Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/11/2017 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Novara

Lavoro autonomo - Ricostruzione analitico/induttiva - Controllo documentale, previa acquisizione della documentazione mediante regolare notifica di invio questionario. Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e mancata emissione e notifica del P.V.C. - Avviso di accertamento - Nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e la mancata emissione e notificazione del processo verbale di constatazione (P.V.C.). Ha dedotto, in particolare, che l'accertamento sarebbe stato emesso senza il rispetto delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento riguardava redditi di lavoro autonomo ed era fondato su una ricostruzione analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, sulla base di informazioni ed elementi ricavati anche dalla documentazione prodotta dal contribuente dopo la regolare notifica di un questionario.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. È stato ritenuto valido l'accertamento, poiché le garanzie del contraddittorio previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 operano esclusivamente quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche fiscali eseguiti presso i locali destinati all'esercizio dell'attività. Nel caso esaminato non vi è stato un accesso fisico presso i locali professionali, ma un controllo documentale svolto mediante richiesta di documentazione tramite questionario. Inoltre, l'accertamento non derivava dall'applicazione degli studi di settore, bensì da una ricostruzione analitico-induttiva fondata su molteplici elementi, inclusa la documentazione fornita dal contribuente. La mancata emissione o notificazione del P.V.C. non ha quindi determinato la nullità dell'avviso.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie previste operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

    La garanzia del contraddittorio e il termine dilatorio previsti dalla norma si applicano agli accertamenti conseguenti a verifiche svolte fisicamente presso i locali del contribuente. Non si estendono automaticamente ai controlli documentali eseguiti mediante questionario o acquisizione documentale a distanza.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ricostruzione analitico-induttiva del reddito.

    L'Amministrazione finanziaria può determinare analiticamente o induttivamente il reddito sulla base di elementi e informazioni anche diversi dalle risultanze formali delle scritture contabili, purché utilizzabili ai fini dell'accertamento e adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • La mancata emissione o notificazione del P.V.C. non comporta automaticamente la nullità dell'avviso: occorre verificare se l'accertamento derivi da un accesso, ispezione o verifica fisica nei locali del contribuente.
  • Il controllo documentale svolto tramite questionario e produzione di documenti, senza accesso presso i locali dell'attività, non attiva di regola le garanzie procedimentali specifiche previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
  • Un accertamento analitico-induttivo può essere fondato su una pluralità di informazioni, compresa la documentazione fornita dallo stesso contribuente, purché gli elementi siano concretamente idonei a sostenere la ricostruzione del reddito e l'atto sia adeguatamente motivato.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alle modalità effettive del controllo, distinguendo tra verifica presso i locali e semplice acquisizione documentale a distanza.
  • La validità dell'accertamento va comunque valutata anche alla luce di eventuali specifiche violazioni del diritto di difesa, dell'adeguatezza della motivazione e della corretta applicazione delle norme sostanziali e procedurali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.