Sentenza del 28/11/2017 n. 1082 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Agevolazioni - Accise sull'energia elettrica - Esenzione - Ipotesi di autoconsumo - Ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di 7.696,04 euro versati a titolo di accisa sull’energia elettrica autoprodotta e messa a disposizione dei consorziati. Sosteneva che la propria attività rientrasse nell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. 504/1995 e che la nozione di autoproduttore dovesse essere interpretata anche alla luce dell’art. 2 del d.lgs. 79/1999, che include determinati consumi delle società consorziate. L’Agenzia contestava tale impostazione, sostenendo che l’esenzione riguardasse esclusivamente l’energia prodotta e consumata dallo stesso soggetto produttore e che, in caso di trasferimento ai consorziati, il consorzio assumesse la veste di fornitore. Contestava inoltre la possibilità di chiedere il rimborso dopo il ravvedimento operoso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e ha confermato il diniego del rimborso. Ha ritenuto che il ravvedimento operoso comportasse il riconoscimento della violazione e precludesse la successiva richiesta di restituzione delle somme versate. Ha inoltre stabilito che la tutela dell’affidamento prevista dall’art. 10, comma 2, della legge 212/2000 può escludere le sanzioni, ma non il pagamento del tributo previsto dalla legge. L’art. 2 del d.lgs. 79/1999, essendo una norma di settore sulla regolazione del mercato elettrico, non può ampliare l’esenzione fiscale prevista dall’art. 52 del d.lgs. 504/1995. Poiché il consorzio e le imprese consorziate sono soggetti giuridici distinti, l’energia trasferita ai consorziati non è considerata consumata per uso proprio dal produttore e resta soggetta ad accisa. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
“È esente dall’accisa l’energia elettrica: ... b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali o in luoghi diversi dalle abitazioni”.
L’esenzione opera solo quando l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con potenza superiore a 20 kW, è consumata dalla stessa impresa produttrice nei propri locali o luoghi non abitativi. L’energia ceduta a soggetti terzi non rientra nell’esenzione.
Art. 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
“Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ... nonché ... per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili ...”.
La definizione vale ai fini della disciplina del mercato elettrico prevista dal decreto Bersani, ma non può essere utilizzata per estendere le agevolazioni fiscali in materia di accise, disciplinate autonomamente dal TUA.
Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il ravvedimento operoso implica il riconoscimento della violazione e consente il pagamento della sanzione in misura ridotta; una volta esercitata tale scelta, il contribuente non può normalmente chiedere il rimborso delle somme versate sostenendo successivamente l’inesistenza dell’obbligazione.
Art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell’affidamento incolpevole derivante da atti o interpretazioni dell’amministrazione può impedire l’irrogazione delle sanzioni, ma non elimina il tributo dovuto in base alla legge.
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
L’assenza di una risposta a uno specifico interpello non consente di fondare un’esenzione fiscale, né le autorizzazioni amministrative possono sostituire i requisiti previsti dalla legge tributaria.
Art. 2615-ter codice civile
La società consortile mantiene la struttura e l’autonomia patrimoniale del tipo societario adottato. Il consorzio e i soci consorziati sono quindi soggetti giuridici distinti, anche ai fini fiscali.
Art. 6, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20
Le esenzioni dalle addizionali sull’energia elettrica riguardano l’energia autoprodotta e impiegata per uso proprio, non quella prodotta da un consorzio e utilizzata da imprese consorziate autonome.
Massime di principio
- In materia di accise, le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e si applicano solo quando risultano presenti tutti i requisiti espressamente previsti dalla norma fiscale.
- L’autoconsumo rilevante fiscalmente è, di regola, quello effettuato dallo stesso soggetto che produce l’energia; il trasferimento dell’energia a società consorziate o ad altri consumatori finali può configurare una fornitura imponibile.
- Le definizioni contenute nella normativa di settore sull’energia elettrica non possono automaticamente estendere un’agevolazione tributaria prevista da una diversa disciplina fiscale.
- L’autonomia giuridica e patrimoniale di una società consortile comporta che produttore e consorziati siano considerati soggetti distinti ai fini dell’imposizione.
- Circolari, autorizzazioni amministrative e precedenti indicazioni dell’amministrazione possono tutelare l’affidamento quanto alle sanzioni, ma non possono escludere il tributo dovuto per legge.
- Il ravvedimento operoso costituisce una scelta consapevole del contribuente: dopo avervi aderito, è generalmente preclusa la richiesta di rimborso fondata sull’inesistenza del presupposto impositivo o della sanzione.
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