Sentenza del 28/11/2017 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Decreti ingiuntivi ottenuti dagli avvocati nei confronti dei loro clienti - Sottoposizione alla c.d. tassa di titolo - Sussiste - Ratio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. Il giudice ha chiarito che l'imposta non colpisce direttamente il progetto di notula, bensì il rapporto negoziale sottostante, dal quale derivano la prestazione professionale e il relativo obbligo di pagamento. Poiché nel decreto ingiuntivo era enunciato il rapporto patrimoniale tra avvocato e cliente, la tassa di titolo richiesta con l'avviso di liquidazione è stata ritenuta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione della cosiddetta tassa di titolo, sostenendo che il progetto di notula non fosse equiparabile a una fattura e che, pertanto, non potesse giustificare l'imposta di registro. La contestazione riguardava in particolare l'applicazione dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. 131/1986, in relazione al rapporto patrimoniale tra avvocato e cliente enunciato nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma consente di assoggettare a imposta di registro gli atti giudiziari che enunciano disposizioni o rapporti negoziali già formati tra le parti, quando tali rapporti risultano rilevanti ai fini tributari. Nel caso esaminato, l'enunciazione del rapporto patrimoniale tra professionista e cliente ha giustificato la richiesta della tassa di titolo.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre considerare il rapporto negoziale sostanziale enunciato nell'atto giudiziario, non soltanto il documento contabile o amministrativo attraverso il quale il credito viene quantificato.
- La mancata equiparazione tra progetto di notula e fattura non esclude automaticamente l'imposta: se il procedimento giudiziario enuncia il rapporto professionale e l'obbligo di pagamento, tale rapporto può essere sottoposto a tassazione.
- Quando un decreto ingiuntivo richiama o rende evidente un rapporto contrattuale preesistente, l'Amministrazione può applicare l'imposta prevista per l'enunciazione del rapporto, purché ne ricorrano i presupposti normativi.
- Per contestare efficacemente l'imposta non è sufficiente negare la natura di fattura del documento prodotto; occorre dimostrare che nell'atto giudiziario non sia stato enunciato alcun rapporto negoziale autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro.
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