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Direttiva 2025/2450

Direttiva (UE) 2025/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l’effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025L2450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla disciplina dei comitati aziendali europei per rendere più effettivi i diritti di informazione e consultazione transnazionale nei gruppi e nelle imprese di dimensioni comunitarie. Chiarisce nozioni chiave, amplia e precisa l’ambito delle questioni transnazionali, rafforza gli obblighi di cooperazione, motivazione e risposta della direzione, e introduce regole più stringenti su riservatezza, accesso alla giustizia, spese e sanzioni. Prevede inoltre obiettivi più ambiziosi in materia di equilibrio di genere, nuove disposizioni transitorie e l’abolizione di alcune esenzioni storiche.

Modifica la direttiva 2009/38/CE per rafforzare istituzione, funzionamento, tutela e azionabilità dei comitati aziendali europei e dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di dimensioni comunitarie e ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nonché alle delegazioni speciali di negoziazione, ai comitati aziendali europei, ai loro membri, ai rappresentanti dei lavoratori e agli eventuali esperti che li assistono. Riguarda le procedure di istituzione e rinegoziazione degli accordi sul comitato aziendale europeo e le procedure di informazione e consultazione transnazionale, inclusi i casi di imprese già dotate di accordi preesistenti o precedentemente esentate. Si applica nell’ambito dei rapporti transnazionali tra direzione centrale e rappresentanza dei lavoratori; alcune regole sono lasciate alla disciplina e alla prassi nazionali, in particolare per elezione/nomina dei rappresentanti, criteri oggettivi di riservatezza, modalità di accesso ai rimedi e misure sanzionatorie.

Direttiva (UE) 2025/2450: rafforzamento dei comitati aziendali europei e dell’informazione e consultazione transnazionale

La direttiva modifica in modo ampio la direttiva 2009/38/CE, con l’obiettivo di rendere più effettiva l’istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) e di migliorare l’applicazione concreta dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Il legislatore UE interviene alla luce delle criticità emerse dalla valutazione della direttiva del 2018: incertezza sul concetto di questioni transnazionali, efficacia della consultazione, accesso alla giustizia, sanzioni e chiarimento di alcuni concetti operativi.

Finalità e contesto sistematico

La direttiva si fonda sull’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sul principio n. 8 del pilastro europeo dei diritti sociali, che garantiscono ai lavoratori o ai loro rappresentanti il diritto a essere informati e consultati in tempo utile. In tale prospettiva, la direttiva 2009/38/CE viene rafforzata per assicurare una consultazione transnazionale autentica, tempestiva e significativa, senza compromettere la capacità decisionale delle imprese di dimensioni comunitarie.

Ambito di applicazione e nozione di questioni transnazionali

La disciplina continua a riguardare le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, le delegazioni speciali di negoziazione, i CAE, i rappresentanti dei lavoratori e gli eventuali esperti. L’intervento più rilevante riguarda la definizione di questioni transnazionali: la competenza del CAE e della procedura di informazione e consultazione è limitata alle questioni che, per il loro contenuto o per i loro effetti, possono ragionevolmente incidere sull’impresa o sul gruppo nel loro complesso oppure su almeno due imprese/stabilimenti situati in almeno due Stati membri diversi.

La nuova formulazione chiarisce che rientrano nel campo di applicazione anche le misure destinate a uno stabilimento o a un solo Stato membro, qualora i loro effetti si ripercuotano in un altro Stato membro. Il criterio non è quindi solo geografico, ma anche sostanziale, e richiede di valutare la portata potenziale degli effetti sulla forza lavoro e sul livello di direzione interessato.

Definizioni chiave e negoziazione dell’accordo

L’articolo 2 viene riscritto per definire in modo più preciso "informazione" e "consultazione": la prima è trasmissione di dati utile alla conoscenza e all’esame della questione; la seconda è dialogo e scambio di opinioni con la direzione centrale o con il livello di direzione più appropriato.

L’articolo 5 conferma che la direzione centrale avvia i negoziati per istituire un CAE o una procedura di informazione e consultazione, su iniziativa propria o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o loro rappresentanti appartenenti ad almeno due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri. È inoltre rafforzato il principio secondo cui la direzione centrale deve convocare un numero sufficiente di riunioni negoziali per consentire alle parti di raggiungere l’accordo.

Rappresentanza equilibrata di genere

Un elemento centrale della riforma è l’introduzione di obiettivi più stringenti in materia di equilibrio di genere. Per la delegazione speciale di negoziazione, per il CAE e, se del caso, per il comitato ristretto, donne e uomini devono costituire ciascuno almeno il 40% dei membri, compatibilmente con il diritto e la prassi nazionali in materia di elezione o nomina dei rappresentanti dei lavoratori.

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo non impedisce la costituzione dell’organo, ma richiede una motivazione scritta ai lavoratori. La direttiva lascia così margini di flessibilità, anche per rispettare le regole nazionali sulle procedure di designazione e i limiti dell’azione positiva, purché sia perseguito in modo concreto l’obiettivo di riequilibrio della rappresentanza.

Spese, esperti, formazione e risorse

La disciplina viene resa più netta anche sul piano economico. La direzione centrale sopporta le spese ragionevoli relative ai negoziati, comprese quelle per esperti anche giuridici, purché necessarie e previamente notificate. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel fissare norme di bilancio per il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del CAE.

Nel contenuto minimo dell’accordo ex articolo 6 vengono ora espressamente inclusi:

  • le risorse finanziarie e materiali;
  • la possibilità di avvalersi di esperti e di rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello UE;
  • la partecipazione alle riunioni di tali esperti, se prevista;
  • la formazione dei membri del CAE.

Per il funzionamento del CAE, l’allegato I rafforza inoltre il principio per cui le spese di organizzazione, interpretariato, alloggio e viaggio sono a carico della direzione centrale, salvo diverso accordo, e possono comprendere anche le spese ragionevoli per esperti giuridici.

Funzionamento del comitato aziendale europeo e qualità della consultazione

L’articolo 9 è riscritto per imporre uno standard più elevato di cooperazione. La direzione centrale e il CAE devono operare con spirito di cooperazione. L’informazione sulle questioni transnazionali deve essere fornita con tempi, modalità e contenuti adeguati a consentire ai rappresentanti dei lavoratori una valutazione approfondita e la preparazione della consultazione.

La consultazione deve svolgersi in modo da consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio parere entro un termine ragionevole, tenendo conto dell’urgenza della questione. Se il parere è espresso entro tale termine, la direzione centrale o il livello di direzione più appropriato deve fornire una risposta motivata per iscritto prima dell’adozione della decisione. Questo elemento mira a trasformare la consultazione in un vero dialogo preventivo, non in una mera informativa successiva.

L’allegato I precisa inoltre che il CAE ha diritto a riunirsi in presenza almeno due volte all’anno con la direzione centrale, mentre l’uso di strumenti digitali è ammesso in casi eccezionali, se opportuno e concordato, garantendo comunque un’informazione e una consultazione significative.

Riservatezza e mancata comunicazione di informazioni

La direttiva distingue chiaramente tra comunicazione riservata di informazioni e mancata comunicazione. L’articolo 8 consente la trasmissione in via riservata solo nel legittimo interesse dell’impresa, sulla base di criteri oggettivi fissati dagli Stati membri. La direzione centrale deve motivare la riservatezza al momento della comunicazione e, ove possibile, indicarne la durata.

L’obbligo di riservatezza continua anche dopo la cessazione del mandato dei destinatari fino a quando i motivi della riservatezza non siano divenuti obsoleti. L’articolo 8 bis ammette la mancata comunicazione solo in casi specifici e nei limiti stabiliti dal diritto nazionale, quando la divulgazione delle informazioni creerebbe notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa. La deroga può essere subordinata ad autorizzazione amministrativa o giudiziaria preventiva.

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori e formazione

L’articolo 10 rafforza la tutela dei membri della delegazione speciale, del CAE e dei rappresentanti dei lavoratori impiegati nella procedura di informazione e consultazione. Tali soggetti devono disporre dei mezzi necessari per esercitare i diritti della direttiva e per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori. Godono di protezione e garanzie equivalenti a quelle previste per i rappresentanti nazionali nello Stato in cui sono impiegati, inclusa la protezione contro ritorsioni e licenziamento.

È prevista anche la formazione senza perdita di retribuzione, qualora necessaria all’esercizio delle funzioni in un contesto internazionale, con costi ragionevoli e spese correlate a carico della direzione centrale se questa è stata informata in anticipo.

Accesso alla giustizia, rimedi e sanzioni

L’articolo 11 impone agli Stati membri di prevedere misure appropriate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento. Devono essere disponibili procedure tempestive ed efficaci per far valere diritti e obblighi, e le violazioni devono essere sanzionate in modo effettivo, dissuasivo e proporzionato.

Per gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, le sanzioni pecuniarie sono espressamente richieste. Nella loro determinazione devono essere considerati la gravità, la durata, le conseguenze della violazione e il carattere doloso o colposo; per le sanzioni pecuniarie, occorre inoltre tener conto del fatturato annuo dell’impresa o del gruppo, o garantire un effetto dissuasivo equivalente.

La direttiva rafforza anche l’accesso ai procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi per le delegazioni speciali di negoziazione, i CAE e i loro membri/rappresentanti. Le spese ragionevoli per la rappresentanza legale e per la partecipazione ai procedimenti devono essere sostenute dalla direzione centrale oppure compensate con misure equivalenti. Se il diritto nazionale prevede un passaggio obbligatorio di risoluzione alternativa delle controversie, esso non può pregiudicare il diritto di adire il giudice.

Rapporti con il diritto nazionale e clausole particolari

L’articolo 12 chiarisce che l’accordo sul CAE disciplina il coordinamento con gli organi nazionali di rappresentanza, lasciando salve le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione. È inoltre mantenuta, ma soltanto per gli ordinamenti che già la prevedevano alla data di adozione della direttiva, la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole specifiche per imprese con fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni.

Disposizioni transitorie e superamento delle esenzioni storiche

La direttiva elimina l’articolo 14 e introduce due articoli transitori. L’articolo 14 bis disciplina l’adeguamento degli accordi preesistenti: se, dopo il 1° gennaio 2028, un accordo concluso prima del 2 gennaio 2029 non recepisce le nuove prescrizioni dell’articolo 6, la direzione centrale deve avviare i negoziati su richiesta del CAE o di almeno 100 lavoratori/rappresentanti; in mancanza di accordo entro due anni, si applicano le prescrizioni accessorie dell’allegato I.

L’articolo 14 ter riguarda le imprese precedentemente esentate in base ad accordi antecedenti all’applicazione della direttiva 94/45/CE: per esse il periodo di applicazione delle prescrizioni accessorie è ridotto a due anni, senza che l’avvio dei negoziati incida sugli accordi esistenti.

Prescrizioni accessorie dell’allegato I

L’allegato I viene allineato all’impianto riformato. Il CAE, nei casi previsti, deve essere istituito per assicurare un’informazione e consultazione più intensa sull’evoluzione delle attività, sulla situazione occupazionale, sugli investimenti, sulla formazione, sulla gestione delle ristrutturazioni e sui processi legati alla transizione verde e digitale. Sono espressamente ricompresi anche trasferimenti di produzione, fusioni, riduzioni di dimensione, chiusure e licenziamenti collettivi.

Sono rafforzati:

  • il diritto del CAE a riunirsi almeno due volte l’anno con la direzione centrale;
  • la possibilità di ricorrere a mezzi digitali in casi eccezionali;
  • il diritto a un’informazione tempestiva in caso di circostanze eccezionali o decisioni urgenti;
  • il ricorso a esperti, anche sindacali;
  • la copertura delle spese di funzionamento;
  • il diritto a una risposta scritta motivata prima della decisione, se il parere è espresso tempestivamente.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1° gennaio 2028 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 2 gennaio 2029. Fa eccezione il recepimento delle modifiche collegate alla soppressione dell’articolo 14 e all’articolo 14 bis, paragrafi 1-3, che si applicano dal 2 gennaio 2028.

Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione, entro il 1° gennaio 2028, le modalità con cui i soggetti legittimati possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione ai diritti della direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e chiarimento delle questioni transnazionali

Modifica l’articolo 1 della direttiva 2009/38/CE precisando che informazione e consultazione devono avvenire al livello pertinente di direzione e rappresentanza, limitatamente alle questioni transnazionali. È riformulata la nozione di questioni transnazionali: la competenza si estende ai casi in cui una misura possa ragionevolmente incidere su lavoratori in più di uno Stato membro, oppure in uno Stato membro con effetti che si ripercuotono in almeno un altro Stato membro.

Nuove definizioni di informazione e consultazione

All’articolo 2 sono ridefinite le nozioni di "informazione" e "consultazione": la prima è la trasmissione di dati ai rappresentanti dei lavoratori per consentire conoscenza ed esame della questione; la seconda è un dialogo e uno scambio di opinioni tra rappresentanti e direzione centrale o altro livello più appropriato.

Impresa controllante e avvio dei negoziati

L’articolo 3 chiarisce la nozione di impresa controllante come impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, anche per effetto di proprietà, partecipazione finanziaria o norme/decisioni di governance. L’articolo 5 stabilisce che la direzione centrale avvia i negoziati per istituire un comitato aziendale europeo o una procedura di informazione e consultazione di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o loro rappresentanti di almeno due imprese/stabilimenti in almeno due Stati membri.

Rappresentanza equilibrata di genere e composizione della delegazione speciale

La delegazione speciale di negoziazione deve essere eletta o nominata con modalità volte a conseguire una rappresentanza equilibrata di genere: donne e uomini devono costituire almeno il 40% dei membri. La composizione resta proporzionata al numero di lavoratori per Stato membro; se l’obiettivo non è raggiunto, la delegazione ne indica per iscritto i motivi e ciò non impedisce la sua costituzione.

Spese dei negoziati, esperti e bilancio

La direzione centrale sostiene le spese relative ai negoziati, incluse spese ragionevoli per esperti anche giuridici, purché necessarie e notificate prima di essere sostenute. Gli Stati membri possono fissare norme di bilancio per il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo.

Contenuto minimo dell’accordo sul comitato aziendale europeo

All’articolo 6 sono precisati i contenuti dell’accordo: attribuzioni e procedura di informazione/consultazione; coordinamento con gli organi nazionali; formato, luogo, frequenza e durata delle riunioni; risorse finanziarie e materiali; ricorso a esperti e organizzazioni sindacali; formazione; data di entrata in vigore, durata, proroga, modifica, cessazione e rinegoziazione dell’accordo.

Obiettivo di equilibrio di genere nel comitato aziendale europeo

In negoziazione o rinegoziazione, direzione centrale e delegazione speciale devono compiere ogni ragionevole sforzo per raggiungere il 40% minimo per ciascun genere nel comitato aziendale europeo e, se del caso, nel comitato ristretto. Il mancato raggiungimento non impedisce la costituzione del comitato, ma richiede motivazione scritta ai lavoratori.

Regola dei sei mesi e prescrizioni accessorie

Se la prima riunione della delegazione speciale non è convocata entro sei mesi dalla richiesta di istituzione, si applicano le prescrizioni accessorie. La regola opera a prescindere dal rifiuto espresso o tacito della direzione.

Riservatezza e mancata comunicazione di informazioni

L’articolo 8 disciplina la comunicazione riservata di informazioni solo nel legittimo interesse dell’impresa, sulla base di criteri oggettivi stabiliti dagli Stati membri; la direzione deve motivare la riservatezza e, ove possibile, indicarne la durata. L’articolo 8 bis consente la mancata comunicazione solo in casi specifici in cui la divulgazione creerebbe notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa, con possibile autorizzazione amministrativa o giudiziaria preventiva e obbligo di motivazione.

Funzionamento della consultazione e risposta motivata

L’articolo 9 impone cooperazione tra direzione e organi di rappresentanza, informazione trasmessa con tempi e contenuti adeguati e consultazione in tempi, modalità e contenuti tali da consentire un parere entro un termine ragionevole, tenendo conto dell’urgenza. La direzione deve fornire una risposta motivata prima della decisione se il parere è espresso tempestivamente.

Protezione, mezzi e formazione dei rappresentanti

L’articolo 10 garantisce ai membri della delegazione speciale, del comitato aziendale europeo e ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi necessari per esercitare i diritti della direttiva, la protezione equivalente a quella dei rappresentanti nazionali, la partecipazione alle riunioni e la tutela contro ritorsioni e licenziamento. È prevista formazione senza perdita di retribuzione, con costi ragionevoli e spese correlate a carico della direzione centrale se informata in anticipo.

Rimedi, accesso alla giustizia e sanzioni

L’articolo 11 impone procedure tempestive ed efficaci e sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, con sanzioni pecuniarie obbligatorie per la violazione degli obblighi di informazione e consultazione di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri devono garantire accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi, sostenendo le spese ragionevoli di rappresentanza legale o adottando misure equivalenti; eventuali procedure di risoluzione alternativa non possono precludere il diritto di adire il giudice.

Coordinamento con i diritti nazionali e clausole particolari

L’articolo 12 lascia ferme le disposizioni nazionali sull’informazione e consultazione e consente agli Stati membri di mantenere, se già esistenti alla data di adozione della direttiva, disposizioni specifiche per imprese con fini di orientamento ideologico in materia di informazione ed espressione di opinioni.

Disposizioni transitorie e abolizione di esenzioni

Sono introdotti gli articoli 14 bis e 14 ter: per gli accordi conclusi prima del 2 gennaio 2029 e non adeguati alle nuove prescrizioni, la direzione deve avviare negoziati su richiesta; se non si raggiunge un accordo entro due anni, si applicano le prescrizioni accessorie. Per le imprese precedentemente esentate, il termine per l’entrata in vigore delle prescrizioni accessorie è ridotto a due anni e l’avvio dei negoziati non incide sugli accordi esistenti.

Prescrizioni accessorie dell’allegato I

L’allegato rafforza il contenuto minimo dei comitati aziendali europei: riunioni ordinarie almeno due volte all’anno in presenza, possibilità di riunioni digitali in casi eccezionali se concordate, consultazione tempestiva in caso di circostanze eccezionali o decisioni urgenti, assistenza di esperti, copertura delle spese di funzionamento, formazione e risorse materiali. È previsto anche l’obiettivo del 40% per ciascun genere nella composizione del comitato e del comitato ristretto.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° gennaio 2028 e applicarle dal 2 gennaio 2029. Le disposizioni collegate alla soppressione dell’articolo 14 e alle nuove disposizioni transitorie collegate entrano però in applicazione dal 2 gennaio 2028. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione le modalità di accesso ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi entro il 1° gennaio 2028.

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