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Direttiva 2025/2459

Direttiva (UE) 2025/2459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte per gli oneri per l’infrastruttura o i diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025L2459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva proroga fino al 30 giugno 2031 il periodo durante il quale gli Stati membri possono concedere ai veicoli pesanti a emissioni zero aliquote notevolmente ridotte o esenzioni dagli oneri per l’infrastruttura o dai diritti di utenza. L’intervento mira a rafforzare gli incentivi economici all’acquisto di tali veicoli, allineando la domanda di mercato con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. La misura è facoltativa per gli Stati membri e non richiede una trasposizione sostanziale obbligatoria, ma impone un obbligo di informazione alla Commissione sulle misure adottate.

Proroga al 30 giugno 2031 del periodo in cui i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte o di esenzioni dagli oneri per l’infrastruttura e dai diritti di utenza.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla disciplina degli oneri per l’infrastruttura e dei diritti di utenza previsti dalla direttiva 1999/62/CE, come modificata. Incide in particolare sul trattamento dei veicoli pesanti a emissioni zero, per i quali gli Stati membri possono continuare a prevedere aliquote notevolmente ridotte senza massimali o esenzioni totali. La modifica riguarda la sola finestra temporale di applicazione della misura facoltativa e non impone un obbligo generalizzato di introdurla: gli Stati membri restano liberi di avvalersene o meno.

Proroga degli incentivi tariffari per i veicoli pesanti a emissioni zero

La direttiva (UE) 2025/2459 modifica la direttiva 1999/62/CE per estendere il periodo in cui i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di un trattamento tariffario particolarmente favorevole in materia di oneri per l’infrastruttura e diritti di utenza. Il provvedimento si colloca nel quadro delle politiche UE di riduzione delle emissioni di CO2 nel trasporto pesante e intende sostenere la diffusione dei veicoli a emissioni zero, agendo sul costo di esercizio e quindi sulle decisioni di investimento degli operatori.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, le immatricolazioni di nuovi veicoli pesanti a emissioni zero sono in aumento ma ancora insufficienti per conseguire gli obiettivi climatici del settore trasporti. La direttiva evidenzia che l’elevato costo iniziale di acquisto resta uno dei principali ostacoli alla diffusione di tali veicoli e che la riduzione dei costi di esercizio, inclusi gli oneri stradali, può attenuare il divario rispetto ai veicoli convenzionali. La misura è presentata come complementare alla differenziazione degli oneri introdotta dalla direttiva (UE) 2022/362, che ha consentito di modulare gli oneri in funzione delle emissioni di CO2.

Modifica della direttiva 1999/62/CE

L’articolo 1 interviene sull’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 1999/62/CE, sostituendo la data del 31 dicembre 2025 con il 30 giugno 2031 e la data del 1o gennaio 2026 con il 1o luglio 2031. La modifica prolunga quindi il periodo durante il quale gli Stati membri possono applicare aliquote notevolmente ridotte, senza massimali, oppure esenzioni totali dagli oneri per l’infrastruttura o dai diritti di utenza per i veicoli pesanti a emissioni zero.

Natura facoltativa e margine di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva non impone agli Stati membri di introdurre tali agevolazioni, ma si limita a prorogare la possibilità di farlo. Il testo sottolinea espressamente la natura facoltativa della disposizione modificata: ciascuno Stato membro conserva la libertà di decidere se avvalersene, con pieno margine nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione a livello nazionale.

Obblighi di comunicazione

L’articolo 2 prevede un obbligo di informazione immediata alla Commissione europea in merito alle misure adottate in applicazione della direttiva. Il considerando 6 chiarisce che l’obbligo riguarda la decisione di concedere, anche dopo il 31 dicembre 2025, aliquote ridotte o esenzioni ai veicoli a emissioni zero.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari dell’atto. Non emergono, nel testo fornito, ulteriori termini di recepimento specifici, né obblighi sostanziali aggiuntivi oltre alla modifica temporale della disciplina vigente e all’obbligo di comunicazione alla Commissione.

Disposizioni principali

Proroga del regime agevolativo per i veicoli pesanti a emissioni zero

L’articolo 1 modifica l’articolo 7 octies bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 1999/62/CE sostituendo la data del 31 dicembre 2025 con il 30 giugno 2031 e la data del 1o gennaio 2026 con il 1o luglio 2031. La proroga consente agli Stati membri di applicare, fino al nuovo termine, aliquote notevolmente ridotte per gli oneri per l’infrastruttura o i diritti di utenza, oppure esenzioni totali da tali oneri o diritti, in favore dei veicoli pesanti a emissioni zero.

Natura facoltativa della misura

Dai considerando risulta che la disposizione modificata ha natura facoltativa: gli Stati membri non sono obbligati ad avvalersi della possibilità di concedere le agevolazioni o le esenzioni. La direttiva, quindi, incide sul risultato potenzialmente perseguibile dagli Stati membri, ma lascia loro la scelta se introdurre o mantenere la misura nel proprio ordinamento.

Obbligo di informazione alla Commissione

L’articolo 2 dispone che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione della direttiva. Il considerando 6 precisa che tale comunicazione riguarda l’eventuale decisione di concedere ai veicoli a emissioni zero aliquote ridotte o esenzioni dopo il 31 dicembre 2025.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportitassazione stradaleambientedecarbonizzazioneveicoli pesanti

Testo integrale

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