devono inoltre istituire centri RIS in funzione delle esigenze regionali e cooperare per un ambiente europeo dei RIS comune, accessibile a tutti gli utenti, destinato a diventare la principale piattaforma di scambio informativo del settore. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS. La Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione per definire caratteristiche operative, ruoli e procedure del sistema.

Specifiche tecniche e standardizzazione

L’articolo 5 rinvia alle specifiche tecniche dell’allegato III, applicate secondo i principi dell’allegato II. Le aree coperte includono:

  • ECDIS interno;
  • sistema elettronico di segnalazione navale;
  • avvisi ai comandanti;
  • localizzazione e monitoraggio delle navi;
  • compatibilità delle apparecchiature RIS;
  • funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS;
  • interconnessione con l’ERDMS;
  • interfacce standardizzate con altre piattaforme di trasporto;
  • interfacce tra ambiente europeo dei RIS, sistemi portuali e sistemi intelligenti delle vie navigabili;
  • dati per navigazione e pianificazione del viaggio.

L’allegato III stabilisce che le specifiche tecniche applicabili sono quelle della norma europea ES-RIS adottata dal CESNI, con ciò favorendo un aggiornamento tecnico più dinamico e coerente con l’evoluzione del settore.

Posizionamento satellitare e dati di osservazione della Terra

L’articolo 6 non impone, ma raccomanda l’uso di sistemi satellitari per i RIS che richiedono posizionamento esatto, in particolare Galileo, compresi il servizio ad alta precisione e l’autenticazione dei messaggi di navigazione, nonché EGNOS. Per i servizi fondati su osservazione della Terra, raccomanda l’utilizzo di Copernicus.

Autorità competenti e cooperazione

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti per:

  • applicazioni RIS;
  • scambio internazionale di dati;
  • funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS;
  • gestione dei riscontri degli utenti RIS.

La notifica alla Commissione deve avvenire entro il 17 gennaio 2029. La direttiva valorizza la cooperazione tra autorità nazionali, soprattutto nei contesti transfrontalieri.

Meccanismo di riscontro degli utenti

Il nuovo articolo 8 bis introduce un meccanismo strutturato di feedback:

  • la procedura deve essere efficace, semplice e accessibile, preferibilmente sfruttando strutture esistenti;
  • la gestione deve evitare conflitti di interesse ed essere imparziale e trasparente;
  • i riscontri transitano tramite l’ambiente europeo dei RIS e sono trasmessi agli Stati membri interessati;
  • gli utenti e gli altri portatori di interessi devono sapere dove e come presentare un riscontro;
  • l’esito della gestione deve essere comunicato tramite l’ambiente europeo dei RIS;
  • annualmente l’ambiente europeo dei RIS comunica alla Commissione entità e modalità di gestione dei riscontri.

Privacy, sicurezza delle informazioni e dati personali

L’articolo 9 richiede agli Stati membri misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere informazioni e archivi RIS da accessi non autorizzati, modifiche o perdite e per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili, anche commerciali.

Il trattamento di dati personali è ammesso solo nella misura necessaria al funzionamento delle applicazioni RIS e al conseguimento di RIS armonizzati, interoperabili e accessibili, nonché di interfacce standardizzate con i servizi di gestione del traffico di altri modi di trasporto. Il testo rinvia espressamente al regolamento (UE) 2016/679.

Poteri delegati e comitatologia

L’articolo 10 attribuisce alla Commissione il potere di modificare:

  • l’allegato I, per aggiornare i requisiti minimi in materia di dati;
  • l’allegato III, in assenza di specifiche aggiornate o se le specifiche CESNI non risultano adeguate, anche alla luce di eventuali modifiche del processo decisionale del CESNI o di altri elementi che pregiudichino gli interessi dell’Unione.

L’articolo 10 bis disciplina la delega:

  • durata di cinque anni dal 1° gennaio 2026;
  • relazione della Commissione sulla delega almeno nove mesi prima della scadenza;
  • proroga tacita per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza;
  • obiezioni agli atti delegati entro due mesi dalla notifica, prorogabili di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

L’articolo 11 sostituisce il vecchio assetto di comitato, affidando il supporto alla Commissione al comitato per il trasporto per vie navigabili interne ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Si applica la procedura d’esame; in caso di mancato parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Controllo e monitoraggio

Il nuovo articolo 12 bis impone alla Commissione di monitorare l’istituzione dei RIS nell’Unione e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 3 gennaio 2034. La relazione deve valutare:

  • l’impatto della direttiva sul livello di integrazione del trasporto per vie navigabili interne con la catena logistica;
  • il potenziale dei nuovi strumenti digitali per aumentare l’efficienza dell’intera rete TEN-T di vie navigabili interne.

Allegati: dati minimi e principi tecnici

L’allegato I elenca i dati minimi da rendere disponibili, tra cui:

  • assi idroviari e lunghezza;
  • limitazioni per navi e convogli;
  • orari di servizio di chiuse e ponti;
  • tempi di attesa previsti;
  • ubicazione di porti e impianti di trasbordo;
  • dati di riferimento sul livello dell’acqua;
  • ubicazione e disponibilità di infrastrutture per combustibili alternativi, inclusa l’energia elettrica da terra.

L’allegato II struttura i principi tecnici per le specifiche RIS, disciplinando:

  • generali principi di architettura e sviluppo;
  • ECDIS interno;
  • segnalazione navale elettronica;
  • avvisi ai comandanti;
  • localizzazione e monitoraggio navi;
  • ambiente europeo dei RIS;
  • scambio dati con altri sistemi digitali;
  • dati per navigazione e pianificazione del viaggio.

Tra i punti più rilevanti figurano:

  • compatibilità con ECDIS marittimo;
  • standardizzazione dei messaggi e dei codici;
  • uso del numero europeo unico di identificazione delle navi;
  • interfaccia unica digitale per la navigazione interna;
  • principio “una tantum” per la segnalazione;
  • raccolta di dati d’uso anonimi e aggregati per monitorare l’attuazione;
  • garanzia di cibersicurezza.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri devono recepirla entro il 2 gennaio 2029. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Deve inoltre essere trasmesso alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Sono destinatari della direttiva gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/44/CE, come modificato.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Sostituisce l’articolo 1 della direttiva 2005/44/CE: i RIS armonizzati devono sostenere il trasporto per vie navigabili interne, accrescendone sicurezza, protezione, efficacia e sostenibilità, e facilitare l’interfacciamento con altri modi di trasporto. La direttiva istituisce anche un quadro di norme per esigenze, specifiche e condizioni tecniche necessarie a garantire RIS interoperabili e accessibili e la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto tramite interfacce standardizzate.

Ambito di applicazione TEN-T

L’articolo 2 è riscritto: la direttiva si applica alle vie navigabili interne e ai porti interni degli Stati membri che fanno parte della TEN-T e che sono direttamente collegati a vie navigabili interne e porti interni di un altro Stato membro anch’essi TEN-T. Resta possibile un’estensione volontaria alle altre tratte nazionali.

Definizioni chiave

L’articolo 3 integra nuove definizioni di TEN-T, ERDMS, sistema della comunità portuale, sistema per le infrastrutture intelligenti delle vie navigabili interne, ambiente europeo dei RIS e porto interno. Le definizioni sono funzionali alla digitalizzazione del settore e al collegamento con porti, infrastrutture e altri modi di trasporto.

Istituzione dei RIS e obblighi di risultato per gli Stati membri

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per introdurre i RIS nell’ambito di applicazione della direttiva. I RIS devono essere efficienti, espandibili e interoperabili; gli utenti devono ricevere dati di rete aggiornati in formato elettronico comune, carte nautiche elettroniche adeguate, segnalazioni elettroniche ove richieste, avvisi ai comandanti standardizzati e aggiornati, collegamenti con sistemi di traffico di altri modi di trasporto, interfacce standardizzate verso sistemi portuali e sistemi intelligenti delle vie navigabili. Gli Stati membri devono istituire centri RIS secondo le esigenze regionali e sviluppare congiuntamente un ambiente europeo dei RIS, designando una o più autorità competenti. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle caratteristiche operative, ruoli e procedure dell’ambiente europeo dei RIS. È richiamato il regime RAINWAT per l’uso dei sistemi automatici di identificazione (SAI).

Specifiche tecniche e standard europei

L’articolo 5 stabilisce che le specifiche tecniche dell’allegato III si applicano in coerenza con i principi dell’allegato II, coprendo ECDIS interno, segnalazione navale elettronica, avvisi ai comandanti, localizzazione e monitoraggio delle navi, compatibilità delle apparecchiature RIS, funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS, interconnessione con ERDMS, interfacce con altre piattaforme di trasporto, interfacce con sistemi portuali e sistemi intelligenti, e dati per navigazione e pianificazione del viaggio. L’allegato III rinvia all’edizione più recente della norma europea ES-RIS adottata dal CESNI.

Posizionamento satellitare

L’articolo 6 raccomanda, per i RIS che richiedono posizionamento esatto, l’uso di Galileo, compresi il servizio ad alta precisione e il servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione, nonché EGNOS. Per le applicazioni basate su dati di osservazione della Terra, raccomanda l’uso di Copernicus.

Autorità competenti e notifiche

L’articolo 8 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti per le applicazioni RIS, lo scambio di dati internazionale, il funzionamento dell’ambiente europeo dei RIS e la gestione dei riscontri. Tali autorità devono essere notificate alla Commissione entro il 17 gennaio 2029.

Meccanismo di riscontro degli utenti

Il nuovo articolo 8 bis richiede una procedura efficace, semplice e accessibile, preferibilmente basata su strutture esistenti, per i riscontri degli utenti RIS. La gestione deve essere imparziale, trasparente, priva di conflitti di interesse e rispettosa della libertà d’impresa. I riscontri transitano tramite l’ambiente europeo dei RIS; gli Stati membri devono informare gli utenti su come presentare i riscontri e la Commissione riceve una comunicazione annuale sull’entità dei riscontri e sulla loro gestione.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

L’articolo 9 impone misure tecniche e organizzative per proteggere informazioni e archivi RIS da accessi non autorizzati, modifiche o perdite e per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili. I dati personali possono essere trattati solo se necessario al funzionamento delle applicazioni RIS e per conseguire RIS armonizzati, interoperabili e accessibili e interfacce standardizzate con altri modi di trasporto.

Poteri delegati della Commissione

L’articolo 10 conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato I per aggiornare i requisiti minimi di dati e, in assenza di specifiche tecniche aggiornate o in caso di criticità relative al CESNI o agli interessi dell’Unione, di modificare l’allegato III per fornire specifiche tecniche adeguate. L’articolo 10 bis fissa la durata della delega in cinque anni dal 1° gennaio 2026, con rinnovo tacito per periodi uguali, e un termine di due mesi, prorogabile di due mesi, per obiezioni a ciascun atto delegato.

Procedura di comitato

L’articolo 11 affida l’assistenza alla Commissione al comitato per il trasporto per vie navigabili interne, come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Si applica la procedura d’esame; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Controllo dell’attuazione

Il nuovo articolo 12 bis impone alla Commissione di controllare l’istituzione dei RIS nell’Unione e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 3 gennaio 2034. La relazione deve includere l’impatto della direttiva sull’integrazione del trasporto per vie navigabili interne nella catena logistica e il potenziale dei nuovi strumenti digitali per aumentare l’efficienza dell’intera TEN-T fluviale.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 2 gennaio 2029 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, e devono essere comunicate alla Commissione insieme al testo delle principali disposizioni interne di recepimento.

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