Sentenza del 28/11/2017 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Decreti ingiuntivi ottenuti dagli avvocati nei confronti dei loro clienti - Sottoposizione a tassazione sia dell'atto che alle disposizioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tassazione del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del cliente, sostenendo che l’imposta di registro fosse stata applicata due volte: una sul decreto ingiuntivo e una sul mandato professionale sottostante. Ha dedotto la violazione dell’art. 8, parte I, della tariffa allegata al DPR 131/1986 e l’erronea applicazione dell’art. 22 del medesimo DPR.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la tassazione sia del decreto ingiuntivo sia del mandato professionale da esso enunciato. L’art. 22 del DPR 131/1986 impone infatti di assoggettare a imposta anche le disposizioni contenute in precedenti atti o contratti, quando siano enunciate nell’atto sottoposto a registrazione. Il decreto ingiuntivo, richiamando il mandato professionale che aveva originato il credito, presentava una duplicità di titoli fiscalmente rilevanti, senza che ciò costituisse una duplicazione illegittima dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 8, parte I, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la tassazione del decreto ingiuntivo, ma il motivo non è stato accolto.
Art. 22 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
Se in un atto sono contenute disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali posti in essere dalle parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La disposizione esprime il principio dell’enunciazione: l’atto sottoposto a registrazione può comportare l’imposizione anche delle disposizioni di precedenti atti o contratti che vi siano richiamati, purché posti in essere dalle parti intervenute nell’atto enunciante.
Cass. civ., sez. V-VI, ordinanza n. 4096 del 14 marzo 2012
È richiamato il principio secondo cui l’imposta di registro colpisce autonome manifestazioni di ricchezza e la connessa capacità contributiva, secondo l’autonomia dei singoli negozi.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 22243 del 2015
Conferma l’assoggettamento a imposta degli atti enunciati in un atto sottoposto a registrazione, ai sensi dell’art. 22 del DPR 131/1986.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 17808 del 2017
Ribadisce il principio per cui l’enunciazione di un precedente atto o contratto nell’atto registrato può determinarne la tassazione autonoma.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giudiziario, come un decreto ingiuntivo, richiama espressamente il contratto o il rapporto negoziale che ha originato il credito, il richiamo può integrare un’enunciazione rilevante ai fini dell’imposta di registro.
- La tassazione dell’atto giudiziario e quella del rapporto sottostante non costituiscono necessariamente una doppia imposizione illegittima: possono riguardare autonomi titoli o manifestazioni di capacità contributiva.
- Per valutare la legittimità della pretesa occorre verificare se il rapporto sottostante sia stato enunciato nell’atto registrato e se le parti del rapporto siano intervenute nell’atto contenente l’enunciazione.
- In presenza dei presupposti dell’art. 22 del DPR 131/1986, l’Amministrazione finanziaria può applicare l’imposta anche al negozio enunciato, oltre a quella dovuta sull’atto principale.
- La mera contestazione della cosiddetta doppia tassazione non è sufficiente: è necessario dimostrare che non esistano due atti o disposizioni fiscalmente autonome oppure che manchino i presupposti specifici per l’enunciazione.
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