Sentenza del 28/11/2017 n. 32 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: ABOLITIO DELLA CONDOTTA SANZIONABILE - CASISTICA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio enunciato amplia la portata dell'abolitio prevista dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997: la disciplina più favorevole opera anche quando la soppressione della sanzionabilità deriva dall'eliminazione dell'obbligo strumentale, e non soltanto quando viene espressamente abrogata la sanzione. Dal testo non risultano ulteriori dati relativi al dispositivo, all'accoglimento o al rigetto di uno specifico ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 in caso di abolitio della condotta sanzionabile. In particolare, si afferma che gli effetti favorevoli della norma si applicano sia quando la legge successiva elimina direttamente la sanzione, mantenendo l'obbligo di tenere il comportamento previsto, sia quando elimina l'obbligo strumentale la cui violazione comportava la sanzione, determinando così l'eliminazione indiretta della condotta sanzionabile.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997
La disposizione è interpretata nel senso che l'abolitio della condotta sanzionabile comprende sia l'abrogazione diretta della sanzione sia l'eliminazione dell'obbligo strumentale la cui violazione costituiva il presupposto della sanzione.
Massime di principio
- Quando una normativa successiva elimina una sanzione tributaria, occorre verificare non solo se sia stata abrogata espressamente la sanzione, ma anche se sia venuto meno l'obbligo sottostante o strumentale.
- L'eliminazione dell'obbligo strumentale può produrre gli stessi effetti dell'abrogazione diretta della sanzione, perché viene meno la condotta illecita su cui la sanzione si fondava.
- In presenza di una successione di leggi nel tempo, la disciplina più favorevole può incidere anche su violazioni commesse anteriormente, nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997.
- Per stabilire se una sanzione sia ancora applicabile è necessario confrontare la disciplina precedente e quella sopravvenuta, verificando se l'obbligo, la condotta sanzionata o soltanto la sanzione siano stati eliminati.
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