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Direttiva 2025/2449

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione, del 4 dicembre 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l’esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci

Normativa europea32025L2449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allineare il diritto dell’Unione ai protocolli tecnici più recenti dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV in materia di esame delle varietà. L’intervento riguarda numerose specie di piante agricole e ortaggi, tra cui navone, cavolo da foraggio, riso, vari gruppi di cavoli, pomodoro e spinaci. Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2026, con una disciplina transitoria per gli esami ufficiali già iniziati ma non conclusi prima di tale data.

Aggiornamento dei protocolli tecnici UCVV e delle linee direttrici UPOV per l’esame delle varietà di alcune specie di piante agricole e ortaggi ai fini dei cataloghi nazionali e del catalogo comune UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, agli organismi ufficiali incaricati degli esami delle varietà e, indirettamente, alle varietà di specie di piante agricole e di ortaggi che devono essere esaminate per l’iscrizione nei cataloghi nazionali e nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi. Riguarda in particolare le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, con aggiornamento dei protocolli UCVV e, per le specie non coperte da tali protocolli, delle linee direttrici UPOV. È esclusa una disciplina generale del mercato dei semi: l’atto interviene solo sulle modalità tecniche di esame delle varietà già previste dalle direttive quadro del 2002.

Aggiornamento dei protocolli tecnici per l’esame delle varietà di piante agricole e ortaggi

La direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per adeguare il diritto dell’Unione ai protocolli tecnici più recenti dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e alle linee direttrici dell’UPOV. L’obiettivo è mantenere allineate le modalità di esame delle varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali e, per effetto riflesso, nel catalogo comune UE.

Finalità dell’intervento

I considerando chiariscono che le direttive del 2003 perseguono già un duplice obiettivo: garantire che le varietà soggette a iscrizione nei cataloghi nazionali rispettino i protocolli UCVV e, per le specie non coperte da tali protocolli, le linee direttrici UPOV. Il nuovo atto recepisce gli aggiornamenti tecnici intervenuti, evitando disallineamenti tra diritto dell’Unione e standard tecnici internazionali/europei.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli esami ufficiali delle varietà di specie di piante agricole e di ortaggi effettuati dagli organismi competenti degli Stati membri. Le modifiche incidono sugli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che contengono gli elenchi delle specie soggette ai protocolli UCVV o alle linee direttrici UPOV. Tra le specie richiamate figurano, a titolo esemplificativo, navone, cavolo da foraggio, riso, gruppi di Brassica oleracea, pomodoro e spinaci.

Contenuto delle modifiche

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della nuova direttiva. L’articolo 2 sostituisce l’allegato I della direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B. In concreto, gli allegati aggiornano l’elenco delle specie e dei protocolli tecnici applicabili, indicando per ciascuna specie il relativo protocollo UCVV (o, in casi residuali, la linea direttrice UPOV).

I considerando segnalano inoltre una modifica puntuale: la linea direttrice UPOV relativa al ravizzone TG/185/3 è stata sostituita dal protocollo UCVV TP/185/1, già presente nell’allegato I della direttiva 2003/90/CE; per questo motivo la precedente voce UPOV deve essere eliminata dall’allegato II di tale direttiva.

Disciplina transitoria

Per evitare interruzioni o ritardi negli esami già avviati, l’articolo 3 stabilisce che gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non conclusi prima del 1° luglio 2026 restano disciplinati dalla versione previgente delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. La nuova disciplina si applica quindi ai nuovi esami e agli esami non ancora avviati a quella data.

Recepimento, applicazione ed effetti temporali

L’articolo 4 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2026. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° luglio 2026. La direttiva impone anche un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle misure di recepimento e delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore.

L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore sementiero e varietale, l’atto assume rilievo soprattutto per:

  • la verifica dei protocolli tecnici da applicare agli esami varietali;
  • la corretta gestione dei procedimenti di iscrizione nei cataloghi nazionali e nel catalogo comune;
  • il coordinamento tra disciplina europea, recepimento nazionale e date di applicazione;
  • la gestione degli esami in corso alla data del 1° luglio 2026, che restano soggetti alla normativa previgente.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della presente direttiva. L’articolo 2 sostituisce l’allegato I della direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B. L’effetto è l’aggiornamento dei protocolli tecnici UCVV e delle corrispondenti specie soggette alle linee direttrici UPOV.

Specie interessate e aggiornamenti di merito

Gli allegati elencano le specie che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV o, in via residuale, alle linee direttrici UPOV. Tra gli aggiornamenti citati nei considerando figurano navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci. È inoltre eliminata dall’allegato II della direttiva 2003/90/CE la linea direttrice UPOV sul ravizzone TG/185/3, poiché sostituita dal protocollo UCVV TP/185/1.

Disciplina transitoria

L’articolo 3 dispone che, per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1° luglio 2026, continuano ad applicarsi le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva. La finalità è evitare perturbazioni degli esami in corso.

Recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 30 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalidiritto fitosanitariomercato interno

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