Direttiva 2025/2456
Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza l’allineamento della disciplina RoHS con l’approccio europeo "una sostanza, una valutazione", trasferendo all’ECHA compiti scientifici e tecnici prima svolti in altre sedi. Riforma in modo puntuale le procedure per esenzioni e restrizioni, introducendo termini, fasi procedurali e obblighi di pubblicità più dettagliati. Prevede inoltre un riesame periodico almeno quadriennale dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni e un periodo transitorio di 20 mesi per l’adeguamento organizzativo e operativo. L’applicazione decorre dal 13 agosto 2027; la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per attribuire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche nuovi compiti scientifici e procedurali nelle domande di esenzione e nel riesame delle restrizioni d’uso delle sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure UE relative alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in particolare alle domande di concessione, rinnovo o revoca di esenzioni ex articolo 5 della direttiva 2011/65/UE e alle procedure di riesame/modifica dell’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso ex articolo 6 e nuovi articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Coinvolge la Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), i suoi comitati scientifici, gli Stati membri, gli operatori economici e gli altri portatori di interesse; restano centrali i profili di riservatezza e protezione dei dati personali. La direttiva si applica dal 13 agosto 2027 e vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro i mezzi di recepimento.
Direttiva (UE) 2025/2456: riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all’Agenzia europea per le sostanze chimiche
La direttiva interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con l’obiettivo di rendere più coerente, trasparente e digitalizzato il sistema di valutazione delle sostanze chimiche. Il legislatore UE richiama espressamente l’approccio "una sostanza, una valutazione" e la necessità di ridurre duplicazioni, oneri amministrativi e tempi procedurali, valorizzando le competenze dell’ECHA.
Obiettivi e ratio della riforma
La riforma mira a trasferire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche compiti scientifici e tecnici che rafforzino la qualità e l’uniformità delle valutazioni, sia per le esenzioni dalle restrizioni d’uso sia per l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni. I considerando evidenziano anche l’esigenza di:
- rafforzare trasparenza, tracciabilità e interoperabilità dei dati;
- evitare duplicazioni e ritardi amministrativi;
- migliorare il coordinamento con le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
- garantire una governance adeguata e stabile dei comitati scientifici dell’ECHA.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
La direttiva modifica la direttiva 2011/65/UE limitatamente alle procedure UE sulle AEE e sulle sostanze soggette a restrizioni. Sono coinvolti:
- Commissione europea, titolare del potere decisionale finale sulle esenzioni e del riesame dell’allegato II;
- ECHA, cui sono attribuiti ruoli procedurali e di coordinamento;
- comitato per l’analisi socioeconomica e comitato per la valutazione dei rischi;
- Stati membri, che possono presentare fascicoli di restrizione;
- operatori economici, riciclatori, soggetti del trattamento rifiuti, ONG ambientali, associazioni di lavoratori e consumatori.
Procedure sulle esenzioni: presentazione e istruttoria
L’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE è riscritto in modo dettagliato. Le domande di concessione, rinnovo o revoca di un’esenzione devono essere presentate all’ECHA secondo l’allegato V. L’Agenzia:
- conferma per iscritto il ricevimento entro 15 giorni;
- notifica la Commissione e la aggiorna su tutte le fasi procedurali;
- verifica la completezza della domanda;
- se necessario, entro 45 giorni chiede integrazioni e assegna un termine massimo di 60 giorni per completare l’istanza;
- rende disponibili agli Stati membri la domanda e le eventuali integrazioni;
- pubblica sul proprio sito una sintesi e la versione non riservata;
- invita le parti interessate a presentare informazioni entro 3 mesi.
Se il richiedente non completa la domanda nei termini, l’ECHA la respinge. È inoltre previsto che, nei casi di cui all’allegato V, lettera h), il richiedente presenti una versione non riservata della domanda.
Valutazione scientifica delle esenzioni
Una volta considerata completa la domanda, l’ECHA chiede il parere del comitato per l’analisi socioeconomica e, per le nuove esenzioni o se lo ritiene opportuno, anche del comitato per la valutazione dei rischi. I comitati:
- preparano progetti di parere entro 9 mesi;
- valutano il rispetto dei criteri dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- forniscono alla Commissione orientamenti chiari sulla concessione, sul rinnovo o sulla revoca;
- possono chiedere informazioni supplementari a richiedente o terzi;
- trasmettono i progetti di parere al richiedente per osservazioni entro 4 settimane;
- adottano i pareri definitivi tenendo conto di tali osservazioni.
I pareri definitivi devono essere trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla data in cui la domanda è considerata completa. La disciplina richiama mutatis mutandis l’articolo 87 del regolamento REACH.
Rinnovo delle esenzioni e strumenti di armonizzazione
La domanda di rinnovo di un’esenzione va presentata almeno 18 mesi prima della scadenza. La Commissione decide entro 9 mesi dal ricevimento dei pareri dell’ECHA. L’esenzione già in vigore resta valida fino alla decisione finale, evitando vuoti regolatori.
Per rendere uniforme l’accesso alla procedura, l’ECHA e la Commissione devono predisporre un formato armonizzato e orientamenti esaurienti, tenendo conto della situazione delle PMI. La Commissione deve inoltre pubblicare orientamenti per facilitare l’applicazione armonizzata dell’articolo 5.
Riesame periodico delle sostanze con restrizioni
L’articolo 6 viene rafforzato per imporre alla Commissione di riesaminare e, se necessario, modificare l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso dell’allegato II almeno ogni quattro anni. Il riesame avviene:
- di propria iniziativa della Commissione, oppure
- su presentazione di un fascicolo da parte di uno Stato membro.
Il riesame deve basarsi su una valutazione approfondita e tenere conto del principio di precauzione. I fascicoli possono essere predisposti dall’ECHA, su richiesta della Commissione, oppure da uno Stato membro. Nella preparazione devono essere considerate anche valutazioni e informazioni disponibili nell’ambito di altri atti UE, soprattutto per quanto riguarda il ciclo di vita della sostanza e la fase dei rifiuti.
Avvio della procedura di restrizione
Il nuovo articolo 6 bis disciplina l’avvio formale della procedura di riesame e modifica dell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni. In sintesi:
- entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione, l’ECHA prepara il fascicolo e propone le restrizioni;
- se è uno Stato membro a voler avviare la procedura, deve notificare l’intenzione all’ECHA almeno 12 mesi prima del deposito del fascicolo;
- l’ECHA pubblica senza indugio l’intenzione di avviare la procedura;
- l’Agenzia mantiene un elenco delle sostanze per le quali è in preparazione o è stato preparato un fascicolo.
I comitati scientifici verificano entro 30 giorni la conformità del fascicolo; se il fascicolo non è conforme, ne indicano le ragioni entro 45 giorni e il soggetto proponente deve regolarizzarlo entro 60 giorni, altrimenti la procedura si conclude. Se conforme, il fascicolo è pubblicato e si apre una consultazione di 4 mesi per osservazioni e contributi socioeconomici.
Pareri sui rischi e sull’impatto socioeconomico
L’articolo 6 ter detta i tempi per i pareri dei comitati:
- il comitato per la valutazione dei rischi adotta un parere entro 12 mesi dalla pubblicazione del fascicolo;
- il comitato per l’analisi socioeconomica adotta un parere entro 15 mesi;
- prima della decisione finale, il comitato socioeconomico prepara un progetto di parere e l’ECHA lo pubblica per una consultazione di 60 giorni;
- il comitato socioeconomico tiene conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi già presentati.
Se il parere sui rischi diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’ECHA può prorogare fino a 90 giorni il termine per il parere socioeconomico. Anche qui si applica mutatis mutandis l’articolo 87 del regolamento REACH.
Trasmissione dei pareri alla Commissione e pubblicità
L’articolo 6 quater impone all’ECHA di trasmettere senza indugio alla Commissione i pareri adottati. Se i pareri divergono sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’Agenzia deve allegare una nota esplicativa; se uno o entrambi i comitati non esprimono il parere nei termini, l’Agenzia informa la Commissione indicando le cause. I pareri sono pubblicati sul sito dell’ECHA e, su richiesta, l’Agenzia fornisce alla Commissione o allo Stato membro tutta la documentazione e gli elementi probatori esaminati.
Deleghe, governance e controllo futuro
L’articolo 20 aggiorna il regime di delega dei poteri alla Commissione per gli atti delegati relativi agli articoli 4, 5 e 6. La delega, inizialmente conferita per cinque anni dal 21 luglio 2011, è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata salvo revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Prima di adottare atti delegati, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro secondo l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio".
L’articolo 24, inoltre, impone alla Commissione di monitorare l’evoluzione dei compiti, del carico di lavoro e delle competenze dei comitati scientifici dell’ECHA e, se necessario, di presentare una proposta legislativa di modifica della direttiva.
Allegati e contenuti minimi dei fascicoli
La direttiva integra l’allegato V con l’obbligo di presentare una versione non riservata della domanda nei casi previsti dalla lettera h). Introduce poi l’allegato V bis, che stabilisce il contenuto minimo dei fascicoli per le proposte di restrizione. Essi devono includere almeno:
- identità di ciascuna sostanza;
- formulazione chiara e precisa della voce proposta nell’allegato II;
- riferimenti e prove scientifiche;
- informazioni sull’impiego nelle AEE;
- informazioni su effetti nocivi ed esposizione, soprattutto nella gestione dei rifiuti di AEE;
- eventuali sostituti e alternative, con indicazione di disponibilità e affidabilità;
- motivi per cui la restrizione a livello di Unione è la misura più adeguata;
- valutazione socioeconomica.
Decorrenza, applicazione e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale è differita al 13 agosto 2027, così da consentire un periodo transitorio di 20 mesi per l’adeguamento delle risorse e dei processi dell’ECHA e per l’adattamento di richiedenti e Stati membri ai nuovi iter procedurali. I destinatari sono gli Stati membri, che dovranno recepire la direttiva nell’ordinamento nazionale entro il termine previsto dagli atti di attuazione nazionali, nel rispetto del risultato imposto dal diritto UE.
Disposizioni principali
Attribuzione di compiti all’ECHA nelle esenzioni
L’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE è riscritto: la domanda di concessione, rinnovo o revoca di un’esenzione è presentata all’ECHA; l’Agenzia conferma il ricevimento entro 15 giorni, verifica la completezza della domanda, può chiedere integrazioni entro 45 giorni dal ricevimento e fissare un termine massimo di 60 giorni per il completamento. L’Agenzia notifica la Commissione, informa gli Stati membri, pubblica sul proprio sito una sintesi e la versione non riservata della domanda e invita terzi a presentare informazioni entro tre mesi. La domanda è respinta se non viene completata nei termini.
Pareri dei comitati scientifici sulle esenzioni
Una volta considerata completa la domanda, l’ECHA chiede il parere del comitato per l’analisi socioeconomica e, per le nuove esenzioni o quando opportuno, del comitato per la valutazione dei rischi. I comitati adottano progetti di parere entro 9 mesi, possono chiedere informazioni supplementari, devono consentire al richiedente osservazioni entro 4 settimane e adottano i pareri definitivi tenendo conto di tali osservazioni. I pareri definitivi vanno trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla completezza della domanda; si applica mutatis mutandis l’articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Rinnovo dell’esenzione e regole comuni
La domanda di rinnovo va presentata almeno 18 mesi prima della scadenza dell’esenzione. La Commissione decide entro 9 mesi dal ricevimento dei pareri dell’ECHA; l’esenzione resta valida fino alla decisione. L’ECHA, d’accordo con la Commissione, predispone un formato armonizzato e orientamenti esaurienti, tenendo conto delle PMI; le domande devono essere presentate con tale formato e con gli strumenti predisposti. La Commissione pubblica inoltre orientamenti per un’applicazione armonizzata dell’articolo 5.
Riesame periodico dell’elenco delle sostanze con restrizioni
L’articolo 6 è modificato per prevedere che la Commissione riesamini e possa modificare l’allegato II almeno ogni quattro anni, sulla base del principio di precauzione e di valutazioni approfondite, di propria iniziativa o su fascicolo presentato da uno Stato membro. Il riesame si basa su fascicoli preparati dall’ECHA, su richiesta della Commissione, o da uno Stato membro, e tali fascicoli devono considerare anche informazioni e valutazioni rilevanti prodotte nell’ambito di altri atti UE, con particolare attenzione alla fase dei rifiuti, e contenere le informazioni dell’allegato V bis.
Avvio della procedura di restrizione (articolo 6 bis)
Entro 12 mesi dalla richiesta della Commissione, l’ECHA prepara il fascicolo di proposta di restrizione. Se è uno Stato membro a voler preparare il fascicolo, deve notificare l’intenzione all’ECHA almeno 12 mesi prima del deposito. L’ECHA pubblica senza indugio l’intenzione di avviare la procedura e mantiene un elenco delle sostanze interessate. I comitati verificano la conformità del fascicolo entro 30 giorni; in caso di non conformità indicano le motivazioni entro 45 giorni e il fascicolo va regolarizzato entro 60 giorni, altrimenti la procedura si chiude. Se conforme, il fascicolo è pubblicato e si apre una consultazione di 4 mesi per osservazioni e analisi socioeconomiche.
Pareri dei comitati sulla restrizione (articolo 6 ter)
Il comitato per la valutazione dei rischi adotta il parere entro 12 mesi dalla pubblicazione del fascicolo; il comitato per l’analisi socioeconomica adotta il proprio parere entro 15 mesi, sulla base del fascicolo e dell’impatto socioeconomico. L’ECHA pubblica il progetto di parere socioeconomico e apre una consultazione di 60 giorni. Se il parere sui rischi diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’ECHA può prorogare fino a 90 giorni il termine per il parere socioeconomico.
Trasmissione e pubblicità dei pareri (articolo 6 quater)
L’ECHA trasmette senza indugio alla Commissione i pareri dei due comitati e, se vi sono divergenze sensibili, allega una nota esplicativa; se manca un parere nei termini, ne informa la Commissione con le motivazioni. I pareri sono pubblicati sul sito dell’Agenzia e, su richiesta, l’ECHA fornisce alla Commissione o allo Stato membro i documenti e gli elementi probatori esaminati.
Delega di poteri e controllo istituzionale
L’articolo 20 è aggiornato: la delega alla Commissione per gli atti delegati ex articoli 4, 5 e 6 è prorogata tacitamente per periodi di 5 anni; la Commissione deve relazionare almeno sei mesi prima della scadenza. Prima dell’adozione degli atti delegati, la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità all’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Monitoraggio della governance dei comitati scientifici
L’articolo 24 è integrato con un obbligo di monitoraggio da parte della Commissione su compiti, carico di lavoro e competenze dei comitati scientifici dell’Agenzia, tenendo conto di eventuali sviluppi normativi sulla loro governance; se necessario, la Commissione deve presentare una proposta legislativa di modifica della direttiva.
Allegati e informazioni minime delle proposte di restrizione
All’allegato V è aggiunto l’obbligo, nei casi di cui alla lettera h) del primo comma, di presentare una versione non riservata della domanda. È inoltre inserito l’allegato V bis, che elenca le informazioni minime dei fascicoli per proposte di restrizione: identità della sostanza, formulazione della voce proposta, prove scientifiche, impiego nelle AEE, effetti nocivi ed esposizione (in particolare nella gestione rifiuti), sostituti e alternative, ragioni per cui la restrizione UE è la misura più adatta e valutazione socioeconomica.
Decorrenza, entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 13 agosto 2027. I destinatari sono gli Stati membri.
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