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Direttiva 2025/2360

Direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, (direttiva sul monitoraggio del suolo)

Normativa europea32025L2360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’UE per misurare, valutare e migliorare la salute del suolo, nonché per prevenire e gestire il degrado del suolo e i siti contaminati. Pur fissando l’obiettivo politico di suoli sani entro il 2050, essa non impone agli Stati membri un obbligo di risultato assoluto su tale traguardo, ma obblighi procedurali, di monitoraggio, di pianificazione e di sostegno. Sono previsti termini di recepimento, scadenze operative ravvicinate, poteri delegati e di esecuzione della Commissione e un regime di trasparenza e accesso alla giustizia.

Istituzione di un quadro unionale per il monitoraggio della salute del suolo, la resilienza del suolo e la gestione dei siti contaminati, con l’obiettivo di conseguire suoli sani nell’Unione entro il 2050.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri. Disciplina il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo, la resilienza del suolo, il consumo di suolo (in particolare impermeabilizzazione e rimozione del suolo) e la gestione dei siti potenzialmente contaminati e contaminati. Prevede obblighi per gli Stati membri, le autorità competenti, la Commissione e l’AEA, con talune esclusioni e riserve per dati e informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, nonché adattamenti possibili per le regioni ultraperiferiche.

Direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo

La direttiva istituisce un quadro europeo armonizzato per il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento della salute del suolo, nonché per la gestione dei siti contaminati. Il testo si inserisce nel solco del Green Deal europeo e della strategia UE per il suolo per il 2030, con l’obiettivo politico di arrivare a suoli sani entro il 2050; tuttavia, il legislatore chiarisce espressamente che la direttiva non impone agli Stati membri un obbligo giuridico di conseguire tale risultato entro quella data, ma definisce un insieme di obblighi procedurali, organizzativi e di monitoraggio.

Finalità e architettura della disciplina

La direttiva mira a costruire un sistema comune per comprendere e misurare il degrado del suolo, ridurre la contaminazione, sostenere la resilienza dei suoli e migliorare la governance dei siti potenzialmente contaminati e contaminati. L’impianto è organizzato in sei grandi blocchi: disposizioni generali, monitoraggio e valutazione della salute del suolo, resilienza del suolo, gestione dei siti contaminati, finanziamento e informazione, nonché disciplina finale su delega, comitologia, accesso alla giustizia, riesame e recepimento.

Ambito di applicazione e definizioni chiave

L’ambito materiale è molto ampio: la direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri. Le definizioni dell’articolo 3 sono centrali per la corretta trasposizione nazionale, perché distinguono tra suolo, salute del suolo, resilienza del suolo, distretto del suolo, unità di suolo, descrittore del suolo, contaminazione del suolo, sito potenzialmente contaminato, sito contaminato, impermeabilizzazione del suolo, rimozione del suolo, deimpermeabilizzazione, analisi del suolo, bonifica del suolo e misure di riduzione del rischio.

Distretti del suolo, unità di suolo e autorità competenti

Gli Stati membri devono delimitare distretti del suolo che coprano integralmente il territorio nazionale e che siano affidati a una o più autorità competenti. Devono inoltre individuare unità di suolo, definite in base a criteri di omogeneità statistica e tenendo conto almeno di tipo di suolo, uso del suolo e perimetrazione amministrativa dei distretti, con possibilità di usare dati più aggiornati o più dettagliati e di integrare informazioni climatiche, ambientali o idrografiche. La designazione delle autorità competenti è un presupposto organizzativo essenziale e va comunicata alla Commissione.

Monitoraggio della salute del suolo e digitalizzazione dei dati

Il cuore operativo della direttiva è il quadro di monitoraggio del suolo. Gli Stati membri devono garantire un monitoraggio regolare, coerente e accurato dei descrittori del suolo e degli indicatori di impermeabilizzazione/rimozione del suolo, utilizzando le reti nazionali ed europee esistenti e, se del caso, dati LUCAS e servizi Copernicus. La Commissione e l’AEA devono istituire entro il 17 dicembre 2027 un portale digitale dei dati sulla salute del suolo, accessibile in formato georeferenziato almeno per i dati aggregati a livello di unità di suolo. È previsto che gli Stati membri possano verificare e correggere gli errori prima della pubblicazione, mentre l’accesso è escluso per dati la cui divulgazione comprometterebbe sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Descrittori del suolo, criteri di sanità e soglie operative

La direttiva distingue tra descrittori del suolo e criteri di sanità del suolo. I criteri comprendono valori obiettivo sostenibili non vincolanti e valori guida operativi fissati dagli Stati membri. Alcuni criteri sono stabiliti a livello di Unione nell’allegato I, altri devono essere definiti dagli Stati membri; in particolare, gli Stati membri devono fissare elenchi di contaminanti organici e di altri contaminanti del suolo, compresi pesticidi, metaboliti e PFAS. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, deve adottare entro il 17 giugno 2027 un elenco indicativo di contaminanti del suolo da monitorare e aggiornare tale elenco in funzione dei risultati e del progresso scientifico.

Campionamento, metodologie e qualità analitica

L’articolo 9 disciplina in modo dettagliato il campionamento e le metodologie. Gli Stati membri determinano numero e ubicazione dei punti di campionamento con metodologie armonizzate, possono chiedere sostegno alla Commissione e devono effettuare misurazioni del suolo nel rispetto di standard di qualità dei laboratori, tra cui EN ISO/IEC 17025 o standard equivalenti. Le prime misurazioni del suolo devono essere effettuate entro il 17 dicembre 2030, e le nuove misurazioni vanno ripetute ogni sei anni. Gli indicatori di impermeabilizzazione e rimozione del suolo devono essere aggiornati almeno ogni tre anni. È inoltre previsto un sistema di archiviazione dei campioni di suolo per almeno due cicli di monitoraggio e un potere delegato della Commissione per aggiornare le metodologie di riferimento dell’allegato II al progresso scientifico e tecnico.

Valutazione della salute del suolo e individuazione delle aree critiche

Gli Stati membri devono effettuare valutazioni della salute del suolo ogni sei anni, con prima valutazione entro il 17 dicembre 2031. Le valutazioni devono essere effettuate in tutti i distretti e unità di suolo e servono a individuare le aree in cui i criteri di sanità non sono soddisfatti e quelle con elevato potenziale di miglioramento tramite deimpermeabilizzazione o rigenerazione del suolo. I risultati devono informare i programmi, piani, obiettivi e misure elencati nell’allegato III e, su richiesta, devono essere comunicati ai proprietari e gestori dei terreni interessati.

Resilienza del suolo e sostegno ai proprietari/gestori

La direttiva non si limita al controllo del degrado, ma impone agli Stati membri di sostenere concretamente il miglioramento della salute e della resilienza del suolo. Ciò avviene tramite consulenza indipendente e scientificamente fondata, formazione, sensibilizzazione, promozione della ricerca e dell’innovazione, valutazione dei fabbisogni tecnici e finanziari e informazione sui finanziamenti disponibili. Il testo chiarisce che tali obblighi non introducono, di regola, nuovi oneri diretti a carico dei proprietari o gestori dei terreni, pur richiedendo sostegno e coordinamento pubblico, anche in relazione alle PMI.

Principi di mitigazione del consumo di suolo

In caso di nuova impermeabilizzazione o nuova rimozione del suolo, gli Stati membri devono rispettare principi di mitigazione fondati sulla gerarchia del consumo di suolo: evitare o ridurre al minimo la perdita di servizi ecosistemici, privilegiare aree già degradate o brownfields, limitare l’impatto sui suoli circostanti e ricercare una compensazione ragionevole, anche mediante deimpermeabilizzazione e ricostituzione di suoli già impermeabilizzati o rimossi. La direttiva precisa che tali disposizioni non incidono sulle competenze nazionali in materia di pianificazione territoriale e non introducono nuove procedure autorizzative.

Gestione dei siti contaminati: approccio graduale e basato sul rischio

Per i siti potenzialmente contaminati e per quelli contaminati, la direttiva impone un approccio graduale e basato sul rischio. Gli Stati membri devono definire tale approccio entro il 17 dicembre 2029, stabilendo una gerarchia di responsabilità e garantendo la partecipazione del pubblico interessato. L’individuazione dei siti potenzialmente contaminati deve essere sistematica e fondata su un elenco di attività potenzialmente contaminanti, eventi, incidenti, catastrofi o informazioni provenienti dal monitoraggio del suolo. I siti esistenti al 16 dicembre 2025 o prima devono essere identificati e iscritti nel registro entro il 17 dicembre 2035.

Analisi del suolo, valutazione del rischio e misure di riduzione del rischio

Gli Stati membri devono fissare termini, contenuti, forma e priorità delle analisi del suolo, nonché gli eventi che ne fanno scattare l’esecuzione. Per i siti contaminati va effettuata una valutazione del rischio in funzione del sito, salvo che i dati raccolti siano già sufficienti a concludere che non vi sia rischio inaccettabile o che sia necessaria la bonifica. In presenza di rischio inaccettabile, occorre adottare senza ritardo misure di riduzione del rischio, tenendo conto di costi, benefici, efficacia, durabilità e fattibilità tecnica a lungo termine. L’allegato IV contiene un elenco indicativo di tecniche di bonifica e di altre misure restrittive o gestionali.

Registro pubblico dei siti e trasparenza

Entro il 17 dicembre 2029 gli Stati membri devono istituire e mantenere un registro dei siti potenzialmente contaminati e contaminati. Il registro deve essere pubblico, gratuito, georeferenziato e contenere le informazioni dell’allegato VI, con possibili limitazioni solo per sicurezza pubblica o difesa nazionale. Il registro costituisce un elemento centrale di trasparenza e consente di seguire i progressi nell’individuazione, analisi e gestione dei siti.

Finanziamento, comunicazione e pubblicità dei dati

L’attuazione della direttiva è sostenuta da programmi finanziari dell’Unione e da altre fonti pubbliche e private. Gli Stati membri devono trasmettere ogni sei anni alla Commissione e all’AEA dati e informazioni sul monitoraggio, sulle valutazioni della salute del suolo, sulle tendenze e sul progresso nell’attuazione delle misure di resilienza e gestione dei siti contaminati; la prima relazione va presentata entro il 17 giugno 2032. Entro il 17 marzo 2029 gli Stati devono inoltre garantire l’accesso online agli elenchi aggiornati dei distretti del suolo, delle unità di suolo e delle autorità competenti. La pubblicazione e il riutilizzo dei dati devono rispettare la direttiva 2003/4/CE, la direttiva 2007/2/CE, la direttiva (UE) 2019/1024 e le norme sui dati e sulle statistiche europee.

Accesso alla giustizia e partecipazione del pubblico

L’articolo 23 recepisce in chiave ambientale e procedurale i principi di Aarhus: il pubblico interessato deve avere accesso a una procedura di ricorso contro la legittimità sostanziale o procedurale delle valutazioni della salute del suolo, delle misure adottate e delle omissioni delle autorità competenti. Le organizzazioni non governative ambientali sono espressamente considerate titolari di interesse sufficiente e, per quanto necessario, di diritti lesi; la procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa, con rimedi adeguati, inclusi provvedimenti ingiuntivi se del caso.

Poteri della Commissione, sostegno tecnico e riesame

La Commissione dispone di poteri delegati per aggiornare le metodologie e alcuni allegati tecnici, nonché di poteri di esecuzione per formati e modalità di condivisione dei dati. Deve inoltre fornire sostegno tecnico e documenti scientifici agli Stati membri con scadenze progressive tra il 17 marzo 2026 e il 17 dicembre 2029, e promuovere scambi di informazioni e migliori pratiche. Entro il 17 giugno 2033 la Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva e, se necessario, proporre modifiche, anche per rafforzare gli obblighi o adeguare le definizioni e i criteri al progresso scientifico e tecnico.

Recepimento ed effetti temporali

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 17 dicembre 2028 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate. La comunicazione dei valori obiettivo sostenibili e dei valori guida operativi deve essere accompagnata da una motivazione, elemento rilevante per la futura verifica della coerenza tra approccio nazionale e quadro armonizzato dell’Unione.

Disposizioni principali

Obiettivi e oggetto

L’articolo 1 stabilisce l’obiettivo di istituire un quadro solido e coerente di monitoraggio del suolo per tutti i suoli dell’Unione, al fine di ridurre la contaminazione a livelli non nocivi, migliorare costantemente la salute del suolo, mantenere i suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare il degrado del suolo. La direttiva disciplina tre blocchi tematici: monitoraggio e valutazione della salute del suolo, resilienza del suolo e gestione dei siti contaminati.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 2 estende l’applicazione a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri. L’articolo 3 definisce, tra l’altro, suolo, salute del suolo, resilienza del suolo, distretto del suolo, unità di suolo, descrittore del suolo, contaminazione del suolo, sito potenzialmente contaminato, sito contaminato, impermeabilizzazione del suolo, rimozione del suolo, deimpermeabilizzazione, rigenerazione del suolo, rischio, analisi del suolo, bonifica del suolo e misure di riduzione del rischio.

Distretti del suolo, unità di suolo e autorità competenti

Gli articoli 4 e 5 impongono agli Stati membri di delimitare uno o più distretti del suolo che coprano l’intero territorio e di stabilire unità di suolo ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, tenendo conto di tipo di suolo, uso del suolo e dati territoriali aggiuntivi pertinenti. Gli Stati membri devono inoltre designare autorità competenti responsabili dell’attuazione degli obblighi della direttiva al livello appropriato.

Quadro di monitoraggio e portale digitale

L’articolo 6 richiede un quadro di monitoraggio del suolo regolare, coerente e accurato, basato su descrittori del suolo, punti di campionamento, misurazioni, dati di telerilevamento e indicatori di impermeabilizzazione/rimozione del suolo. La Commissione e l’AEA devono istituire entro il 17 dicembre 2027 un portale digitale dei dati sulla salute del suolo, con accesso a dati georeferenziati aggregati; sono previsti anche meccanismi di verifica/correzione dei dati da parte degli Stati membri e limiti per sicurezza pubblica e difesa nazionale.

Descrittori del suolo, criteri di sanità e contaminanti

L’articolo 7 distingue descrittori del suolo di cui all’allegato I e due tipologie di criteri di sanità del suolo: valori obiettivo sostenibili non vincolanti e valori guida operativi fissati dagli Stati membri. Gli Stati devono inoltre stabilire elenchi di contaminanti organici e di altri contaminanti, compresi pesticidi, metaboliti e PFAS, e possono aggiungere descrittori/indicatori supplementari. L’articolo 8 impone alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di adottare entro il 17 giugno 2027 un elenco indicativo di contaminanti del suolo da monitorare e aggiornare alla luce dei risultati e del progresso scientifico.

Misurazioni, metodologie, campionamento e archiviazione

L’articolo 9 disciplina numero e ubicazione dei punti di campionamento, supporto della Commissione, frequenza delle misurazioni, metodologie di analisi, requisiti di qualità dei laboratori (EN ISO/IEC 17025 o equivalenti), prime misurazioni entro il 17 dicembre 2030 e nuove misurazioni ogni sei anni, con aggiornamento triennale degli indicatori di impermeabilizzazione/rimozione. È previsto un potere delegato della Commissione per aggiornare le metodologie di riferimento dell’allegato II. I campioni rappresentativi vanno conservati in archivi del suolo per almeno due cicli di monitoraggio.

Valutazione della salute del suolo

L’articolo 10 impone valutazioni della salute del suolo ogni sei anni, con prima valutazione entro il 17 dicembre 2031. Le valutazioni devono individuare le zone in cui i criteri di sanità non sono soddisfatti e le zone con elevato potenziale di miglioramento tramite deimpermeabilizzazione o rigenerazione del suolo; i risultati devono alimentare i programmi, piani, obiettivi e misure elencati nell’allegato III.

Sostegno alla resilienza del suolo e mitigazione del consumo di suolo

L’articolo 11 richiede agli Stati membri di incoraggiare e sostenere proprietari e gestori dei terreni con consulenza, formazione, sensibilizzazione, ricerca e innovazione, nonché informazione su finanziamenti e misure disponibili. L’articolo 12 impone principi di mitigazione per nuova impermeabilizzazione o rimozione del suolo, fondati su evitamento/minimizzazione della perdita di servizi ecosistemici e compensazione ragionevole, senza incidere sull’autonomia nazionale in materia di pianificazione territoriale.

Approccio graduale e basato sul rischio per i siti contaminati

Gli articoli 13-16 prevedono un approccio graduale e basato sul rischio per individuare i siti potenzialmente contaminati, analizzarli e gestire i siti contaminati. Gli Stati membri devono definire tale approccio entro il 17 dicembre 2029, adottare una gerarchia di responsabilità, garantire partecipazione del pubblico interessato e fissare metodologie nazionali per la valutazione del rischio in funzione del sito e per la determinazione del rischio inaccettabile.

Individuazione, analisi e gestione dei siti contaminati

L’articolo 14 impone l’individuazione sistematica dei siti potenzialmente contaminati e la loro iscrizione nel registro entro il 17 dicembre 2035 se esistenti al 16 dicembre 2025 o prima. L’articolo 15 disciplina contenuto, forma, priorità ed eventi che fanno scattare le analisi del suolo. L’articolo 16 richiede, per i siti contaminati, valutazione del rischio e adozione senza indebito ritardo delle misure di riduzione del rischio, incluse le tecniche di bonifica e altre misure dell’allegato IV.

Registro pubblico dei siti contaminati e trasparenza

L’articolo 17 impone entro il 17 dicembre 2029 l’istituzione e il mantenimento di un registro nazionale dei siti potenzialmente contaminati e contaminati, georeferenziato e accessibile al pubblico gratuitamente, salvo limiti per sicurezza pubblica o difesa nazionale. Il registro deve contenere le informazioni di cui all’allegato VI e può essere articolato anche su base subnazionale con punto di accesso nazionale coordinato.

Finanziamento, comunicazioni periodiche e informazione del pubblico

L’articolo 18 prevede il sostegno dell’attuazione tramite programmi finanziari dell’Unione. L’articolo 19 impone comunicazioni elettroniche alla Commissione e all’AEA ogni sei anni, con prima relazione entro il 17 giugno 2032, oltre all’accesso online entro il 17 marzo 2029 agli elenchi di distretti del suolo/unità di suolo e autorità competenti. L’articolo 20 disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio e delle valutazioni e l’accesso al portale digitale, con deroghe per dati riservati e rinvio alla direttiva 2003/4/CE.

Accesso alla giustizia

L’articolo 23 garantisce al pubblico interessato accesso a una procedura di ricorso contro la legittimità sostanziale o procedurale delle valutazioni della salute del suolo, delle misure adottate e delle omissioni delle autorità competenti, secondo criteri di interesse sufficiente o violazione di un diritto. Le ONG ambientali devono essere considerate portatrici di interesse sufficiente e titolari di diritti lesi ai fini della legittimazione.

Poteri della Commissione e riesame

Gli articoli 21 e 22 disciplinano atti delegati e di esecuzione, con delega a tempo indeterminato dal 16 dicembre 2025 per aggiornare metodologie e allegati IV e V e con comitologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 24 impone alla Commissione di fornire sostegno tecnico e documenti scientifici con scadenze progressive tra il 17 marzo 2026 e il 17 dicembre 2029. L’articolo 25 prevede una valutazione della direttiva entro il 17 giugno 2033 e, se del caso, una proposta legislativa.

Recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 26 fissa il termine di recepimento al 17 dicembre 2028 e richiede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali, incluse motivazioni sui valori obiettivo sostenibili e valori guida operativi. L’articolo 27 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 28 indica gli Stati membri come destinatari.

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